Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni pecuniarie, il rimedio dell'opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è ammissibile anche nei confronti dell'ordinanza ingiunzione che si limiti a comminare la sola sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, prevista dalla disposizione dell'art. 22 del codice della strada (in una ipotesi in cui l'ingiunto aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e s'era opposto avverso il provvedimento prefettizio che gli ordinava il ripristino dei luoghi, la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione sul presupposto che essa poteva essere proposta solo nei confronti dell'ordinanza che commina anche la sanzione pecuniaria e non nei confronti di quella che commina la sola sanzione accessoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10790 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AB NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO ASCHIERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI CREMONA
- intimata -
avverso la sentenza n. 155/99 del Pretore di CREMONA, depositata il 05/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo;
assorbimento del secondo motivo di ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. AB propose opposizione, innanzi al Pretore di Cremona, avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di quella stessa città gli aveva ingiunto (con riferimento alla violazione della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 22 C.d.S.) il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del terzo comma dell'ari 211 C.d.S.
Il giudice dichiarò inammissibile l'opposizione, deducendo, dalla lettura degli artt. 205 e 211 C.d.S., che la sanzione accessoria del rispristino dello stato dei luoghi non è impugnabile autonomamente, ma solo in quanto impugnata anche la sanzione amministrativa pecuniaria;
in questo caso, infatti, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento "si estende" alla sanzione accessoria ed il giudice dell'opposizione è competente a conoscere sia dell'una, che dell'altra sanzione. Nella specie, il AB aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e, dunque, non poteva autonomamente impugnare l'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi. Ad ulteriore corredo della sua tesi, il Pretore ha aggiunto che essa, oltre ad essere coerente con la disposizione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (la quale prevede l'opponibilità
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la confisca), risulta avvalorata dal fatto che disposizioni analoghe a quella in questione si rinvengono in altre norme del C.d.S. (il terzo comma dell'art. 212, in tema di sospensione di una determinata attività, il quinto comma dell'art. 216, in tema di ritiro dei documenti di circolazione, il quinto comma dell'art. 217, in tema di sospensione della carta di circolazione) e quando il legislatore ha voluto che una sanzione accessoria fosse autonomamente impugnabile lo ha espressamente sancito (come nel caso della sospensione della patente, di cui al quinto comma dell'art. 218 C.d.S.).
Il AB propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Pretore di Cremona, svolgendo due motivi. Non si difende in giudizio l'intimato Prefetto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il AB, nel lamentare la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", fornisce del settimo comma dell'art. 211 C.d.S. un'interpretazione diversa da quella data dal Pretore, sostenendo che l'estensione dell'opposizione ex art. 205 alle sanzioni accessorie non comporterebbe l'impossibilità di impugnare autonomamente queste (e, quindi, un obbligo d'impugnazione congiunta), ma solo l'estensione alla sanzione accessoria dell'impugnazione proposta espressamente per la sola sanzione primaria.
Con il secondo motivo, nel lamentare i vizi della motivazione, il ricorrente sostiene che il giudice è pervenuto alla pronunzia di inammissibilità in maniera apodittica ed immotivata. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti.
Dispone l'art. 22 C.d.S. che chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo 1^, sezione 2^, del titolo 6^.
La sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria di tipo ripristinatorio non sono quindi previste in via alternativa, bensì cumulativamente, e la sanzione accessoria consegue di diritto alla violazione (come espressamente prevede l'art. 210, comma 1^, C.d.S.). Nel caso in esame, il ricorrente (al quale era stata contestata l'avvenuta trasformazione di un accesso senza autorizzazione, in violazione delle disposizioni del suindicato articolo 22) avendo provveduto, a seguito della notifica del processo verbale di accertamento, al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dall'art. 202 C.d.S. (facoltà esclusa soltanto nel caso in cui sia prevista la sanzione accessoria della confisca: art. 210, comma 1^, C.d.S.), ha successivamente proposto opposizione, ai sensi del successivo art. 205, davanti al Pretore, chiedendo la restituzione della somma pagata e l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto di Cremona ai sensi dell'art. 211, comma 3^ con la quale era stata applicata la (sola) sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
Analoga questione (peraltro, decisa dallo stesso Pretore, in relazione ad ordinanza emessa dal medesimo Prefetto) è stata affrontata da Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 223, la quale, ai fini dell'individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale in relazione a tale controversia, ha statuito che, quando il giudice, per espressa previsione di legge (quale l'art. 211, comma 7^, C.d.S.), può conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando l'opposizione investa un'ordinanza-ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche nel caso in cui riguardi la sola sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell'ordinanza ingiunzione per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Il principio ora accennato, che contiene in sè l'esplicita affermazione dell'autonoma opponibilità dell'ordinanza che commini la sola sanzione accessoria della riduzione in pristino, si fonda sull'esatta interpretazione della disposizione racchiusa nel già citato comma 7^ dell'art. 211 C.d.S. - "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria" - riguardo al quale va anzitutto rilevato che il richiamato art. 205 concerne l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, e cioè avverso il provvedimento che il Prefetto adotta nel solo caso in cui avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice stradale sia stato proposto ricorso, con esito negativo, in quanto, in difetto di ricorso, o di mancato pagamento in misura ridotta, è il verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo (artt. 203 e 204). Il giudizio di opposizione in questione, ai sensi dell'art. 205, comma 3^, è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. La formazione del provvedimento sanzionatorio, in materia di applicazione delle sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive, che conseguono di diritto a determinate violazioni del codice della strada, è regolata dall'art. 211, che prevede, in ogni caso, l'adozione di una ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Dalla coordinata lettura dei primi tre commi della disposizione in esame risulta che, sia nel caso in cui sia presentato, avverso il verbale di contestazione recante la menzione della sanzione accessoria, ricorso al Prefetto (con esito negativo), sia nel caso di mancato ricorso (e di conseguente trasmissione degli atti al Prefetto da parte dell'organo accertatore), il Prefetto adotta ordinanza- ingiunzione avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria e l'adempimento dell'obbligo di ripristino.
Orbene, la previsione del successivo comma 7^, secondo il quale "L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", deve ritenersi diretta a consentire la tutela giurisdizionale, nelle forme del giudizio di opposizione, avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 3^. Tale conclusione trova sostegno nella interpretazione letterale della norma, incentrata sul rilievo che estendere un rimedio giuridico significa dilatarne l'ambito di applicazione oltre quello originariamente previsto. Essa va quindi intesa nel senso che il rimedio dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (richiamati dall'art. 205, comma 3^), da proporsi, alla stregua della normativa vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, davanti al Pretore, è ammesso anche nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 211, comma 3^.
Come in precedenza rilevato, tale ordinanza-ingiunzione ha come oggetto non solo il pagamento della sanzione pecuniaria (sempreché non sia già avvenuto il pagamento in misura ridotta, nella specie consentito), ma anche (ovvero soltanto, se il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta è già avvenuto) l'obbligo di adempimento della sanzione accessoria di cui al precedente comma 1^. Se, quindi, il giudice dell'opposizione, per espressa previsione normativa, può conoscere della legittimità dell'applicazione delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, non v'è ragione logica di limitare tale cognizione al caso in cui l'opposizione investa una ordinanza-ingiunzione che applichi congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ed escluderla nel caso in cui l'opposizione riguardi soltanto la sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell'ordinanza- ingiunzione per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.
Per completezza d'indagine va ricordato che già in precedenza, anche in difetto di una previsione normativa esplicita, qual è quella dettata dall'art. 211, comma 7^, la giurisprudenza di questa S.C. era ferma nello statuire che, qualora, in relazione ad una infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima, con conseguente esclusione di ogni discrezionalità da parte dell'autorità, sussiste la competenza giurisdizionale del Pretore, a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione accessoria (Cass. sez. un. 18 febbraio 1999, n. 78, e 17 ottobre 1994, n. 8840, entrambe in relazione alla sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria in una riserva della Regione Lombardia). La sentenza impugnata, che non s'è adeguata all'enunciato principio, va, dunque, cassata, con rinvio al Tribunale di Cremona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cremona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002