Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10790
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Sentenza 23 luglio 2002

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In tema di sanzioni pecuniarie, il rimedio dell'opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è ammissibile anche nei confronti dell'ordinanza ingiunzione che si limiti a comminare la sola sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, prevista dalla disposizione dell'art. 22 del codice della strada (in una ipotesi in cui l'ingiunto aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e s'era opposto avverso il provvedimento prefettizio che gli ordinava il ripristino dei luoghi, la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione sul presupposto che essa poteva essere proposta solo nei confronti dell'ordinanza che commina anche la sanzione pecuniaria e non nei confronti di quella che commina la sola sanzione accessoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10790
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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