Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 39396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39396 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da
39396-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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Cinzia VE -relatrice-
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ha pronunciato la seguente
-Presidente -
Sent. n.
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UP- 09/07/2025 R.G.N. 10652/2025 Motivazione semplificata
sul ricorso presentato da
SENTENZA
RE FR VA, nato a [...] il [...]
Prente provvedimento bellare lo general
norma dell'art. 5 Uge 13 in quente.
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 31/01/2025; ✗ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
IL FUNZION to "fleet"
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia VE;
udite le conclusioni svolte dal Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Anna Baldacci, difensore del ricorrente, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato quella del 25 gennaio 2023 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
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di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato RE VA responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 609-bis, comma 3, e 609-ter cod.pen. (così come modificato all'udienza del 23 settembre 2022), e lo aveva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n.6, 62-bis, e 609 u.c., cod.pen., prevalenti sulla contestata aggravante, con la riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
2. RE ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza impugnata, affidato ad un unico motivo.
2.1. Premette che il Giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena con una delle pene sostitutive previste dall'art. 545-bis cod.proc.pen. rilevando che l'imputato risulta condannato per un reato per il quale non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (art.
4-bis legge 354 del 1975)..., id est quello di cui all'art. 609-bis cod.pen. in danno di minore, che impedisce l'accesso ai benefici previsti dall'art.
4-bis dell'Ordinamento Penitenziario (anche in caso di riconoscimento, come per il caso di specie, dell'attenuante della minore gravità del fatto), in difetto di partecipazione al programma di riabilitazione specifico e della successiva valutazione da parte del Magistrato/Tribunale di Sorveglianza, richiamato dalla normativa che regola la concessione di pene sostitutive onde individuare i reati ostativi alla fruizione anche di queste ultime, 2.2. Denuncia -ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc.pen.- inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 597 cod. proc.pen., 545-bis cod.pen. e 4-bis O.P., nonché ex art. 606, comma 1, lett. e cod.proc.pen.- illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto di non accogliere il motivo di impugnazione avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa in quanto ritenuta manifestamente irrilevante. La difesa dubitava, in appello, della conformità agli artt. 3 e 27 Cost. degli articoli 59, comma 1, lett. d), L. n. 689/81, come modificato dalla L. n. 150/2022, e 4- bis, comma 1-quinquies L. 354/75, nella parte in cui, escludendo l'applicazione delle pene sostitutive per l'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis O.P., non fa salva l'ipotesi del soggetto imputato del reato di cui all'articolo 609-bis e 609-ter cod.pen., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, cod.pen.. La Corte di appello, invece che, eventualmente, rigettare nel merito la questione di costituzionalità proposta, ha ritenuto di non accogliere il motivo di impugnazione avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale "in quanto ritenuta
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manifestamente irrilevante, nell'accezione di 'norma che non può trovare applicazione avanti al giudice rimettente" ". Assunto illogico, sostiene la difesa, in quanto, da un lato, la decisione sulla applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi può essere impugnata solo in uno con la sentenza di condanna (v. Sez. 5, n. 43960 del 31/10/2023), dall'altro la pene sostitutive diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna, risultando il suo ruolo esteso, oltre che alla quantificazione della pena, anche alle modalità con cui la stessa dovrà essere eseguita, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto impegnarsi nella verifica della sussistenza dei due requisiti di ammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, non limitata alla materiale esecuzione della pena inflitta, ma riferita alla costituzionalità della norma - art. 545-bis cod.proc.pen. in relazione all'art.
4-bis O.P- che senza eccezioni impedisce, per alcuni reati specificamente indicati l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi introdotte dal D.lgs. n. 150/2022. Invoca, dunque, l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si rileva, innanzi tutto, che tra i motivi di appello (inerenti alla mancata applicazione della massima diminuzione di pena prevista per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen.) non si rinviene traccia di impugnazione della decisione di rigetto della istanza di applicazione delle pene sostitutive introdotte dal legislatore del 2022, decisione, come la stessa difesa ha col ricorso in esame sostenuto, impugnabile solo con la sentenza di condanna (Sez. 5, n. 43960 del 03/10/2023 Ud. (dep. 31/10/2023) Rv. 285307-01 <In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio»).
2. Si osserva, poi, che la questione oggetto del presente ricorso era stata sottoposta alla Corte di appello di Torino -in via preliminare rispetto al formulati motivi di appello- nel seguenti termini: "a fronte di una condanna a pena detentiva di mesi 8 di reclusione, la legge prevede, comunque, che per l'accesso ai benefici penitenziari occorra l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente ed all'interno delle strutture penitenziarie per 'almeno un anno"",
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sicché la durata, ridotta, della pena irrogata, si tradurrebbe in termini di sfavore per il ricorrente che, sebbene volontariamente sottopostosi a sedute psicologiche presso il centro "Agire Violento", non potrebbe accedere ai benefici fruibili, solo, sulla base dell'osservazione scientifica della personalità svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti (cfr. Sez. 1, n. 9228/2022).
3. Il ricorso è, dunque, inammissibile sotto il duplice profilo, della mancata impugnazione della statuizione in tema di rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva breve, ormai irrevocabile, e della irrilevanza della questione di costituzionalità, si come proposta.
3.1. L'evidenza del primo profilo, consente, si ritiene, di non ulteriormente discettare al proposito.
3.2. Si osserva, quanto al secondo, quanto segue. La Corte di appello territoriale correttamente ha ritenuto irrilevante, nell'accezione di 'norma che non può trovare applicazione avanti al giudice rimettente' (C.Cost. n. 100/2015, secondo cui incorre in tale sanzione l'impugnazione di una norma che non può trovare applicazione avanti al giudice rimettente», principio affermato con riferimento a incidente di legittimità costituzionale proposta nell'ambito di un procedimento di esecuzione e concernente una norma applicata nel giudizio di cognizione) la questione di legittimità posta in relazione agli artt. 59, comma 1, lett. d) L. n. 689/81, nella formulazione frutto della novella legislativa del 2022, e 4-bis, comma 1-quinquies L. 354/75, per disparità di trattamento, con allegazione della violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (e 27 Cost, profilo quest'ultimo, peraltro, solo enunciato e non discusso). Sgomberato il thema decidendum dalla questione della durata minima -annuale- del periodo di osservazione previsto per l'accesso dei condannati per reati sessuali in danno dei minori ai benefici previsti dall'art.
4-bis O.P. in quanto non interferente con quella in ordine alla quale la difesa aveva centrato, in parte qua, il ricorso, la Corte di appello di Torino ha, infatti, rilevato che il rinvio operato dal legislatore del 2022 all'art.
4-bis O.P. nella materia in esame, lungi dal comportare il richiamo, in materie di pene sostitutive, a presupposti e limiti stabiliti per l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari, costituisce mero strumento (peraltro pure adottato, proprio e sempre in argomento di pene, col disposto dell'art. 656, comma 9, cod.proc.pen.) di sintesi, per delineare il catalogo dei reati ostativi alla invocata sostituzione. Ha rammentato come questa Corte abbia affermato che la preclusione legislativamente prevista non appare irragionevole nella parte in cui non consente il vaglio, in concreto, della gravità dei fatti, avendo da sempre la giurisprudenza
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ancorato l'esclusione dei benefici penitenziari prevista dall'art.
4-bis O.P. all'astratto titolo del reato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, che la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata incidente, solo, sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, Ordinanza n. 39918 del 17/02/2017 Cc. (dep. 04/09/2017) Rv. 270977 01); nonché, con riferimento al tema, affine, della sospensione dell'ordine di esecuzione, come sia stata ritenuta <manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge 23 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall'art. 609-quater cod. pen. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo>. (Sez. 1, Sentenza n. 23822 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020 ) Rv. 279444 -01).
3.3. La correttezza, in diritto, e l'adeguatezza motivazionale della sentenza resa dalla Corte di appello territoriale risulta, innanzi tutto, dalla lettera del disposto dell'art. 59, comma 1, lett.d) L. n. 689/81, che con chiarezza, nel definire la condizioni, soggettive, per la sostituzione della pena detentiva (*La pena detentiva non può essere sostituita : [...] d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 [...]) richiama l'art.
4-bis L. 354/75 quanto al catalogo dei reati considerati 'ostativi al fine della sostituzione della pena detentiva (testualmente espungendone soltanto il caso della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod.pen.), catalogo al cui interno son ricompresi gli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., e, certamente, non anche la disciplina -ivi prevista in tema di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per i delitti di quel 'catalogo'- dettata, invece, per la fase della esecuzione della pena ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 dell'art.
4-bis L. 354/75 (assegnazione del lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del medesimo testo normativo).
3.4. Come pure dalla Corte di appello torinese rilevato risulta dalla elaborazione giurisprudenziale di legittimità relativa al disposto dell'art. 656, comma 9, lett.a) cod.proc.pen, che, il rinvio ai delitti di cui al predetto art.
4-bis O.P., «è volto
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soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art.
4-bis per l'accesso al benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza dell'impossibilità per il condannato di collaborare con la giustizia. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di cui all'art. 609-octies cod. pen.)».
3.5. In questo come in quel caso deve allora ritenersi corretta la decisione della corte territoriale in quanto la prospettata questione di costituzionalità, nei termini delineati in ricorso, è non rilevante. Il ricorrente ha denunziato la incostituzionalità senza considerare che la norma applicata con l'emissione del provvedimento impugnato non è quella di restrizione dei benefici penitenziari, ma quella che attiene al divieto di accesso alla pene sostitutive delle pene detentive brevi, individuato ed applicato dal giudice della cognizione, e non in ambito di esecuzione. Come prima si è chiarito, il richiamo che l'art. 59, comma 1, lett. d) fa all'art.
4- bis L. 354/5 è soltanto al catalogo del delitti ivi menzionati e non anche all'intera disciplina che attiene all'accesso ai benefici penitenziari, applicabile ovviamente ad altra fase, innanzi alla magistratura di sorveglianza.
3.6. Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione, certamente non predicabile nel caso, denunciato ma non ritenuto dal Collegio, di error iuris. Non può ritenersi, al proposito, mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio si radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
La Cons est. Cinzia VE
La Presidente NT Di TA
Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti e della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
La Presidente NT pi TA
Depositata in Cancelleria
Oggi,
-5 DIC. 2025
IL FU LU
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