Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBL 196 0 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO TALLANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE (ROPRIETA HECTORIA SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteDott. Mario SPADONE R.G.N. 17998/98 Cron.4140 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep.615 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 12/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig IL SOLE 24 ORE S ENTENZA5배 6000 per diritti L. 12 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COMUNE VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, in persona del suo LIRE 1500 Sindaco Dr. ANTIGA ROBERTO, elettivamente domiciliato CANCELLER in ROMA LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio A dell'avvocato BERNARDINI RANIERO, che lo difende unitamente all'avvocato BARATTA MARIO giusta delega in 0975277 atti;
975278 0975252 - ricorrente .5253
contro
RA ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 29, presso lo studio dell'avvocato 2000 VACCARI GIOIA, che lo difende unitamente all'avvocato 1645 RA MARIALINDA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 183/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Raniero BERNARDINI difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'1.2.1988 LO BA, premesso di essere divenuto proprietario "jure successionis" dai genitori IO ed ER BA, insieme alla sorella NC - che gli aveva poi ceduto la sua quota riservandosene l'usufrutto - unitamente ad una casa di civile abitazione sita in Piazza San Nicolò 6 del Comune di Villafranca in Lunigiana, anche di una striscia di terreno antistante la facciata del fabbricato e larga due metri confinante con la suddetta piazza, esponeva: il terreno in oggetto era descritto nell'atto notaio Angelini del chiaramente 1910 18.12.1990 con cui l'ingegner AS aveva venudto il suddetto immobile alla dante causa dei "de cuius" LI ZI, che а sua volta aveva ceduto casa e terreno con rogito notaio Angelini del 25.3.1925 nel quale si chiariva che la vendita riguardava tutte le servitù ed annessi e connessi riportati nel precedente rogito del 1910; peraltro il Comune di Villafranca in Lunigiana pretendeva che la striscia in questione facesse parte del demanio comunale o che su di essa esistesse un diritto di uso pubblico, cosicché con 3 ordinanza del 23.1.1988 il Sindaco aveva imposto allo BA di rimuovere dal suddetto terreno ogni oggetto di sua proprietà, mentre con verbale del 22.1.1988 era stata contestata all'istante una infrazione al regolamento comunale. Ciò premesso, lo BA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa Carrara il Comune di Villafranca in Lunigiana chiedendo dichiararsi l'area in questione di proprietà dell'attore ed in usufrutto a NC BA, ed esente da ogni И servitù e diritto di uso pubblico. Costituendosi in giudizio il Comune convenuto chiedeva il rigetto della domanda assumendo trattarsi di bene pubblico in quanto così risultava al catasto nonché porzione della Piazza S. Nicolò, ed anche perché il Pretore di Pontremoli, nell'accogliere una domanda di reintegrazione nel possesso di parte del resede in questione proposta dallo BA contro i vicini Manganelli-Bellesi, aveva ritenuto con sentenza passata in giudicato la natura demaniale di tale terreno о quantomeno la sussistenza su di esso di una servitù di uso pubblico. Il Tribunale adito con sentenza del 23.11.1994 rigettava la domanda. A seguito di impugnazione da parte dello BA, la Corte di Appello di Genova, in totale riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 17.3.1998 dichiarava che l'area oggetto di causa era di proprietà dell'appellante con diritto di usufrutto in favore di NC BA, e che la stessa non era gravata di servitù di uso pubblico a favore dei cittadini del Comune di Villafranca in Lunigiana. Il giudice di appello, ritenuto preliminarmente di qualificare come "negatoria servitutis" l'azione proposta dallo BA in quanto finalizzata alla libertà del bene contro le pretese del Comune che vantava diritti sul medesimo, rilevava che l'attore aveva ampiamente assolto il suo onere probatorio, dimostrando anzitutto che la striscia di terreno in questione, pervenuta nel suo patrimonio per successione dai suoi genitori, si identificava con quella oggetto dei precedenti trasferimenti prima menzionati;
inoltre l'area suddetta aveva conservato intatte le sue caratteristiche ed i segni esteriori, essendo tuttora marcata da un cordolo in pietra arenaria а livello della pavimentazione circostante, mentre la prova ulteriore del continuo esercizio da parte dello 5 BA di un possesso conforme al titolo era stata fornita dalle deposizioni di numerosi testi secondo cui l'appellante aveva apposto sulla striscia in oggetto dei grossi vasi;
né in senso contrario era rilevante il richiamo alla sentenza del Pretore di sopra menzionata, diPontremoli trattandosi statuizione incidentale su questioni non costituenti logico-giuridico un antecedente necessario per la decisione;
doveva poi ritenersi "iuris tantum" diinoperante la presunzione demanialità ex art. 22 L. 20.3.1865 n. 2248 all. F., considerato che la configurazione e la ristrettezza della striscia di terreno suddetta la rendevano inadeguata al soddisfacimento dell'interesse pubblicistico normalmente sotteso al rapporto pertinenziale pubblico;
in definitiva, provato dallo BA l'acquisto della proprietà a titolo derivativo dell'area in questione, doveva poi escludersi, alla luce della prova testimoniale espletata, l'esistenza su di essa di una servitù di uso pubblico acquisita per usucapione. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Villafranca in Lunigiana ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi;
resiste con controricorso lo BA;
entrambe le parti hanno 6 presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, deducendo applicazione dell'art. 2909 violazione e falsa C.C., assume che la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia indiretta o riflessa della sentenza del 1.3.1980 del Pretore di Pontremoli%;B invero in quel giudizio possessorio svoltosi tra l'attuale controricorrente BA ed i signori Manganelli-Bellesi, il Pretore aveva dichiarato che il resede in contestazione apparteneva al demanio 0, quantomeno, era gravato da una servitù di uso pubblico. La censura è infondata. giudizio la questione Infatti nel menzionato della demanialità dell'area - o della costituzione su di essa di una servitù di uso pubblico - non aveva formato oggetto di accertamento in via incidentale, in assenza di apposita domanda di una delle parti :D:D:D:D:D: : : : : : : eva costituito la premessa o il presupposto logico-giuridico della decisione, essendo priva di influenza decisiva in una controversia avente natura possessoria. Nella fattispecie non si è formato pertanto neppure un giudicato implicito, che invero ricorre 7 soltanto allorché tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cada su questioni che si configurano come la premessa о il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il questionideducibile, ovvero non solo le espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande eccezioni dedotte nel giudizio medesimo. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una erronea qualificazione della domanda proposta dallo BA che doveva essere ritenuta di rivendicazione, atteso che con essa l'attore aveva chiesto affermarsi la sua proprietà esclusiva sulla striscia di terreno in contestazione nei confronti dei cittadini del Comune di Villafranca in Lunigiana. La censura è infondata. Il giudice di appello ha invero esaurientemente espresso le ragioni che lo hanno indotto a qualificare come "negatoria servitutis" la domanda proposta dallo BA. 8 infatti, Quest'ultimo, chiesto aveva l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'area per cui è causa non già per ottenerne il possesso e dunque la sua restituzione nei confronti di chi la deteneva, ma al fine di una difesa della libertà del bene contro le pretese del Comune di Villafranca, che, come si è visto, sosteneva che la striscia in questione appartenesse al demanio comunale o quantomeno che essa fosse gravata da una servitù di uso pubblico. Sulla base di tali elementi la qualificazione da parte della Corte territoriale dell'azione promossa dallo BA nell'ambito della "negatoria del tutto immune da censure,servitutis" considerato che con l'azione negatoria l'attore, proprietario e possessore della cosa, chiede un accertamento negativo, rivolto a difendere la libertà del bene contro qualsiasi pretesa di diritti reali su di esso e contro qualsiasi turbativa che attenti al suo libero ed esclusivo godimento da parte dell'attore medesimo. Pertanto il convincimento espresso al riguardo dal giudice di appello è conforme all'indirizzo costantemente affermato da questa Corte in ordine alle caratteristiche dell'azione negatoria ed alle 9 sue differenze rispetto all'azione di rivendicazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione nella valutazione delle prove testimoniali in ordine all'uso generale e indiscriminato della striscia di terreno in contestazione;
al riguardo il Comune di Villafranca rileva che da tali deposizioni sarebbe emerso che U tutti i cittadini, compresi coloro che non erano clienti del negozio di cui era titolare lo BA, frequentavano da sempre quell'area, cosicché avrebbe dovuto ritenersi che non era stata superata la presunzione di demanialità prevista dall'art. 22 L. 20.3.1865 n. 2248 all. F. La censura è infondata avendo il giudice di appello espresso adeguata motivazione del suo convincimento in proposito. Premesso invero che lo BA aveva provato l'identificazione dell'area in questione, acquisita per successione dai propri genitori, con quella oggetto dei precedenti trasferimenti immobiliari del 18.12.1910 e del 25.3.1925, e che inoltre essa aveva conservato nel tempo le sue caratteristiche di zona naturalmente pertinenziale rispetto all'immobile principale di proprietà dello BA 10 medesimo, la Corte territoriale ha esaminato le deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che la gente utilizzava tale striscia per accedere al negozio dell'attuale controricorrente 0 per guardarne le vetrine prospicienti la Piazza S. Nicolò; orbene sulla base di tale accertamento di fatto, incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, il giudice di appello ha tratto la conclusione che la suddetta area (sulla quale tutti i testi avevano ricordato la presenza di grossi vasi di piante sistemati dallo BA) era caratterizzata da un uso "uti singuli" e non "uti cives", escludendo quindi un suo assoggettamento ad una servitù di uso pubblico;
tale conclusione è del tutto condivisibile, considerato che la servitù di uso pubblico caratterizzata, oltre che dalla intrinseca idoneità del bene in tal senso, dal fatto che l'uso venga insieme di persone agenti come esercitato da un esponenti della collettività per soddisfare un pubblico e generale interesse, e non da singoli soggetti che accedano al bene stesso per esigenze di carattere privato. Neppure è fondato il richiamo del ricorrente presunzione di demanialità alla ex art. 22 L. 11 20.3.1865 n. 2248 all. F. " in quanto tale presunzione può essere vinta anche attraverso la prova della preesistenza della natura privata dell'area in contestazione (Cass. 16.2.1993 n. 1927; Cass.
1.12.1994 n. 10309; Cass. 15.5.1997 n. 4279), come appunto è avvenuto nella fattispecie. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla dedotta servitù di uso pubblico sull'area in questione per effetto di "dicatio ad patriam", prospettata dal ricorrente con il rilievo che gli BA non avevano acquistato dalla ZI nel 1925 tutto quello che il AS aveva trasferito a quest'ultima nel 1910, essendovi stata una implicita volontà di dedicare all'uso pubblico la striscia di terreno per cui è causa. La censura è inammissibile. Come invero rilevato dal giudice di appello, il la Comune di Villafranca non aveva mai invocato costituzione di una servitù di uso pubblico sul bene in questione mediante "dicatio ad patriam", COSTITUTIVI non essendo stati dedotti gli elementi di tale titolo di acquisto, che postula un comportamento del proprietario che volontariamente metta a disposizione della collettività dei cittadini un 12 determinato bene, consentendone in modo continuativo l'uso, al fine di soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di individui. Trattasi quindi di una questione nuova sollevata per la prima volta in questa sede, come tale inammissibile. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al liquidate in 80000 pagamento delle spese di giudizio, 330000195.000, per spese ed in lire 3.000.000 lire per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 12.10.2000. Presiduite Vince Mans came exterme Проклал DA BO IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERECT UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 L 9 APR. 2001. of n. 1863 9 Registicty in do velato C. 310.000 trecento (lire BLIPPO! Halosport3. (Dr. M. RACC པ ་ མ ས ་ ་ ི ་ བ ་ མ ་་ ་ མ ས ་ འ ཁ-ཏི ཝིཀཱཁནསྶ