Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
In materia di tutela dei brevetti ha diritto di proporre querela in relazione al reato di violazione del brevetto, previsto dall'art. 88 della R.D. n. 1127 del 1939, anche il soggetto licenziatario in via esclusiva di un brevetto europeo, il quale assume la qualifica di persona offesa dal reato, in quanto è titolare di un diritto patrimoniale, autonomo rispetto a quello del titolare del brevetto. Infatti, nella fattispecie viene tutelato non solo il diritto di monopolio dell'invenzione da parte del titolare del brevetto, ma anche quello di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, concesso al licenziatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2004, n. 22753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22753 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 15/04/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 00486
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 005170/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE CO N. IL 18/01/1947;
2) VESTEL ITALY SRL;
avverso ORDINANZA del 15/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FAVALLI Mario: rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Menni Raffaello (Milano).
MOTIVAZIONE
Con decreto del 23.12.2003 il P.M. presso il Tribunale di La Spezia dispose il sequestro probatorio di n. 252 scatole contenenti n. 1260 lettori DVD in danno di AD TE, indagato per il reato di cui all'art. 88 R.D. 1127/1939. Il P.M. riteneva la necessità di acquisire al procedimento tale merce "in quanto trattasi di corpo dei reati per cui si procede o comunque di cose pertinenti al medesimo, la cui acquisizione al procedimento deve ritenersi indispensabile allo stato delle indagini, dovendosi, in particolare, accertare la violazione dei diritti di privativa industriale vantati dalla querelante s.p.a. SISVEL".
Avverso tale decreto il predetto TE - quale legale rappresentante della Vestel Italy s.r.l., persona giuridica che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate- proposta istanza di riesame, che il suddetto Tribunale, sez. per il riesame, ha rigettato con ordinanza del 19.1.2004, ritenendo che "gli atti di indagine già confluiti nel fascicolo del P.M. consentono di ritenere, con giudizio allo stato degli atti..., che l'odierno indagata... effettivamente abbia introdotto nello Stato oggetti in frode... a validi brevetti di invenzione industriale". Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dello indagato, il quale denuncia con unico motivo violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 120 c.p. e 336 c.p.p. in relaz. all'art. 88 R.D. 1127/1939, sostenendo che il bene giuridico tutelato è il diritto di monopolio dell'invenzione rappresentato dal brevetto e che, di conseguenza, la persona avente diritto alla querela è il titolare del brevetto violato e non anche altri soggetti, come i licenziatari (esclusivi e non). Questi ultimi, secondo il ricorrente, hanno ricevuto dal titolare del brevetto la facoltà di utilizzare l'invenzione brevettata e poiché "il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione brevettata, concessa al licenziatario, è diritto diverso dai diritti di monopolio rappresentati dal brevetto..., il licenziatario a qualunque titolo del brevetto non è qualificabile quale p.o. dal reato e non ha quindi diritto di querela".
Il ricorso è infondato. In relazione alla tipologia di reati con pluralità di soggetti passivi o danneggiati, la giurisprudenza meno recente (cfr., ad es., Cass. Sez. 2^, 20.2.87, Occhipinti) sembrava attestata sul principio secondo cui la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 c.p. è il titolare dello interesse direttamente protetta dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dall'azione delittuosa;
tale giurisprudenza era basata sul rilievi: 1) che la nozione di parte offesa del reato non coincide con quella di danneggiato, perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale;
2) che solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale.
L'assolutezza di tale principio è stata gradualmente temperata, innanzi tutto, da autorevole dottrina, che ha richiamato l'attenzione sui reati c.d. plurioffensivi, precisando che tali devono essere considerati non solo quei reati che offendono strutturalmente più beni giuridici (che possono trovarsi nella titolarità dello stesso, ma anche di diversi soggetti giuridici), ma anche quelli nei quali la situazione di fatto del bene giuridico leso è tale che l'offesa viene in concreto subita da più persone. Anche in relazione a tale seconda specie di reati (lasciando da parte i reati a plurioffensività tipica, in ordine ai quali non esiste un problema di titolarità del diritto di querela), secondo quella posizione dottrinaria, deve parlarsi di titolarità disgiunta del diritto di querela, nel senso che razione penale è promovibile non solo quando tutti gli aventi diritto propongano querela, ma anche se la querela sia proposta da alcuni o anche da uno solo da uno di essi. A conclusione siffatta è venuta, negli anni, ad accedere anche la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la detta titolarità disgiunta del diritto di querela nei reati, ad esempio, di danneggiamento (nel quale il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato, Cass. sez. 2^, 3.11.99 n. 13636, Buono); di appropriazione indebita (di gioielli da parte del rappresentante, in cui la titolarità del diritto di querela è stata riconosciuta non solo al proprietario dei preziosi, ma anche al procacciatore di affari per conto del proprietario, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, Cass. sez. 2^, 27.1.1999 n. 2869, Brogi); di falso in scrittura privata, in relazione al quale la qualità di persona offesa è stata riconosciuta non solo al soggetto di cui era stata falsificata la firma, ma anche a quello nei cui confronti il documento è stata usato in modo da far risultare un suo obbligo (Cass. sez. 5^, 6.6.1996 n. 7346, Selliamone), hi relazione a tali casi, dunque, si è fatto strada il più ampio principio che la titolarità del diritto di querela va riconosciuto non solo al titolare in senso stretto del bene giuridico tutelato dalla norma, ma, in un più ampio senso, a colui che, in via diretta ed immediata, debba essere ritenuto soggetto passivo della condotta penalmente rilevante;
peraltro, tale collegamento di diretta immediatezza con la condotta tipica esclude che la titolarità del diritto di querela possa essere estesa a un qualsiasi danneggiato dal reato. A tale più ampio orientamento - di certo più rispondente alla attuale complessità dei rapporti giuridici e alla conseguente necessità di una interpretazione evolutiva - ritiene il Collegio debba essere ricondotto il caso, in esame, di violazione del brevetto licenziato dal titolare a soggetto diverso (in ordine al quale non si rinvengono precedenti specifici), hi sede civile, è stato ritenuto (Cass. Sez. 1^, 15.9.1995 n. 9771, Soc. CFM c/soc. Pfizer it.) che, in tema di brevetti per invenzioni industriali, il licenziatario con esclusiva acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente, finendo, pertanto, della medesima tutela processuale ed essendo quindi legittimato ad agire nell'ipotesi di contraffazione del brevetto. Tale principio, rapportato a quello precedentemente enunciato della titolarità del diritto di querela in capo al soggetto passivo della condotta penalmente rilevante, costituisce la base per la risoluzione del problema in discussione;
deve, quindi, ritenersi che, poiché la violazione del diritto di brevetto provoca un danno non solo patrimoniale tanto al titolare del brevetto stesso che al licenziatario, la SISVEL, nella sua qualità di licenziataria esclusiva dei brevetti europei oggetto della querela, da un lato, è titolare di un diritto patrimoniale autonomo rispetto a quello della società sua dante causa e, dall'altro e corrispondentemente, il suo diritto è compreso e si identifica con quello tutelato dalla norma che protegge lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno. Da ciò, la conseguenza, logica e giuridica, che la S1SVEL debba essere considerata parte offesa del reato ipotizzato ex art. 88 l. 1127/39 e, conseguentemente, titolare, in via disgiunta rispetto al titolare del brevetto, del diritto di querela nei confronti di coloro i quali siano indagati in relazione al reato stesso, n ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004