Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2003, n. 18610
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest" non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta ne' a prendere notizia dell'eventuale nomina, ne' a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366).

Commentari2

  • 1Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltest
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023

    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …

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    Ester Giovannelli · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020

    Profili normativi e giurisprudenziali. Volume consigliato Cenni generali. Negli ultimi anni la Giurisprudenza è stata molto impegnata nei reati inerenti la guida alterata dall'uso di sostanze alcoliche e dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Gli art.li 186, 186 bis e 187 C.d.S. riportano una disciplina piuttosto articolata finalizzata al contrasto del fenomeno della c.d. guida alterata. Nello specifico, dall'analisi dell'art 186 C.d.S. se ne ricava, dal comma II, una diversa risposta sanzionatoria condizionata al valore del tasso alcolemico della persona accertato di volta in volta. Le fattispecie di cui all'art 186 bis si limitano ad avere natura circostanziale, vedi Cass. Pen. Sez …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2003, n. 18610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18610
Data del deposito : 17 dicembre 2003

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