Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest" non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta ne' a prendere notizia dell'eventuale nomina, ne' a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366).
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2003, n. 18610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18610 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 17/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 1703
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 022302/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI OL N. IL 26/09/1963;
avverso SENTENZA del 08/04/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa E. Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'8/4/2003 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Macerata in data 10/5/2002 con la quale UG MO per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza era stato condannato alla pena di gg. 25 di permanenza domiciliare. Ricorre per Cassazione l'imputato, che deduce: 1) Mancanza di motivazione in ordine al quesito posto con la impugnazione: se poteva essere effettuato l'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato a mezzo di prelievo ematico. 2) Violazione dell'art. 366 c.p.p. per mancata osservanza degli adempimenti previsti.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla prima doglianza deve rilevarsi che la Corte Territoriale ha fornito risposta affermativa al quesito posto dal ricorrente giustificando la soluzione adottata con adeguata e logica motivazione. In particolare, ha posto in risalto che l'esame alcolemico fu effettuato da sanitari in base all'unico campione ematico prelevato al paziente, evidentemente con il suo consenso, bisognevole di urgente assistenza e cure mediche perché coinvolto in incidente stradale, campione utilizzato per numerose e diverse analisi di laboratorio specificatamente indicate nel referto ematologico. Ha di poi sottolineato che il predetto esame fu eseguito su materiale biologico già legittimamente separato dall'organismo del paziente e quindi, poiché non più oggetto della sua disponibilità giuridica non occorreva il suo consenso per eseguirlo. D'altra parte sulla liceità dello stesso non possono sussistere dubbi considerato che l'esame in questione non ha violato l'art. 32 della Costituzione posto che non si è concretizzato in un trattamento sanitario ma in un accertamento, non sulla persona, ma su campione ematico legittimamente prelevato.
Con la seconda doglianza assume il ricorrente che l'omesso deposito ai sensi dell'art. 366 c.p.p. del referto dell'esame alcolemico, effettuato nei suoi confronti da personale sanitario a richiesta della P.G., ne ha comportato la nullità, ritualmente eccepita. Siffatta tesi difensiva oppure trovare conferma nel precedente giurisprudenziale (Cass. Pen. Sez. 5^ 27/5/96 n. 5276 Maccari) secondo il quale, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354, comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia diritto al preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni.
La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva deminutio della possibilità di difesa. Osserva il Collegio che il richiamato principio non appare condivisibile.
Ed invero, deve rilevarsi che lo stesso si pone in evidente contrasto con la interpretazione letterale dello art. 366 c.p.p. secondo il quale ... i verbali degli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del Pubblico Ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto con facoltà per il difensore di esaminabili e di estrarre copia nei cinque giorni successivi.
Orbene, è evidente che il verbale in questione non essendo ricompresso, come è pacifico, nella categoria degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere (ma può farlo se presente) non può essere, di conseguenza, sottoposto alla normativa citata testè. Confluisce nella stessa direzione l'osservazione che per gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 co. 3 c.p.p. tra i quali si annovera il c.d. alcooltest in base alla normativa di riferimento, non sarebbe possibile eseguire il deposito prescritto dall'art. 366. per gli atti de quibus, invero - per i quali, ai sensi dello articolo 356 come accennato, il difensore ha facoltà di assistervi senza diritto di essere preventivamente avvisato. La polizia giudiziaria ne' deve prendere notizia dall'indagato circa la nomina di un difensore di fiducia ne' deve provvedere a nominare un difensore di ufficio, essendo solo tenuta, ai termini dell'articolo 114 disp. att. c.p.p. ad avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Ne deriva che se il deposito d'un atto consiste nella sua collocazione in un determinato sito e nel contemporaneo avviso al difensore in ordine al luogo del deposito, alla relativa durata ed alle correlativa facoltà attribuite al difensore medesimo per gli atti di cui si discute l'impossibilità di eseguire compiutamente le procedure di deposito perché non si conosce l'esistenza di un difensore cui dare l'avviso suddetto, rende palese l'inapplicabilità ad essi del disposto dell'art. 366 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004