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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2023, n. 38984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38984 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HN LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CO ER, che si è riportato alla requisitoria già depositata con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché - nell'interesse del ricorrente - l'avvocato ALDO ANDREA CAVALLO che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38984 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 17 ottobre 202t.la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da OL NS ha confermato la pronuncia del 15 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Roma ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 497- bis, comma 2, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità di OL NS, erroneamente fondata sull'apposizione sulla carta di identità valida per l'espatrio (oggetto materiale del reato), rilasciata a OL AL e poi annullata, della fotografia dell'imputato (da cui avrebbe tratto il suo concorso nella falsificazione), sull'idoneità del documento a ingannare la fede pubblica (ritenuta in quanto nella specie l'intervento della polizia giudiziaria è derivato dal fatto che esso fosse già oggetto di indagine e l'imputato lo avrebbe utilizzato per un prelevamento all'ufficio postale, tuttavia non tenendo conto che il documento conteneva le generalità effettive e la fotografia dell'imputato e il prelevamento è stato eseguito su un conto a lui intestato e, dunque, irragionevolmente si è ritenuto che egli volesse ledere la fede pubblica) e, quanto al dolo, sulle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto (che tuttavia non contengono alcuna ammissione dell'addebito, constando anzi — come dedotto con l'atto di appello — che egli avesse sia il passaporto italiano che quello degli Stati Uniti d'America e non gli "servisse" la carta di identità valida per l'espatrio). In tal modo, sarebbe stata resa una motivazione apparente anche alla luce dei motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen., e il vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto, in ordine al quale la Corte di merito non avrebbe argomentato nonostante le contestazioni della difesa, non pronunciandosi sulla «consistenza» della falsificazione della carta di identità esibita dall'imputato alla polizia giudiziaria e sugli elementi di prova (non essendo stata svolta alcuna perizia o consulenza circa la sussistenza di falsificazioni dei timbri e dei sigilli del Comune di Roma ed essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento ad accertamenti non specificati riportati dalla teste AN, che ha rassegnato che il documento era originariamente intestato ad altro soggetto); inoltre, tautologicamente si sarebbe tratta la prova del concorso dal fatto che l'imputato abbia fornito la propria fotografia e, quanto all'innocuità del falso, non si sarebbe considerato che la carta di identità riportava «dati certi e rispondenti al vero». 3. Entrambi i motivi di ricorso, che possono trattati congiuntamente, sono inammissibili. 2 3.1. La giurisprudenza è costante nel ritenere che «integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (cfr. Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Nel caso in esame la sentenza impugnata: ha evidenziato come l'imputato, sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria, abbia esibito una carta di identità valida per l'espatrio su cui era riportato il suo nome ed apposta la sua foto e come sia emerso che il documento era stato rilasciato ad altro soggetto e poi annullato perché deteriorato;
ha osservato pure, quanto all'offensività del fatto, che il documento era stato nell'occorso utilizzato dall'imputato per prelevare denaro presso un ufficio postale;
ha tratto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente (che ha ammesso di non aver chiesto il rilascio del documento al competente ufficio comunale ma di essersi rivolto «a un amico», il quale gli aveva rappresentato che glielo avrebbe fatto ottenere). Si tratta di un'argomentazione con evidenza congrua e logica e conforme al diritto, che il ricorso ha inteso confutare: - mediante assedi con evidenza difformi dai consolidati princìpi sopra esposti;
- assumendo in maniera del tutto generica che la Corte di merito non avrebbe argomentato sui motivi di gravame, neppure indicando quali deduzioni non sarebbero state valutate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - con allegazioni versate in fatto, volte a prospettare irritualmente in questa sede di legittimità la mancanza della prova della contraffazione e dell'elemento soggettivo senza dedurne compiutamente, in particolare con la necessaria specificità, il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 4. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili , 3 di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CO ER, che si è riportato alla requisitoria già depositata con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché - nell'interesse del ricorrente - l'avvocato ALDO ANDREA CAVALLO che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38984 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 17 ottobre 202t.la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da OL NS ha confermato la pronuncia del 15 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Roma ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 497- bis, comma 2, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità di OL NS, erroneamente fondata sull'apposizione sulla carta di identità valida per l'espatrio (oggetto materiale del reato), rilasciata a OL AL e poi annullata, della fotografia dell'imputato (da cui avrebbe tratto il suo concorso nella falsificazione), sull'idoneità del documento a ingannare la fede pubblica (ritenuta in quanto nella specie l'intervento della polizia giudiziaria è derivato dal fatto che esso fosse già oggetto di indagine e l'imputato lo avrebbe utilizzato per un prelevamento all'ufficio postale, tuttavia non tenendo conto che il documento conteneva le generalità effettive e la fotografia dell'imputato e il prelevamento è stato eseguito su un conto a lui intestato e, dunque, irragionevolmente si è ritenuto che egli volesse ledere la fede pubblica) e, quanto al dolo, sulle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto (che tuttavia non contengono alcuna ammissione dell'addebito, constando anzi — come dedotto con l'atto di appello — che egli avesse sia il passaporto italiano che quello degli Stati Uniti d'America e non gli "servisse" la carta di identità valida per l'espatrio). In tal modo, sarebbe stata resa una motivazione apparente anche alla luce dei motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen., e il vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto, in ordine al quale la Corte di merito non avrebbe argomentato nonostante le contestazioni della difesa, non pronunciandosi sulla «consistenza» della falsificazione della carta di identità esibita dall'imputato alla polizia giudiziaria e sugli elementi di prova (non essendo stata svolta alcuna perizia o consulenza circa la sussistenza di falsificazioni dei timbri e dei sigilli del Comune di Roma ed essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento ad accertamenti non specificati riportati dalla teste AN, che ha rassegnato che il documento era originariamente intestato ad altro soggetto); inoltre, tautologicamente si sarebbe tratta la prova del concorso dal fatto che l'imputato abbia fornito la propria fotografia e, quanto all'innocuità del falso, non si sarebbe considerato che la carta di identità riportava «dati certi e rispondenti al vero». 3. Entrambi i motivi di ricorso, che possono trattati congiuntamente, sono inammissibili. 2 3.1. La giurisprudenza è costante nel ritenere che «integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (cfr. Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Nel caso in esame la sentenza impugnata: ha evidenziato come l'imputato, sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria, abbia esibito una carta di identità valida per l'espatrio su cui era riportato il suo nome ed apposta la sua foto e come sia emerso che il documento era stato rilasciato ad altro soggetto e poi annullato perché deteriorato;
ha osservato pure, quanto all'offensività del fatto, che il documento era stato nell'occorso utilizzato dall'imputato per prelevare denaro presso un ufficio postale;
ha tratto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente (che ha ammesso di non aver chiesto il rilascio del documento al competente ufficio comunale ma di essersi rivolto «a un amico», il quale gli aveva rappresentato che glielo avrebbe fatto ottenere). Si tratta di un'argomentazione con evidenza congrua e logica e conforme al diritto, che il ricorso ha inteso confutare: - mediante assedi con evidenza difformi dai consolidati princìpi sopra esposti;
- assumendo in maniera del tutto generica che la Corte di merito non avrebbe argomentato sui motivi di gravame, neppure indicando quali deduzioni non sarebbero state valutate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - con allegazioni versate in fatto, volte a prospettare irritualmente in questa sede di legittimità la mancanza della prova della contraffazione e dell'elemento soggettivo senza dedurne compiutamente, in particolare con la necessaria specificità, il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 4. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili , 3 di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.