Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
La prescrizione concernente la demolizione di un fabbricato abusivo per il quale vi è stata condanna, esula del tutto dalle prescrizioni che, a norma dell'art.47 dell'ordinamento penitenziario, possono essere imposte all'affidato in prova al servizio sociale. Una simile prescrizione, infatti, è al di fuori dello schema legale, in quanto non riguarda ne' i rapporti dell'affidato con il servizio sociale, ne' il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, ne' l'astensione da attività illecite e neppure, per analogia, l'adoperarsi in favore della vittima del reato, non essendo quest'ultima individuabile in rapporto alla contravvenzione urbanistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1999, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 24/2/1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1608
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 40990/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno, in data 30.6.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Piero MOCALI Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale del UT, prescrivendogli l'obbligo di eseguire immediatamente l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, per il quale era stato condannato ai sensi dell'art.20 lett. c) della legge n.47/1985. Avverso tale specifica prescrizione ricorreva per cassazione a mezzo del suo difensore, il UT, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva, invero, competenza relativamente alla esecuzione di sanzioni accessorie alla pronuncia di condanna, esclusivamente riservata al giudice indicato dall'art.665 c.p.p. D'altra parte,l'art.47 ord.penit. stabilisce prescrizioni attinenti al genere di vita che l'affidato dovrà tenere e alla rimozione del pericolo di recidivanza (che nel caso, peraltro, era palesemente insussistente ma al quale, comunque, l'ordine di demolizione non si riferiva);mentre nessun rapporto era ravvisabile tra il compimento di un percorso rieducativo e la demolizione del manufatto abusivamente realizzato.
Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è fondato.
La prescrizione concernente la demolizione del fabbricato abusivo, per il quale l'attuale ricorrente, venne condannato, attiene indubbiamente alla esecuzione della sentenza di condanna, ma esula del tutto dalle prescrizioni che, ai sensi dell'art.47 ord. penit., possono essere imposte, all'affidato. Essa, invero, non investe ne' i suoi rapporti con il servizio sociale, ne' il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, ne' l'astensione da attività illecite e neppure - per analogia - l'adoperarsi in favore della vittima del reato, giacché nella contravvenzione urbanistica questa non esiste, ne' almeno è dato rintracciarne la concreta esistenza dal provvedimento impugnato.
Del resto, la illegittimità della prescrizione in esame, è confermata dall'avere questa Corte altra volta deciso che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo - che non è una pena accessoria, ma un provvedimento amministrativo non può essere valutata come dato ostativo (cfr. Sez.I,9.11.1992,n. 4587).Per converso, la misura, concessa non può essere a tali condizioni subordinata.
L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla prescrizione qui in esame.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione relativa alla demolizione del manufatto abusivo. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999