Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio del difensore per contemporanei impegni professionali, documentati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trattandosi di autocertificazione non prevista e non consentita nella sede processuale (nella specie, procedimento di cassazione) per attestare l'impedimento.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU ottobre 2012Carlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 4 Cedu 5. Articolo 5 Cedu 6. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Per ciò che concerne la giurisprudenza sull'art. 2 Cedu rilevante in materia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 18996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18996 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 04/04/2006
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 879
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44593/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p. proposta da:
DO GO, nel procedimento a suo carico pendente davanti al Tribunale di Pordenone (R.G. 4803/01);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. FRATICELLI MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
DO GO, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., ha proposto istanza di rimessione ad altro giudice del processo pendente a suo carico indicato in epigrafe, (per i reati di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e L. n. 47 del 1948), in quanto i Giudici del Tribunale di
Pordenone sarebbero in conflitto tale con la sua persona da non poter essere garantita la terzietà dell'organo giudicante e un giusto processo.
A sostegno della richiesta deduce le seguenti ragioni. 1) Proposizione da parte sua di vari esposti penali per "contrasti giudiziari" nei confronti del P.M. dott. Facchin, che aveva sostenuto l'accusa in numerosi procedimenti nei suoi confronti, mentre avrebbe dovuto astenersi;
2) proposizione da parte sua di un esposto contro il P.M. dott. Moretti per il mancato rilascio della copia di un documento da depositare in un procedimento penale di archiviazione che lo riguardava, in cui era parte il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati;
3) proposizione da parte sua di una istanza di ricusazione (rigettata) nei confronti del Presidente della sezione penale dott. Appiedo, che aveva proposto a un avvocato di farlo sottoporre a perizia psichiatrica;
4) proposizione del magistrato dott. Facchin di una "querela" per calunnia nei suoi confronti per l'inoltro al Tribunale di un documento che egli non avrebbe mai inviato;
5) comportamento scorretto del giudice dott.ssa Zoso, la quale, in una causa civile che lo vedeva quale parte, aveva consentito alla controparte di escutere i suoi testi (falsi), e aveva revocato la sua richiesta di ammissione delle sue prove e impedito la escussione dei suoi testi già ammessi, nonostante il magistrato avesse, il giorno precedente, dato la sua adesione a un rinvio della udienza di prova, concordato con il difensore della controparte;
6) contrasto con il Giudice dott.ssa Valletti Monica del Tribunale di Pordenone per mancata concessione di un termine a difesa in un processo penale in cui patrocinava un suo assistito;
7) comportamento scorretto del P.M. dott. Moretti, che avrebbe tentato di indurre il suo difensore in un procedimento penale ad abbandonare la difesa;
8) contrasto con l'ex Presidente del Tribunale di Pordenone dott. Mario Vitulli, che lo aveva denunciato al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
9) contrasto giudiziario insorto con il magistrato del Tribunale di Pordenone dott. Piccin per il mancato rilascio di copie di verbali e atti processuali da parte della sua cancelleria;
10) ricusazione da parte sua del G.I.P. dott. Piccin e denuncia per calunnia nei suoi confronti da parte del predetto magistrato, che aveva archiviato sue querele nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati;
11) contrasto "disciplinare" con il Giudice di Pace di Pordenone dott. Vairo che, in occasione della presentazione da parte sua di quattro ricorsi per decreto ingiuntivi, aveva liquidato suoi compensi professionali solo per onorari. 12) Violazioni di legge in suo danno da parte di ufficiali giudiziari (alcuni dei quali avrebbero commesso anche reati di falso) e di funzionari di cancelleria.
Per la odierna udienza in camera di consiglio il GO ha fatto pervenire a questa Corte atto sottoscritto personalmente con cui:
a) dichiara di avere avuto la volontà di presenziare alla udienza odierna ma di essere impedito per impegni professionali, ragione per la quale chiedeva un rinvio;
b) nomina un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. FIORE STEFANO per il quale chiede termine a difesa e per deposito di ulteriore documentazione. Le richieste ora esposte non possono essere accolte. L'istanza di rinvio del GO per presenziare di persona alla udienza non può trovare accoglimento per essere il suo impegno professionale dimostrato con una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) non prevista e non consentita nella sede processuale per attestare l'impedimento. Le residue richieste non possono essere accolte, essendo l'istanza di rimessione inammissibile ictu oculi alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che:
"L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa". [Sez. U., ORD. 13687 del 26/03/2003 Cc. (dep. 28/01/2003), Berlusconi, Rv. 223638. Più recentemente: Sez. 2^, Sentenza n. 3055 del 03/12/2004 Cc. (dep. 31/01/2005), Gibilisco Rv. 230697;
Sez. 6^, Sentenza n. 44570 del 06/02/2004 Cc. (dep. 17/11/2004), Cito, Rv. 2305; Sez. 2^, Sentenza n. 17519 del 25/03/2004 Cc. (dep. 15/04/2004), Mingari, Rv. 229704].
Tutte le ragioni esposte dal richiedente attengono a situazioni di conflittualità con magistrati e personale giudiziario, le quali, tutte, nascono all'interno del Tribunale di Pordenone in occasione di ordinarie vicende processuali e che, per ribadire il linguaggio delle sezioni unite, si svolgono e si esauriscono nell'ambito della normale dialettica processuale e per le quali l'ordinamento appronta specifici strumenti (v., per esempio, ricusazione) ove ne ricorrano i presupposti. Nessuna delle ragioni esposte si riferisce all'ambiente territoriale esterno all'ufficio giudiziario in sè considerato nel suo complesso quale causa tale da pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, o la sicurezza o la incolumità pubblica, ovvero da determinare legittimo sospetto.
Alla inammissibilità della istanza consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille) in considerazione del fondamento della istanza stessa basata su ragioni ritenute non deducibili sulla scorta di una giurisprudenza consolidata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il GO al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006