Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICABL2 0 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.9272/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 3174 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 16.10.02 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FESTI LETTERIA - intimata - 4034 -1- avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 508 del 3.12.1999, reg. gen. 170/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio ,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.12.1999 il Tribunale di Messina, decidendo sull'appello proposto da Festi Letteria nei confronti del Ministero del Tesoro e dell'Interno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dichiarando il diritto della Festi all'assegno/pensione di invalidità. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che il consulente aveva accertato l'invalidità permanente a decorrere dal 1.12.1997 in relazione ad aggravamento intervenuto in corso di causa e che doveva riconoscersi il diritto dell'appellante all' assegno/pensione di invalidità dal luglio 1999. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Ministero del Tesoro, l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.149 disp. att. ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha accolto l'appello pur confermando l'esattezza delle statuizioni del primo giudice in ording alla condizione -2- sanitaria dell'assicurata che avrebbe superato la soglia invalidante solo dopo la sentenza di primo grado. Assume che la norma di cui all'art. 149 disp. att.c.p.c. consente di evitare la fase amministrativa per le infermità e aggravamenti sopravvenuti ma non anche i principi del doppio grado di merito e della devolutività dell'appello. La censura è infondata. La lettera dell'art. 149 disp. att. c.p.c. impone al giudice di valutare gli aggravamenti e nuove infermità che si siano verificati “nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario." E' evidente che, costituendo il giudizio di appello un grado del procedimento giudiziario, si deve tener conto anche degli aggravamenti verificatisi durante esso, cfr. giurisprudenza costante, da ultimo Cass. nn.94, 4385 e 8651 del 2001. Con il terzo e quarto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n.118 del 1971 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Ministero censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto alternativamente la pensione o l'assegno di invalidità che hanno diversi presupposti sanitari. Deduce, infine, la contraddizione tra motivazione e dispositivo riconoscendo la prima l'inabilità dal dicembre 1997 ed il secondo la prestazione assistenziale dal 1° giugno 1999. Solo la prima censura è fondata. La pensione e l'assegno di invalidità sono provvidenze distinte che hanno distinti requisiti sanitari previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n.118 del 1971 e -3- successive modificazioni. La motivazione della sentenza impugnata omette di indicare il grado di inabilità accertato e di indicare a quale dei due benefici esso dia diritto. Analoga incertezza si riscontra nel dispositivo nel quale si dichiara il diritto "all'assegno/pensione". Sussiste quindi il vizio di insufficiente motivazione denunciato ed anche la violazione di legge in quanto le norme indicate, che prevedono per il livello più basso di inabilità l'assegno e per quello più alto la pensione, non consentono il riconoscimento congiunto o alternativo dei due benefici. Inammissibile per difetto di interesse è, invece, la censura che denunzia che nel dispositivo è stata data alla prestazione una decorrenza posteriore rispetto alla data superamento della soglia inabilitante accertata in motivazione. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: “A norma dell'art.12 della legge n.118 del 1971 spetta, concorrendo gli altri requisiti previsti dalla stessa legge, la pensione ai soggetti totalmente inabili, l'assegno di invalidità di cui al succesivo art. 13, come modificato dall'art.9, primo comma del d.lgs. n.509 del 1988, spetta ai soggetti la cui capacità lavorativa sia ridotta almeno del 74%". Allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
-4- La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002. Temand fuf. Il Presidente Il Consigliere est. минив Тем IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A ger, 30 G 2003 IL CANCELLIERE -5-