Versione
14 maggio 1982
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1 giugno 2006
1 giugno 2006
Art. 9. (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti)
Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore puo' votare ((per un solo componente titolare e per un solo componente supplente)) i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. ((Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.)) ((8)) ((14))
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.
------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". ------------ AGGIORNAMENTO (14)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui ha modificato l' art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi»".
Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore puo' votare ((per un solo componente titolare e per un solo componente supplente)) i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. ((Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.)) ((8)) ((14))
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.
------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". ------------ AGGIORNAMENTO (14)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui ha modificato l' art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi»".
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 11.669628
[…] La normativa introdotta dalla novella del 2006 (che, con il medesimo art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2006, ha modificato il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 186 del 1982) prevede, invece, apposite elezioni suppletive attraverso le quali designare il componente chiamato a subentrare al decaduto. […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 30/01/2018, n. 10Provvedimento: […] La normativa introdotta dalla novella del 2006 (che, con il medesimo art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2006, ha modificato il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 186 del 1982) prevede, invece, apposite elezioni suppletive attraverso le quali designare il componente chiamato a subentrare al decaduto. […]Leggi di più...
- sussistenza.·
- introduzione del sistema delle elezioni suppletive·
- norma abrogatrice di altra·
- giudice rimettente·
- controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante·
- prospettazioni ulteriori rispetto a quelle del giudice a quo·
- eccentricità della norma delegata rispetto al contenuto della delega·
- delegazione legislativa·
- conseguente abrogazione del sistema dello scorrimento della graduatoria·
- questioni e profili dedotti dalle parti·
- ininfluenza sulle questioni sollevate.·
- giustizia amministrativa·
- riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata.·
- thema decidendum·
- elezione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa