Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 47955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47955 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1420
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 047270/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) AR SS N. IL 31/05/1978;
avverso SENTENZA del 30/05/2002 GIUDICE DI PACE di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
Con sentenza del 30/5/2002 il giudice di pace di Fano ha affermato la colpevolezza di LL RO in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcoolica ascrittagli, condannandolo alla pena di Euro 900,00 di ammenda.
Con atto del 20/9/2002 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, per la ragione che il giudice a quo aveva omesso di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dall'art. 186, comma 2, cod. strad..
Osserva questa Corte che la doglianza è fondata.
La sentenza impugnata omette nel dispositivo di statuire in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, assumendo nella parte motiva che era superfluo provvedere al riguardo, in quanto la sanzione era stata già applicata in via amministrativa e scontata dall'imputato. Orbene, l'omessa statuizione sul punto costituisce violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strad., perché la sospensione provvisoria della patente di guida, disposta dal prefetto, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale.
Tale misura cautelare è strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale rende, pertanto, autonoma la statuizione di quest'ultimo rispetto al provvedimento del prefetto.
Ciò significa che il giudice penale non può esimersi dal disporre la sospensione della patente sul presupposto che tale misura sia già stata imposta dal prefetto, ne' può fissarne la durata, computando quella corrispondente al periodo di sospensione eventualmente già disposto dal prefetto.
Egli deve, invece, determinare, con valutazione piena e autonoma, quale sia la durata che nella singola fattispecie deve avere la sanzione accessoria, tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 218, comma 2, del cod. strad..
La decisione del giudice di pace di Fano, che a tale principio non si conforma, merita, pertanto, di essere annullata, come ha chiesto il ricorrente.
Ciò non toglie, tuttavia, che ci si debba porre il quesito della cumulabilità in sede esecutiva dei due periodi di sospensione rispettivamente inflitti dal prefetto e dal giudice penale. A tale riguardo, il Collegio ritiene di dovere ribadire l'orientamento secondo il quale, in sede di esecuzione, i due periodi non sono cumulabili e, pertanto, solo in tale sede si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere eventualmente detratto da quello stabilito dal giudice (in tal senso: Cass. Sez. 4, ud. 15/12/1998, D'Amico, rv. 213224; Cass. Sez. 4, ud. 6/12/1999, n. 4474, P.G. c/Baldazzi). Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 620, lett. L), c.p.p., spaziando la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, di tal che l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Fano, altro magistrato, ai sensi dell'art. 623, lett. D), c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Fano, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004