Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 47955
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 47955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47955
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

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