CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3167/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025490101000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia IO ed alla Regione Campania con pec del 12.6.2025, depositato in CGT il 16.6.2025, l'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100202500250025490101000, notificata il 18.4.2025, recante iscrizione a ruolo, in forza di due avvisi di accertamento, della somma di euro 956,77 per tassa auto 2020.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dei due presupposti avvisi di accertamento, nonché la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo.
Con controdeduzioni 11.9.2025, l'Agenzia IO deduce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i motivi di ricorso investono l'operato della Regione Campania a cui viene contestata l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento indicati in cartella.
Con ordinanza 7.11.2025, questa CGT ha ordinato la rinotifica del ricorso alla Regione Campania all'indirizzo di posta elettronica Email_4 indicato nella cartella di pagamento per la proposizione dei ricorsi tributari.
In data 13.11.2025, il ricorrente deposita il ricorso rinotificato alla Regione Campania all'indirizzo
Email_4, in uno alle relative ricevute, in formato eml, di accettazione e consegna della pec.
Con memoria illustrativa 28.1.2026, il ricorrente evidenzia che la Regione Campania non si è costituita in giudizio, nonostante la rinotifica del ricorso all'indirizzo indicato in cartella.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, perché non provata la notifica dei presupposti avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Campania, nonostante la rinotifica ad essa del ricorso, come provato dal ricorrente con le ricevute di accettazione e consegna depositate il 13.11.2025 in formato eml, non si è costituita in giudizio e non ha resistito, quindi, all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di accertamento indicati in cartella come atti presupposti dell'impugnata iscrizione a ruolo.
Ciò comporta la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, atteso che, per come chiarito dalla Suprema
Corte ( cfr Cass. S.U. n. 10012/2021, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche a carico della Regione
Campania, in quanto la mancata costituzione in giudizio della stessa non esclude la sua soccombenza, per la quale rileva il comportamento della parte prima del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia IO e la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti, nonchè contributo unificato, con attribuzione, per dichiarata anticipzione, al suo difensore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3167/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025490101000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia IO ed alla Regione Campania con pec del 12.6.2025, depositato in CGT il 16.6.2025, l'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100202500250025490101000, notificata il 18.4.2025, recante iscrizione a ruolo, in forza di due avvisi di accertamento, della somma di euro 956,77 per tassa auto 2020.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dei due presupposti avvisi di accertamento, nonché la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo.
Con controdeduzioni 11.9.2025, l'Agenzia IO deduce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i motivi di ricorso investono l'operato della Regione Campania a cui viene contestata l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento indicati in cartella.
Con ordinanza 7.11.2025, questa CGT ha ordinato la rinotifica del ricorso alla Regione Campania all'indirizzo di posta elettronica Email_4 indicato nella cartella di pagamento per la proposizione dei ricorsi tributari.
In data 13.11.2025, il ricorrente deposita il ricorso rinotificato alla Regione Campania all'indirizzo
Email_4, in uno alle relative ricevute, in formato eml, di accettazione e consegna della pec.
Con memoria illustrativa 28.1.2026, il ricorrente evidenzia che la Regione Campania non si è costituita in giudizio, nonostante la rinotifica del ricorso all'indirizzo indicato in cartella.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, perché non provata la notifica dei presupposti avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Campania, nonostante la rinotifica ad essa del ricorso, come provato dal ricorrente con le ricevute di accettazione e consegna depositate il 13.11.2025 in formato eml, non si è costituita in giudizio e non ha resistito, quindi, all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di accertamento indicati in cartella come atti presupposti dell'impugnata iscrizione a ruolo.
Ciò comporta la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, atteso che, per come chiarito dalla Suprema
Corte ( cfr Cass. S.U. n. 10012/2021, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche a carico della Regione
Campania, in quanto la mancata costituzione in giudizio della stessa non esclude la sua soccombenza, per la quale rileva il comportamento della parte prima del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia IO e la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti, nonchè contributo unificato, con attribuzione, per dichiarata anticipzione, al suo difensore.