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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6494 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 23.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17991/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Todisco
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.8.2024 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-001635689, notificatagli dall' il 30.7.2024, sulla base di un atto di accertamento CP_1 prot. 5101.06 del 06/02/2019, rectius prot. 5100.06.06/02/2019.0062660 del 6.2.2019. A fondamento della domanda lamenta la violazione dell'art. 14 L.689/81, in quanto “quale obbligato in solido non gli è stato contestato mai nessun atto di accertamento secondo modalità di legge e modi prescritti”. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione opposta
Disposta nuovamente la notifica del ricorso a cura della cancelleria (che per mero disguido CP_ non aveva provveduto), si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che, dall'esame dell'ordinanza ingiunzione si evince che la stessa ha ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 22.085,20 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017.
Ciò posto, è opportuno prendere le mosse dall'art. 14 della legge n. 689/1991 richiamata dall'istante.
Tale norma, ai commi 1, 2 e 6 recita:
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
1
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … giorni dall'accertamento.
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso in esame, pacifico che la violazione non è stata contestata immediatamente, a fronte della specifica eccezione attorea, l' non ha fornito prova di aver notificato al ricorrente CP_1 l'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta.
CP_ In particolare l' al fine di provare la notifica al ricorrente di tale atto di accertamento, ha prodotto un avviso di ritorno relativo alla raccomandata n. 68603101439-9, ricevuto il 25.2.2019, che però non risulta essere quella n. 78603101439-0 nell'atto di CP_2 accertamento medesimo.
Tale avviso di riferimento, piuttosto, visto che in esso è riportato anche quale n. cronologico il 78603101439-0, sembra essere quello relativo alla “CAD” (“Comunicazione di Avvenuto Deposito”), ossia alla raccomandata a/r che segue il mancato recapito per assenza temporanea del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro, che in quanto tale (in assenza della prova del precedente tentativo di notifica) è privo di valore probatorio ai fini di causa.
In sostanza, dunque, non avendo l' ha fornito prova della notifica dell'atto di CP_1 accertamento presupposto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi estinta.
Per completezza, si osserva che, anche a voler ritenere perfezionata la notifica dell'atto di accertamento in data 25.2.2019, la domanda sarebbe in ogni caso fondata.
In tal caso, infatti, posto che si verte in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017, l' , non avrebbe rispettato il termine CP_1 di novanta giorni di cui al comma 2 del suindicato art. 14. Né tale Ente ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione).
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione (compreso quelle relative al disconoscimento attoreo di cui all'udienza del 20.5.2025 e a quella odierna) la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella ordinanza ingiunzione opposta;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
2 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
In Napoli, il 23.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 23.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17991/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Todisco
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.8.2024 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-001635689, notificatagli dall' il 30.7.2024, sulla base di un atto di accertamento CP_1 prot. 5101.06 del 06/02/2019, rectius prot. 5100.06.06/02/2019.0062660 del 6.2.2019. A fondamento della domanda lamenta la violazione dell'art. 14 L.689/81, in quanto “quale obbligato in solido non gli è stato contestato mai nessun atto di accertamento secondo modalità di legge e modi prescritti”. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione opposta
Disposta nuovamente la notifica del ricorso a cura della cancelleria (che per mero disguido CP_ non aveva provveduto), si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che, dall'esame dell'ordinanza ingiunzione si evince che la stessa ha ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 22.085,20 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017.
Ciò posto, è opportuno prendere le mosse dall'art. 14 della legge n. 689/1991 richiamata dall'istante.
Tale norma, ai commi 1, 2 e 6 recita:
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
1
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … giorni dall'accertamento.
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso in esame, pacifico che la violazione non è stata contestata immediatamente, a fronte della specifica eccezione attorea, l' non ha fornito prova di aver notificato al ricorrente CP_1 l'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta.
CP_ In particolare l' al fine di provare la notifica al ricorrente di tale atto di accertamento, ha prodotto un avviso di ritorno relativo alla raccomandata n. 68603101439-9, ricevuto il 25.2.2019, che però non risulta essere quella n. 78603101439-0 nell'atto di CP_2 accertamento medesimo.
Tale avviso di riferimento, piuttosto, visto che in esso è riportato anche quale n. cronologico il 78603101439-0, sembra essere quello relativo alla “CAD” (“Comunicazione di Avvenuto Deposito”), ossia alla raccomandata a/r che segue il mancato recapito per assenza temporanea del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro, che in quanto tale (in assenza della prova del precedente tentativo di notifica) è privo di valore probatorio ai fini di causa.
In sostanza, dunque, non avendo l' ha fornito prova della notifica dell'atto di CP_1 accertamento presupposto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi estinta.
Per completezza, si osserva che, anche a voler ritenere perfezionata la notifica dell'atto di accertamento in data 25.2.2019, la domanda sarebbe in ogni caso fondata.
In tal caso, infatti, posto che si verte in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017, l' , non avrebbe rispettato il termine CP_1 di novanta giorni di cui al comma 2 del suindicato art. 14. Né tale Ente ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione).
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione (compreso quelle relative al disconoscimento attoreo di cui all'udienza del 20.5.2025 e a quella odierna) la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella ordinanza ingiunzione opposta;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
2 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
In Napoli, il 23.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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