Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 00 14/02 REPUBBLICA ITALIAN IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 18988/99 Cron.14 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 1 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RE AL, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DIpresso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI ' elettivamente TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo 5. studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 3584
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 551/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/02/99 R.G.N. 48065/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato WONGHER per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 2 ottobre 1996, il Pretore -giudice del lavoro di Napoli rigettava la domanda proposta dal sig. LF ED perché la s.p.a. Ferrovie dello Stato della quale era stato dipendente sino al 31 maggio 1995, - quando, a sua richiesta, era stato posto in prepensionamento - fosse condannata a corrispondergli £.
3.373.557 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 1994 (un giorno) e nel 1995 (32 giorni) o a titolo di indebito arricchimento. Le spese erano compensate. L'appello del ED è stato rigettato dal Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede con sentenza depositata il 3 febbraio 1999. Il giudice di appello, premesso che l'indennità aveva natura risarcitoria e che non era contestato il mancato godimento delle ferie, ha rilevato che risultava dal mod. P46 dell'anno 1995, prodotto dalle Ferrovie, che il ricorrente era stato assente in malattia e che comunque occorreva accertare se il fatto impeditivo del godimento delle ferie fosse attribuibile a responsabilità del datore di lavoro, e se le disposizioni contrattuali prevedessero nel caso in esame il pagamento di una indennità sostitutiva. A tali quesiti il Tribunale ha dato risposta negativa. L'art.5, comma quinto, del c.c.n.l. applicabile prevedeva che il diritto alle ferie è irrinunciabile e non è ammessa sostituzione delle stesse con compenso alcuno, salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, verrà corrisposto 1/26 delle competenze fisse mensili. 1898899.doc 3 Il nono e decimo comma dello stesso articolo, prevedevano che il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della risoluzione del rapporto o della sospensione e che il periodo di ferie può coincidere con il periodo di preavviso se richiesto dal dipendente. Da tali previsioni della contrattazione collettiva il Tribunale ha tratto la conclusione che il datore di lavoro non era tenuto sempre a consentire il godimento delle ferie, in particolare, quando questo non potesse attuarsi per circostanze non dipendenti dalla sua volontà; nel caso di specie, il mancato godimento delle ferie era dipeso da malattia del lavoratore e da successiva risoluzione del rapporto per dimissioni irrevocabili per esodo anticipato ai sensi della legge n.141 del 1990 i cui meccanismi non avrebbero consentito di procrastinare la data della risoluzione, anche per la non prevedibilità dell'inclusione del lavoratore nel novero degli esodandi;
la mancata fruizione dell'intero periodo di congedo annuale, ai sensi del comma nono dell'art.52 cit. non era dipesa, dunque, dal datore di lavoro, neppure per i giorni di ferie proporzionali all'attività lavorativa prestata, non risultando neppure che il lavoratore avesse chiesto le ferie senza che gli fossero concesse e, in particolare che lo slittamento di un giorno di ferie dal 1984 al 1985 fosse dipeso dal datore di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ED con tre motivi complessi, illustrati con memoria. ་ Resiste con controricorso e memoria la società. རི 1898899.doc MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i motivi di ricorso, il ED deduce: Violazione e falsa applicazione dell'art.36 Costituzione e 2041 cod. civ.; Violazione e falsa applicazione degli artt.2109 e 2110 c.civ.; - - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio nonché violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art.52 c.c.n.l. 18/7/90 come modificato dal punto 4.14 del c.c.n.l.. Sostiene il ricorrente che l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva in relazione al periodo di riposo spettante e non goduto, tanto che il periodo feriale è ricompreso nella complessiva retribuzione annuale dovuta anche ai lavoratori che delle ferie hanno goduto, dal che dovrebbe desumersi che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva concretizza anche un indebito arricchimento del datore di lavoro, oltre che una violazione dell'art.36 della Costituzione non risultando adeguatamente retribuita la maggiore prestazione lavorativa. Sotto altro, analogo profilo, deduce che, a fronte della maturazione del diritto al riposo annuale e al relativo compenso, anche quando sia venuta meno la possibilità di godimento concreto del periodo feriale, non per questo viene meno l'obbligo datoriale di corrispondere il relativo compenso. Dal che deriva la illegittimità della clausola contrattuale che non riconosca l'indennità sostitutiva lo delle ferie, seppure per le ipotesi particolari e eccezionali di cui all'art.52 del mp citato c.c.n.l.. Vi 1898899.doc 5 Il ricorrente osserva che spetta al datore di lavoro l'obbligo di stabilire il periodo in cui il lavoratore deve godere delle ferie e di comunicarglielo;
nello stesso senso dispone l'art.52 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990, in relazione al punto 4.12 del c.c.n.l. 18 novembre 1994, disposizioni secondo cui la società deve concedere le ferie aderendo per quanto possibile alle richieste del personale;
sicché, salva l'ipotesi dei dirigenti, titolari del potere di collocarsi autonomamente in ferie, il lavoratore che non abbia chiesto di godere le ferie non per ciò stesso deve ritenersi che abbia rinunciato ad esse;
oltretutto, siffatta rinuncia sarebbe nulla. Il ED sostiene, poi, che erroneamente il Tribunaleha ritenuto che leTribunaleha ritenuto che le parti collettive hanno escluso l'esistenza di un compenso retributivo capace di sostituire il mancato godimento delle ferie, in quanto il divieto di monetizzazione sancito dall'art.52 comma 5 del c.c.n.l. del 1994 non poteva avere valore assoluto: anzi la stessa norma contrattuale, nel ribadire il principio della nullità dell'eventuale pattuizione di un compenso a fronte del mancato godimento delle ferie, non esclude affatto che al lavoratore che non abbia goduto le ferie non spetti la retribuzione relativa, è invece evidente che il datore di lavoro è anche contrattualmente obbligato in caso di risoluzione del rapporto a corrispondere una indennità sostitutiva delle ferie non godute per fatto non dipendente dalla volontà del lavoratore. Inoltre, la risoluzione del rapporto per prepensionamento volontario non può ritenersi addebitabile al lavoratore che si è limitato a presentare domanda senza indicazione di alcuna decorrenza, sicché la data del prepensionamento è stabilita dalla società secondo procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1990, n.141 l nell'interesse della società medesima. Questa, inoltre, in via organizzativa, ny i V 1898899.doc 6 sarebbe stata in grado di disporre i termini in modo da consentire ai dipendenti interessati di godere delle ferie maturate. Il giudice di appello si era limitato a considerare il solo significato letterale della clausola contrattuale, senza tenere conto del significato logico della stessa nel contesto della legge sul prepensionamento dei ferrovieri, con conseguente violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art.1362 e segg. c.civ.. Il divieto di monetizzazione delle ferie secondo la clausola contrattuale contrasterebbe con il principio di uguaglianza (art.3 Costituzione) per disparità di trattamento tra lavoratori ammessi a godere delle ferie e gli altri che ne sarebbero esclusi, con ingiustificato arricchimento del datore di lavoro nella seconda ipotesi. Il lavoratore argomenta, inoltre, che col ritenere applicabili alla controversia i commi 9 e 10 del c.c.n.l. del 1994 interpretati in senso limitativo del principio della irrinunciabilità delle ferie e nel senso di escludere l'obbligo datoriale di consentirne comunque, anche in caso di risoluzione del rapporto, il godimento, il Tribunale è incorso nella violazione delle norme richiamate sulla irrinunciabilità del diritto alle ferie, costituzionalmente garantito. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la nullità delle clausole contrattuali così interpretate. Peraltro, essendo stato il ricorrente posto in quiescenza il 30 maggio 1995, egli avrebbe ben potuto fruire interamente delle ferie nei primi cinque mesi dell'anno. Infine, il ricorrente, nel denunciare omessa o contraddittoria motivazione - con riferimento all'indicazione ad opera del Tribunale, della malattia del lavoratore e della successiva risoluzione del rapporto a seguito di dimissioni per prepensionamento, quali cause della mancata possibilità di fruire delle ferie l y n i 1898899.doc 7 V nega che sia stato mai dedotta la malattia negli scritti difensivi di controparte. Non era contestato poi, per le stesse ammissioni delle Ferrovie, che il ricorrente era stato posto in ferie d'ufficio sin dall'8 maggio 1995, giorno di presentazione della domanda di prepensionamento (il che tuttavia non consenti il godimento dell'intero periodo feriale spettante, anche per l'anno pregresso, nel quale le ferie erano state procrastinate per esigenze di servizio della società). Comunque, i giorni trascorsi in malattia non avrebbero dovuto essere dedotti dalla base di calcolo della durata delle ferie in concreto spettanti, anche perché la malattia non avrebbe potuto considerarsi fatto addebitabile al lavoratore, ma rientrava, piuttosto, nel rischio di impresa. Ritiene la Corte che il denunciate vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciato col terzo motivo, sussista, anzitutto, per avere sovrapposto e confuso problematiche diverse e di averle risolte senza alcun riferimento concreto, logicamente collegato alle previsioni della contrattazione collettiva, pur riportata nella motivazione. Il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art.36, terzo comma, Cost.), ribadito anche nella disposizione di cui all'art.52, comma quinto, del c.c.n.l. citato in sentenza, non è in discussione (cfr. Cass.25 luglio 2000, n.9760; 5 gennaio 2001, n.96 che nell'esaminare una fattispecie in parte analoga a quella oggetto della presente controversia è giunta a conclusioni difformi per quanto attiene alla parte di ferie dal c.c.n.l. riconosciute come aggiuntive, rispetto a quelle proporzionali alle prestazioni, questione che in questa controversia non viene in rilievo, anche perché non si distingue, ad opera dei contendenti, il numero di giorni afferenti alle due tipologie), ma è evidente che la regola costituzionale e la pattuizione collettiva contengono il divieto di rinuncia preventiva al godimento 1898899.doc 8 : effettivo del periodo di riposo feriale e quindi esprimono anche il divieto di monetizzare preventivamente tale rinuncia. In presenza, tuttavia, di circostanze che, di fatto, facciano venir meno lo spazio temporale nel quale le ferie, già maturate secondo le previsioni contrattuali, possano essere collocate durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Il Tribunale ha inquadrato il diritto all'indennità nell'ambito del risarcimento del danno e da ciò ha tratto l'ulteriore conseguenza che il risarcimento non spetta se non in presenza dell'imputabilità del mancato godimento a fatto del datore di lavoro, ma è mancato nella sentenza il preciso collegamento di tali conclusioni alle previsioni contrattuali, pur enunciate, in presenza delle quali il Tribunale non avrebbe potuto escludere il diritto all'indennità, se non con una adeguata motivazione, non rinvenibile nella sentenza, a fronte della disposizione del c.c.n.l. secondo cui, in caso di risoluzione del rapporto, è pur dovuto un compenso per le ferie di fatto non fruite e ne è determinata perfino la commisurazione (1/26 delle competenze fisse mensili), salvo che la risoluzione del rapporto non dipenda dalla volontà del lavoratore (non già da colpa del datore di lavoro). Nella sentenza viene prospettata, ancora con motivazione del tutto inadeguata e incongrua, la nullità della clausola in quanto prevedente la monetizzazione delle ferie non godute. Orbene, il collegamento della malattia (pur non dedotta dalle Ferrovie nella memoria difensiva di primo grado, né in quella depositata in appello, quale causa ostativa al godimento effettivo delle ferie, né è fatta questione nella sentenza della computabilità del periodo trascorso in malattia nella base di calcolo 1898899.doc 9 del periodo feriale) a fatto volontario del lavoratore non è sorretto nella motivazione del Tribunale da alcuna argomentazione: il Tribunale, piuttosto che sottolineare la non imputabilità al datore di lavoro dell'impossibilità di assegnare, nell'arco del rapporto lavorativo, il riposo feriale spettante al lavoratore, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui la mancata fruizione delle ferie era dipesa dalla volontà del lavoratore stesso, mentre a tale riguardo si è limitato ad affermare che tanto era emerso e che il lavoratore non aveva dedotto di avere chiesto le ferie. Quest'ultima affermazione è pure priva di fondamento giuridico in quanto a norma dell'art.2109 c.civ., il potere di concedere le ferie spetta al datore di lavoro (cfr. Corte cost. 19 dicembre 1990, n.543; 7 maggio 1963, n.66; 12 febbraio 1969 n.16; Cass.19 ottobre 2000, n.13860) il quale non è in ciò condizionato dalla richiesta del lavoratore (non tenuto, quindi, a provare di averle chieste: Cass.3 febbraio 1999, n.935), salvo l'obbligo di tenere conto delle di lui esigenze. Se poi il Tribunale avesse inteso ricondurre alla volontà del lavoratore la circostanza che l'impossibilità della concessione delle ferie era derivata dal prepensionamento dallo stesso domandato, avrebbe dovuto motivare come l'art.52, comma quinto, del contratto collettivo - successivo alla emanazione della legge n.141 del 7 giugno 1990 che prevedeva una delle più vistose ed incisive cause di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'ente Ferrovie dello -dovesse interpretarsi nel senso dell'esclusione dal diritto all'indennità Stato sostitutiva delle ferie dei lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento, quando il periodo di riposo era stato determinato (con disposizione di favore per i lavoratori, della quale andava esaminato il possibile intento incentivante dell'esodo) in relazione all'intero arco annuale, sebbene lavorato solo in parte. 1898899.doc 10 A tale proposito, si sarebbe dovuto tener conto da parte del Tribunale, che pur ha fatto riferimento al sistema del prepensionamento come previsto dalla citata legge n.141 del 1990, che la relativa disciplina assegnava alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati;
e, se è vero che, per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente), venivano attribuiti ai lavoratori che ne facessero domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato altresì, seppur in parte, da successive assunzioni obbligatorie) molteplici, consistenti vantaggi pensionistici, non sembra possa ritenersi, senza adeguata argomentazione, che la scelta dei dipendenti di domandare il prepensionamento, renda il mancato godimento delle ferie ad essi imputabile e non determinato, piuttosto, dalla risultante del complesso bilanciamento di interessi e di iniziative dell'una e dell'altra parte, nascente dai meccanismi previsti dalla legge n.141 del 1990. Ne consegue che, se la domanda di prepensionamento può determinare impossibilità per l'imprenditore di assegnare al dipendente un periodo per il godimento effettivo delle ferie, la stessa domanda non comporta rinuncia da parte del lavoratore (o comunque soppressione del diritto) all'indennità sostitutiva, qualora sopravvenga l'impossibilità del loro godimento effettivo (Cass. 19 ottobre 2000, n.13860). In tale non esaminata prospettazione, la mancata fruizione, come fatto oggettivamente non conforme con la regola generale di cui all'art.2109 c.civ., non avrebbe potuto non comportare il diritto all'indennità sostitutiva, senza che sia influente, nella presente controversia, la problematica circa la natura retributiva o risarcitoria dell'indennità (cfr., su quest'ultimo punto, Cass. n.96/2001 cit.). 1898899.doc 11 Dalle argomentazioni che precedono, rileva la Corte come sia anche ravvisabile nella decisione del Tribunale la violazione dell'art. 1362 c.civ. sotto il profilo, espressamente dedotto dal ricorrente, dell'essersi limitato il giudice di merito al significato letterale delle espressioni usate dalle parti collettive, anziché evidenziarne il senso logico, nel contesto anche del sistema legislativo sopra richiamato (deve, pertanto, essere disattesa l'eccezione formulata dalle Ferrovie, di inammissibilità della doglianza per mancata indicazione del criterio ermeneutico che il ricorrente assume violato). Le stesse, già svolte considerazioni, evidentemente assorbenti rispetto alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, impongono di accogliere, per quanto di ragione, il terzo motivo, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, P. T. M. assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2001. ills IL PRESIDENTE M crecendo ہیں ARE ESTENSORE IL CONSIGLIERE ES IL CANCELLIE 2. GEN. 2002 Depositate in Car e elle ria . , LLO BO DI STA SPES O P GANCE WERE I IM N I. OG 10 A S N D A -8 E E D S 1 T E I 1 ESEN O, A R E O IST G T G IT G E RE IR L D A O L L E D 12 1898899.doc