Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.
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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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- 1. Corte cost., n. Corte cost., n. 31 del 2017https://archiviopenale.it/
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p., sollevata dal giudice del Tribunale ordinario di Asti, in riferimento agli artt. 2, 3, […]
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Giurisprudenza • 290
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/01/2025, n. 3547Provvedimento: […] ritenuto in particolare di dover dar seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all'esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario» (Sez. 1, […]Leggi di più...
- pena detentiva e pecuniaria·
- prescrizione reati·
- funzione rieducativa sospensione condizionale·
- tentativo di frode in commercio·
- annullamento senza rinvio·
- sospensione condizionale della pena·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- art. 163 cod. proc. pen.