Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
È legittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per la sostituzione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi di omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2014, n. 36492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36492 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 11/02/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 246
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 24874/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NA UC N. IL 08.03.1986;
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DI CHIETI in data 8 aprile 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Chieti ha disposto la correzione dell'errore materiale da cui era affetta la sentenza ex art. 444 c.p.p. e ss. dello stesso Tribunale emessa in data 17 dicembre 2012 di condanna di Di RD LU alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) e comma 2 bis. In particolare era stata disposta la correzione della sentenza sopra indicata nel senso che in luogo "sospensione della patente.... per anni due" leggasi "revoca della patente di guida"
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il Di RD lamentando la incompetenza funzionale del giudice che aveva emesso l'impugnato provvedimento e la inosservanza od erronea applicazione dell'art. 130 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Invero competente ad assumere la decisione impugnata era il giudice che aveva emesso il provvedimento affetto dall'errore, vale a dire il Tribunale di Chieti in composizione monocratica (come nella specie avvenuto) ed all'errore poteva porsi rimedio dal momento che la revoca della patente di guida era imposta, invece della sospensione della stessa, dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis avendo il condannato provocato un incidente stradale dopo essersi posto alla guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.
Va a riguardo precisato che la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., è tesa ad ovviare all'omissione di una pronuncia necessariamente conseguente ad una situazione processuale ormai definita. L'errore cui si riferisce l'art. 130 c.p.p. è da sempre individuato nell'errore materiale, contrapposto all'errore concettuale, incidente sulla fase formativa del ragionamento del giudice, e distinto anche da quello c.d. ostativo, incidente nella dichiarazione, che non corrisponde alla reale volontà.
La materialità dell'errore viene considerata sussistente in senso proprio solo quando vi è divergenza, manifesta e casuale, tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione:
divergenza di immediata rilevabilità ed emendabile con semplici operazioni meccaniche di adeguamento sostitutivo o integrativo, che non potranno mai riguardare il processo di formazione del giudizio o richiedere un'indagine diretta a stabilire quale fu la reale volontà o l'idea manifestata col processo di documentazione. Riguardo all'omissione, peraltro, facendo leva sul carattere necessitato dell'elemento mancante e da inserire, si ammette la correzione integrativa dell'atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo. Basandosi sul concetto della non essenzialità della modificazione va quindi considerato correggibile qualsiasi errore che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, si ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo. Nelle ipotesi de quibus ricorre infatti ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale tradito dalla concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che quello che si ricostruisce non è la volontà soggettiva del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale.
Ed invero come precisato dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Rv. 238426), dal tenore dell'art. 130 c.p.p., invero, non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere materiale e ricognitivo dell'operazione non può evidentemente mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato, beninteso, deliberatamente disatteso dal giudice). L'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 130 c.p.p.. Si può anzi affermare, riprendendo un rilievo già sopra accennato, che la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni di cui conferma così sistematicamente la compatibilità con la procedura in esame che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dallo stesso atto. Appare indubitabile che non possano, per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. Il riferimento è in particolare alle ipotesi di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p.. Analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere quindi insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria. L'elemento che accomuna le situazioni descritte è all'evidenza la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell'atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell'omissione. Ad esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione, se ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correggibilità di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p.: quello della natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa. Dal complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014