Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10899 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
2 108.99/01 E N V O I I Z 6 N Z I 8 K 9 A 1 R / T O - 4 I S / I 6 B 2 G . NOME DEL POPOLO ITALIANO E . L R R L R . A P . B . A D TE SUPREMA DI CASSAZIONE B L D L Oggetto E E D Discipolicis T 1 I SEZIONE TERZA CIVILE 3 N S architett 1 E N E S . S E N I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A Dott. Ernesto LUPO Presidente R.G.N. 14017/00 Cron. 23519 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Ud. 04/06/01 -- ConsigliereDott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA sul ricorso proposto da: DE MI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI F MELIADO', che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE BELLUNO;
intimati 2001 CONS. NAZIONALE ARCHITE avversO la decisione n. 4/00 de ALTRE di ROMA, emessa 1239 -1- il 14/03/00 e depositata il 20/04/00 (R.G. 10/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito 1'Avvocato Cesare TESTA (per delega Avv. G.F. MELIADO'); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento I ° motivo e l'assorbimento degli del altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con delibera 28/5/99 il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Belluno infliggeva all'arch. AN DE MI la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 7 giorni per comportamento deontologicamente illecito, non avendo fornito all'Ordine medesimo i chiarimenti richiesti riguardo allo svolgimento dell'incarico professionale conferitogli da tale INES DE COL. Il ricorso proposto dal DE MI era rigettato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con decisione 20 aprile 2000, che non accoglieva neppure la richiesta di una riduzione della sanzione. Ha proposto ricorso per cassazione il professionista affidandolo ad un motivo. Il Consiglio dell'Ordine provinciale non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il DE MI, denunciando violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., lamenta la mancanza o, quanto meno, la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata. La censura è fondata. E' fermo principio della giurisprudenza di questa Corte che contro le decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed Architetti il ricorso per cassazione è consentito, oltre che nei casi di cui all'art. 17 r.d. n. 2357 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l'inosservanza del giudice all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" (denunciabile in cassazione) quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica sia nei casi di sua radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro inconciliabili, o comunque perplesse o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 2 giugno 1997 n. 4911 ex plurimis). Ora, nel caso di specie, dalla lettura della decisione del C.N., non risulta né la natura dell'incarico conferito all'arch. DE MI, né i motivi per i quali i chiarimenti forniti dal professionista all'Ordine di appartenenza (in particolare con la relazione scritta del 13/5/99 e s e la ponderosa documentazione allegata) non siano stati ritenuti corretti e l rilevanti. In tale decisione si afferma, semplicemente ed apoditticamente, che "dall'esame della documentazione versata in atti ... non sono emersi fatti o circostanze idonei a ritenere illegittima la sanzione impugnata (senza indicare a quali documenti ci si riferisce); che il comportamento del DE MI nell'espletamento dell'incarico professionale nei confronti della committente non era stato correttamente chiarito (senza come detto indicare la natura dell'incarico ed i profili contestati); che i "pretesi condizionamenti del committente" non potevano incidere sull'osservanza dei doveri professionali (senza precisare quali condizionamenti). Da queste carenze motivazionali, è impossibile comprendere come il C.N. possa concludere che “l'interessato è stato posto in grado di difendersi adeguatamente” e che “non sussistono validi motivi per accogliere la richiesta di riduzione ... della sanzione comminata". La causa è tutta qui, ed evidenzia senza possibilità di dubbio l'assoluta mancanza di una motivazione idonea, con conseguente violazione dell'art. 132, 1° co. n. 4 c.p.c., essendo notoriamente preclusa a questa Corte la possibilità di ricavare i necessari chiarimenti dall'esame diretto degli atti processuali. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata decisione e rinvio della causa al Consiglio Nazionale degli Architetti, che provvederà ad un nuovo adeguato esame. Vanno liquidate le spese di questo giudizio per cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Consiglio Nazionale degli Architetti, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Emore impo Schelwarm IL CANCELLIERE C1 GI TT Depositata in Cancelleria E R A N 2 6 I E 8 . L L ANCELLIERE C1 9 N N P 1 I / - O I AT 4 C / Z B S 6 I A . 2 L R . D L T R . A S P I . . B G D E A L I T R E R 1 D E A 3 I T 1 S D N . A E E N S M T I N A E S E