Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
In tema di furto, non sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell'eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto con configurabile l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che aveva sottratto una vettura, approfittando del momentaneo allontanamento del conducente, sceso dal veicolo per chiudere un cancello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2016, n. 22164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22164 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
ASR 6h J 22 1 64/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 44/2016844 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. -- Presidente - N. Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35700/2015- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SS N. IL 09/02/1975 avverso la sentenza n. 1049/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico DELEHAYE che ha concluso per il rigetto sel ricorso, чісоко, Dato atto che Thifemiore è comforts, newm An Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.difens RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza emessa il 9 aprile 2015, ha confermato la sentenza emessa il 12 aprile 2014 dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale SS ED, all'esito di giudizio abbreviato era stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, in continuazione con i reati di cui ad altra precedente sentenza di condanna, in relazione al delitto di furto con destrezza (ex artt. 624 e 625 n. 4, cod.pen.), per aver sottratto l'autovettura di NG AN, approfittando del fatto che costui era sceso dalla stessa per andare a chiudere un cancello. La responsabilità della ED, emersa dagli atti disponibili per il rito, é emersa nonostante il AN avesse falsamente denunciato che l'auto gli era stata sottratta da ignoti, allo scopo di ostacolare le attività d'indagine nei confronti della donna;
tant'è che il AN é stato a sua volta condannato per favoreggiamento personale. La Corte d'appello ha respinto la doglianza della difesa in merito alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, in considerazione della particolare abilità della giudicabile nel profittare del momento di distrazione del legittimo proprietario dell'automezzo, sceso momentaneamente dalla vettura.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre la ED per il tramite del suo difensore di fiducia;
il ricorso é articolato in un singolo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione in riferimento all'art. 625 c.p., n. 4, in quanto la Corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo manifestamente illogico e contrastante con quanto previsto dalla legge, atteso che la circostanza aggravante de qua non é configurabile nei fatti giudicati dalla Corte milanese: osserva l'esponente che sussiste l'aggravante della destrezza se l'agente approfitti dell'attenuata difesa di chi perda di vista la res per una frazione di tempo, senza però precludersi il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa. Sulla base di questo criterio interpretativo, l'aggravante va esclusa, nel caso in esame, in quanto l'azione si è svolta al di fuori della diretta ed immediata vigilanza della vittima, che lasciava la vettura completamente incustodita, sia pure per breve tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento. 2 In base a un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, l'approfittamento della situazione di temporanea distrazione della persona offesa può integrare l'aggravante della destrezza qualora la res permanga nella sfera di vigilanza diretta e immediata della persona offesa, configurandosi a queste condizioni la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto: tale condizione va considerata non solo in base alla vicinanza della cosa alla persona offesa, ma anche e soprattutto, all'effettiva possibilità di percezione immediata dell'azione furtiva e di reazione altrettanto immediata dell'interessato. Perciò non si può parlare di approfittamento di una frazione di tempo, in cui l'agente abbia colto l'attimo di una condizione di attenuata difesa, nel caso in cui il derubato si sia allontanato, sia pure di poco e per poco tempo, dalla cosa oggetto del furto (nella specie, la sua autovettura). Nel caso di specie, quindi, la condotta non é caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà nel cogliere un'opportunità per la mancanza di controllo da parte della vittima. Tale caratteristica é, però, estranea alla nozione dell'aggravante della destrezza (Sez. 4, Sentenza n. 46977 del 10/11/2015, Cammareri, Rv. 265051; Sez. 2, Sentenza n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 263235; Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009, dep. 2010, Bonucci, Rv. 246888).
2. Va rilevato che, essendosi esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. e non essendo stata presentata querela, manca nella specie la prevista condizione di procedibilità. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Pavich) (Rocco Blaiotta) ний Blaisū CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELERIA 26 MAG 16 3 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella LA