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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 02.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MONTI MARIA PAOLA e Parte_1 iusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/01/2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri evidenziando in fatto: di essere titolare hiaia nel FPLD cat. VO n. 13311606 con decorrenza retroattiva al 1° luglio 2015; di essere stato informato dall' che nel periodo dal 30.6.2015 al 4.5.2017 gli erano stati indebitamente CP_1 cor i dall'Istituto € 14.142,24 sulla prestazione di mobilità cat. MOPB n. 460176/2013 per incompatibilità con la pensione di vecchiaia (pratica di indebito n. 13554306); di aver ricevuto con il rateo di pensione di luglio 2017 gli arretrati preannunciati dall' con il provvedimento di liquidazione al netto della trattenuta di CP_1
€ 14.142,24; di stato successivamente sollecitato dall' nuovamente al CP_1 pagamento dell'indebito n. 13554306, dapprima con raccomanda 15.12.2017 e poi con comunicazione del 14.10.2019, che preannunciava il recupero dell'indebito in 72 rate mensili;
di aver verificato che da gennaio 2020 l' ha cominciato ad imporre sulla CP_1 sua pensione una trattenuta mensile pari a € 19 tolo di 'recupero crediti', per un totale alla data del ricorso di € 7.267,54 (37 rate da gennaio 2020 a gennaio 2023). Il ricorrente, pertanto, così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico designato, previo accertamento del diritto, contrariis reiectis: 1) dichiarare estinto per adempimento del 03.07.2017 il credito (Pratica n. 13554306) di € 14.142,24 vantato dall nei confronti del ricorrente a titolo di restituzione dell'indennità di Mobilità cat. MOB n. 460176/2013 percepita dal 30.06.2015 al 04.05.2017; 2) conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente omma di € 7.267,54 - illegittimamente trattenuta sulla sua pensione mediante rate mensili di € 196,42 dal 01.01.2020 al 31.01.2023 a titolo di recupero del predetto credito successivamente alla sua estinzione – o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché alla restituzione delle somme trattenute e trattenende nelle more del giudizio, il tutto da maggiorarsi degli accessori di legge.” L' si costituiva e riconosceva le ragioni della controparte. CP_1
Il ricorrente alla successiva udienza comunicava l'avvenuta restituzione, con valuta al 01.09.2023, delle somme illegittimamente trattenute sui ratei di pensione, confessoriamente individuate dall' stesso nell'importo complessivo di euro € CP_1
7.856,80, corrispondente alla trattenuta di euro 196,42 da gennaio 2020 ad aprile 2023. Affermava tuttavia che l' aveva però omesso di liquidare anche gli CP_1 accessori dovuti su dette somme, con decorrenza dalle singole trattenute al saldo del 01.09.2023, accessori equivalenti alla maggior somma tra l'importo della rivalutazione monetaria e quello degli interessi legali, secondo la disciplina del divieto di cumulo tra le due voci posta per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412. A titolo esemplificativo (per dimostrare la persistenza nel ricorrente di un residuo interesse ad agire), gli accessori dovuti risultano ammontare a circa euro 945,71, come da tabella alla pagina due delle presenti note, motivo per il quale si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere sul capitolo 1) delle conclusioni, nonché sul capitolo 2) limitatamente alla restituzione della sorte, e condannarsi l' al pagamento degli CP_1 accessori nella misura di legge e delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 23.10.2025, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dal ricorrente. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del 3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
3. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta restituzione delle somme oggetto di contesa, dovuta al riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito da parte dell' determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla CP_1 sorte capitale, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua invece l'interesse ad agire, in capo al ricorrente, sulla domanda di condanna alla maggior somma tra rivalutazione e interessi, che è fondata in quanto accessorio necessario del credito;
l' deve dunque essere CP_1 condannato a rifondere anche questa ulteriore somma al ricorrente.
4. Le spese, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e considerato che l'adempimento spontaneo, da parte dell non ha riguardato l'intera domanda del CP_1 ricorrente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 2.695,00, oltre alla refusione del contributo unificato di euro 43,00, oltre iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 23/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 02.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MONTI MARIA PAOLA e Parte_1 iusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/01/2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri evidenziando in fatto: di essere titolare hiaia nel FPLD cat. VO n. 13311606 con decorrenza retroattiva al 1° luglio 2015; di essere stato informato dall' che nel periodo dal 30.6.2015 al 4.5.2017 gli erano stati indebitamente CP_1 cor i dall'Istituto € 14.142,24 sulla prestazione di mobilità cat. MOPB n. 460176/2013 per incompatibilità con la pensione di vecchiaia (pratica di indebito n. 13554306); di aver ricevuto con il rateo di pensione di luglio 2017 gli arretrati preannunciati dall' con il provvedimento di liquidazione al netto della trattenuta di CP_1
€ 14.142,24; di stato successivamente sollecitato dall' nuovamente al CP_1 pagamento dell'indebito n. 13554306, dapprima con raccomanda 15.12.2017 e poi con comunicazione del 14.10.2019, che preannunciava il recupero dell'indebito in 72 rate mensili;
di aver verificato che da gennaio 2020 l' ha cominciato ad imporre sulla CP_1 sua pensione una trattenuta mensile pari a € 19 tolo di 'recupero crediti', per un totale alla data del ricorso di € 7.267,54 (37 rate da gennaio 2020 a gennaio 2023). Il ricorrente, pertanto, così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico designato, previo accertamento del diritto, contrariis reiectis: 1) dichiarare estinto per adempimento del 03.07.2017 il credito (Pratica n. 13554306) di € 14.142,24 vantato dall nei confronti del ricorrente a titolo di restituzione dell'indennità di Mobilità cat. MOB n. 460176/2013 percepita dal 30.06.2015 al 04.05.2017; 2) conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente omma di € 7.267,54 - illegittimamente trattenuta sulla sua pensione mediante rate mensili di € 196,42 dal 01.01.2020 al 31.01.2023 a titolo di recupero del predetto credito successivamente alla sua estinzione – o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché alla restituzione delle somme trattenute e trattenende nelle more del giudizio, il tutto da maggiorarsi degli accessori di legge.” L' si costituiva e riconosceva le ragioni della controparte. CP_1
Il ricorrente alla successiva udienza comunicava l'avvenuta restituzione, con valuta al 01.09.2023, delle somme illegittimamente trattenute sui ratei di pensione, confessoriamente individuate dall' stesso nell'importo complessivo di euro € CP_1
7.856,80, corrispondente alla trattenuta di euro 196,42 da gennaio 2020 ad aprile 2023. Affermava tuttavia che l' aveva però omesso di liquidare anche gli CP_1 accessori dovuti su dette somme, con decorrenza dalle singole trattenute al saldo del 01.09.2023, accessori equivalenti alla maggior somma tra l'importo della rivalutazione monetaria e quello degli interessi legali, secondo la disciplina del divieto di cumulo tra le due voci posta per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412. A titolo esemplificativo (per dimostrare la persistenza nel ricorrente di un residuo interesse ad agire), gli accessori dovuti risultano ammontare a circa euro 945,71, come da tabella alla pagina due delle presenti note, motivo per il quale si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere sul capitolo 1) delle conclusioni, nonché sul capitolo 2) limitatamente alla restituzione della sorte, e condannarsi l' al pagamento degli CP_1 accessori nella misura di legge e delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 23.10.2025, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dal ricorrente. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del 3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
3. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta restituzione delle somme oggetto di contesa, dovuta al riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito da parte dell' determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla CP_1 sorte capitale, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua invece l'interesse ad agire, in capo al ricorrente, sulla domanda di condanna alla maggior somma tra rivalutazione e interessi, che è fondata in quanto accessorio necessario del credito;
l' deve dunque essere CP_1 condannato a rifondere anche questa ulteriore somma al ricorrente.
4. Le spese, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e considerato che l'adempimento spontaneo, da parte dell non ha riguardato l'intera domanda del CP_1 ricorrente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 2.695,00, oltre alla refusione del contributo unificato di euro 43,00, oltre iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 23/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio