Sentenza 11 luglio 2023
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
Commentari • 3
- 1. G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 38125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38125 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Ivon Posteraro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 15 ottobre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato EP ZA per il reato di cui al capo F), riqualificato ai sensi dell'art. 323 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione e alla pena accessoria, Penale Sent. Sez. 6 Num. 38125 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 11/07/2023 con i benefici di legge, e al risarcimento del danno liquidato in 3.000 euro in favore della parte civile, comune di Amantea. All'imputato era stato originariamente contestato il reato di cui all'art. 353- bis cod. pen., per aver, quale rappresentante della cooperativa "Donne al lavoro", in concorso con IN RE (presidente del Consiglio comunale di Amantea), Emilio CA (comandante della polizia municipale, firmatario della delibera n. 36 del 2015), MO LZ (r.u.p. del procedimento), RI ER (rappresentante della impresa APA Multiservizi), tutti giudicati separatamente, con collusioni (MO LZ in data prossima al 28 aprile 2015 aveva promesso a EP ZA di posticipare al primo maggio 2015 la richiesta del DURC della cooperativa per consentire di regolarizzare una posizione contributiva;
CA aveva firmato la determina pur consapevole della irregolarità), turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire l'oggetto della proroga dell'appalto di gestione dei parcheggi affidato alla TI (formata dalle imprese APA Multiservizi e cooperativa "Donne al lavoro") dal Comune di Amantea, disposta con la determina n. 36 del 27 aprile 2015 per il periodo 7 maggio - 7 settembre 2015 (fatto commesso nel marzo-aprile 2015). Era stato accertato in sede di merito che, venuto in scadenza il 31 marzo 2015 l'appalto, affidato dal Comune di Amantea alla TI per il servizio della gestione dei parcheggi, nelle more dello svolgimento della gara per l'affidamento del nuovo contratto, il Comune aveva deciso di affidare, sulla base dell'art. 125 d.lgs. n. 163 del 2006 sui lavori e servizi in economia, all'epoca vigente, il servizio in via temporanea e diretta alla stessa TI;
che tale affidamento provvisorio, impropriamente definito come "proroga" della gestione, era stato concesso con la determina n. 36 del 2015 alla TI;
che la decorrenza di tale affidamento era stato fatto slittare al 7 maggio 2015, grazie alle collusioni degli imputati, per consentire a EP ZA di regolarizzare la posizione contributiva di una dipendente, così che il DURC non segnalasse irregolarità. Secondo il primo giudice, la condotta così descritta non poteva essere qualificata ai sensi dell'art. 353-bis cod. pen. (in tal senso si era pronunciata in sede cautelare anche la Corte di cassazione), in quanto non era stato avviato alcun iter procedurale, anche informale, funzionale all'indizione di una gara;
tuttavia, il fatto veniva a configurare il reato di abuso di ufficio, in quanto i pubblici ufficiali coinvolti avevano violato i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, favorendo l'TI che non avrebbe potuto conseguire l'affidamento del contratto. Quanto alla posizione di EP ZA, il primo giudice aveva ritenuto provato il suo coinvolgimento nel reato, in quanto era stato proprio lui ad accordarsi con il R.U.P. per ritardare l'affidamento. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen. La difesa con l'appello aveva sollevato la questione di nullità relativa alla riqualificazione del fatto operata nel giudizio abbreviato, che la Corte di appello ha disatteso con motivazione carente. Sono richiamati i principi affermati in sede di legittimità ed europea sulla garanzia del contraddittorio nella eventualità della diversa qualificazione giuridica del fatto. Nella specie, inoltre il fatto è stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali, posto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto rilevante ai fini dell'abuso di ufficio il "conseguimento" di un appalto che non poteva essere affidato all'TI in questione, mentre si trattava soltanto di proroga di un servizio già affidato. Gli elementi tipici del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. sono nettamente diversi da quelli del reato di abuso d'ufficio e rispetto ai primi il ricorrente aveva optato per il rito abbreviato e impostato tutta la sua linea difensiva, mentre non è stato posto in condizione di interloquire sugli asseriti elementi del danno alla P.A. e del vantaggio ingiusto ricevuto. 2.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. per aver omesso di motivare su un punto decisivo (i presupposti del reato contestato), oggetto dell'appello del ricorrente. La Corte di appello ha risposto ai motivi di appello con motivazione carente, non spendendo alcuna parola in particolare sulla questione della veste pubblicistica, necessaria per configurare il reato di abuso di ufficio. Andava considerato inoltre, per il presupposto della "violazione di legge", come riformata nell'art. 323 cod. pen., e del dolo specifico, che il fatto aveva ad oggetto soltanto la semplice proroga del servizio già assegnato in via diretta, per la quale l'amministrazione gode di discrezionalità. Con l'appello la difesa aveva infatti evidenziato il dato storico che con la determina del 27 aprile 2015 era stato soltanto prorogato il servizio già affidato nel 2010 e che veniva a scadere il 31 marzo 2015. 2.3. Violazione di legge e omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato. La Corte di appello, nonostante le censure versate nell'appello, si è limitata ad una motivazione che replica quella molto stringata del primo giudice, che ruota 3 sull'asserita regolarizzazione del DURC (che non era tuttavia necessario per la proroga) e sullo slittamento della pubblicazione della determina, glissando su tutti i dati forniti dalla difesa. La sentenza impugnata richiama le intercettazioni prive di riscontri ma non spiega l'assoluta riconducibilità del fatto al ricorrente, anche con riferimento al conseguimento di un ingiusto profitto, e non fornisce la prova certa sul momento in cui sia stato richiesto il DURC e se e come sia stato regolarizzato. Va infine segnalato che con sentenza depositata il 6 dicembre 2022 il Tribunale di Paola ha assolto i coimputati CA e MO ZA dal reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato. Risulta del tutto omesso l'accertamento del dolo del reato. Nella specie inoltre non è stato verificato se la proroga di soli 4 mesi a chi era affidatario del servizio già da 5 anni, dettata da esigenze sopravvenute, non abbia realizzato un interesse reale per la P.A. 3. La parte civile, Comune di Amantea, ha fatto pervenire, tramite il proprio difensore, conclusioni scritte per la conferma della sentenza impugnata, allegando anche nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminare e assorbente è il profilo segnalato dal ricorrente - e comunque rilevabile d'ufficio - con riferimento al requisito della "violazione di legge", previsto per il reato di abuso d'ufficio, come modificato a seguito dell'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La novella, che è successiva tanto al giudizio di primo grado quanto alle pronunce di legittimità in sede cautelare che incidentalmente si erano occupate della vicenda in esame, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost (tra tante, Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Rv. 283359). 4 Di tanto non si è avveduta d'ufficio la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado. Come evidenziato in premessa, il primo giudice aveva ravvisato la "violazione di legge" richiesta dall'art. 323 cod. pen. nella violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nel prorogare l'inizio della decorrenza del contratto in modo da consentire alla TI di regolarizzare la sua situazione. Il Tribunale aveva ritenuto che la locuzione "proroga del servizio" contenuta nella imputazione dovesse in realtà intendersi come affidamento del servizio ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 163 del 2006, all'epoca vigente, che consentiva alle pubbliche amministrazioni di far ricorso al contratto con affidamento diretto. Peraltro, tale conclusione non solo non trova espressa enunciazione nella imputazione, ma non si confronta con la giurisprudenza amministrativa aveva concordemente elaborato la figura della "proroga cd. tecnica" come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell'affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante (possibilità poi disciplinata espressamente dall'art. 16 d.lgs. n. 50 del 2016), con rifermento ad una diffusa "prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione" (ex muitis Cons. Stato, V, 11/05/2009, n. 2882). Secondo tale orientamento, il ricorso alla proroga poteva trovare giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza: essa era consentita quindi in casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi fosse l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (Consiglio di Stato, V, 11/05/2009, n. 2882; Consiglio di Stato, V, 7/04/2011, n. 2151). In definitiva, la giurisprudenza lasciava alla pubblica amministrazione una certa discrezionalità nel ricorso alla proroga tecnica a favore del pregresso contraente, da esercitare nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e quindi con il limite della "misura strettamente necessaria" alla continuità del servizio. 5 Ne consegue quindi che nel caso in esame difetta nella condotta posta in essere dal ricorrente (slittamento dell'entrata in vigore della proroga tecnica) la violazione di "specifiche regole di condotta" previste dalla legge e quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 11/07/2023.