Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
Non può procedersi a contestazione suppletiva del reato di guida in stato di ebbrezza nei confronti di imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. (In motivazione, la Corte ha rilevato che non ricorre connessione qualificata tra i due reati a norma dell'art. 12, comma primo lett. b) cod. proc. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2013, n. 30255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30255 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/06/2013
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1380
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 11146/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI AR LI N. IL 27/11/1975;
avverso la sentenza n. 1474/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 28/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Trieste ha ritenuto OI IE IL responsabile dei reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8 nonché di quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. C), commessi in data 20 febbraio 2009 e lo ha condannato per i primi due reati, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di quattro mesi di arresto e Euro 5000 di ammenda e per il reato di cui al terzo capo di imputazione, a sei mesi di arresto ed Euro 4000 di ammenda;
ha disposto altresì la confisca dell'auto di proprietà dell'imputato ed applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Nella notte del 20 febbraio 2009 il OI, dopo aver violentemente tamponato un'altra autovettura, percorreva contromano un raccordo autostradale per circa 11 km, ed infine si scontrava con un autocarro. Portato in ospedale, secondo il verbale di pronto soccorso acquisito agli atti, si rifiutava di sottoporsi agli esami medico- legali richiesti dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 186 C.d.S., commi 4 e 5 e art. 187 C.d.S., commi 3 e 4; dagli esami ematici eseguiti a scopo clinico, emergeva che lo stesso presentava un tasso alcolemico pari a 2,3 g per litro. Sulla base di tali accertamenti il tribunale riteneva la responsabilità dell'imputato per gli anzidetti reati e la sentenza veniva integralmente confermata dalla corte di appello.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l'avvocato Vezio Boni nell'interesse dell'imputato. Con un primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità laddove la sentenza ha confermato quella di primo grado che aveva ritenuto rituale la contestazione suppletiva del reato di guida in stato di ebbrezza, benché tale comportamento risultasse non già dall'istruttoria dibattimentale, come è previsto dall'art. 517, ma dagli atti in possesso del pubblico ministero, depositati nel suo fascicolo precedentemente al rinvio a giudizio;
e nonostante che il difensore avesse immediatamente eccepito la nullità di tale contestazione in quanto il fatto non era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sostiene inoltre che in ogni caso la contestazione non era consentita in quanto non si trattava di un reato concorrente come dimostrato dal fatto che è stata esclusa la continuazione. Con un secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità laddove è stato ritenuto acquisirle, a norma dell'art. 431 in quanto qualificato verbale di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, il verbale di pronto soccorso in cui si dava atto che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalle forze dell'ordine per accertare lo stato di ebbrezza e/o di intossicazione da stupefacenti nonché si riportavano i risultati delle analisi del sangue da cui risultava il tasso alcolico superiore a 2,3 g per litro. Il ricorrente ricorda che la difesa si era opposta all'acquisizione degli atti in questione e che non può ritenersi trattarsi di atti non ripetibili poiché la circostanza del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti era facilmente dimostrabile in sede di istruttoria dibattimentale attraverso la deposizione delle persone che erano intervenute, laddove il verbale di pronto soccorso non documenta certamente, per questo punto, un atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e come tale inseritile nel fascicolo del dibattimento. Per quanto riguarda poi il referto medico dal quale risultava la presenza di un tasso alcolico di 2,3 g per litro, se lo stesso deve considerarsi la rappresentazione in forma grafica di un atto irripetibile (l'analisi effettuata), lo stesso non poteva essere acquisito mancando il consenso dell'imputato alla effettuazione dell'analisi; se invece si ritiene che si trattava di una semplice documentazione di un'attività terapeutica, si sarebbe dovuto fornire adeguata motivazione circa tale convincimento dal momento che il tema delle finalità del prelievo era stato sollevato dalla difesa con l'appello. Deduce ancora il ricorrente l'inosservanza di norme processuali stabilite pena di inutilizzabilità laddove la sentenza utilizza la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria su fatti e circostanze apprese da altre persone cioè dal personale operante nell'ospedale che aveva avuto in cura l'imputato presso il pronto soccorso;
il rifiuto dell'imputato a sottoporsi ai prelievi è stato infatti provato attraverso la dichiarazione del maresciallo Cuppone che ha riferito di aver appreso dalla direzione sanitaria un tale rifiuto;
si tratterebbe di una testimonianza indiretta con violazione dell'art. 195 c.p.p., commi da 1 a 5, inutilizzabile in quanto si sarebbe dovuto disporre d'ufficio o su istanza di parte l'audizione del teste de relato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo. La contestazione della guida in stato di ebbrezza non può ritenersi consentita non già perché il reato non è stato accertato nel dibattimento ma risultava già dagli atti, situazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, legittima la contestazione suppletiva (da ultimo sez. 6, 22.9.2009 n. 44980 Rv. 245284); ma per l'altra ragione invocata dal ricorrente e cioè in quanto il reato contestato, la guida in stato di ebbrezza, non è reato concorrente, nel senso di reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), come prescritto dall'art. 517; tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto dei test per l'accertamento degli stati rilevanti ex artt 186 e 187 C.d.S. non sussiste infatti quella connessione qualificata cui fa riferimento l'art. 12, lett. b) che esige che i reati siano commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
continuazione che nella presente fattispecie i giudici di merito hanno correttamente negato. Ne può ritenersi applicabile l'art. 518 dal momento che l'imputato, attraverso il difensore, si è immediatamente opposto alla nuova contestazione.
Il ricorso è invece infondato quanto ai reati di rifiuto di sottoporsi ai controlli richiesti.
Correttamente il verbale del pronto soccorso, da cui risulta il rifiuto del OI di sottoporsi agli esami richiesti dalle forze dell'ordine, è stato ritenuto utilizzabile ai fini del giudizio di responsabilità trattandosi non tanto di atto irripetibile ma di documento acquisibile ex art. 234. Questa Corte di legittimità si è più volte espressa in casi analoghi, affermando che "il certificato medico del pronto soccorso attestante le lesioni riportate da un soggetto è acquisibile agli atti del dibattimento non tanto quale documentazione di attività irripetibile, ma alla stregua di un qualunque documento, poiché esso non nasce all'interno del procedimento penale e non è strumentale esclusivamente ad esso" (Cass. 5A, sent. 11933/1997; conf., Cass. 3A, 3259/1998); e più di recente (sez. 4, 6, 7.2006 n. 32300 Rv. 235183) che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova nel processo, per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali;
ed anche (sez. 4, 19.5.2009 n. 38219 Rv. 245035) che il certificato medico dell'esame esterno del cadavere della vittima ha natura giuridica di documento, acquisibile agli atti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Nella specie, come rilevato dalla sentenza impugnata si trattava di un documento trasmesso a mezzo fax dalla Polizia di Stato in servizio presso l'ospedale e sottoscritto dal medico curante, del quale non era lecito in alcun modo dubitare;
in esso si leggeva che il paziente, in presenza di testimoni, rifiutava l'esecuzione degli esami medico legali richiesti dalle forze dell'ordine; rileva altresì la sentenza impugnata che la circostanza è stata confermata dal maresciallo Cuppone sentito in dibattimento che riferiva di aver appreso dalla direzione sanitaria dell'ospedale del rifiuto del OI. Si tratta, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, di una testimonianza valida ed utilizzabile avendo il maresciallo riferito circostanze di contenuto narrativo da esso direttamente acquisite al di fuori di uno specifico contesto processuale (v. sez. 6, 9.10.2012 n. 1764 Rv. 254180).
2.Conclusivamente deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. f), la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza (capo C) ed eliminata la relativa pena di 6 mesi di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda nonché la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida nella misura di 1 anno;
di tale provvedimento deve essere data notizia, ex art. 621 c.p.p., al Procuratore della Repubblica di Trieste per le sue determinazioni;
il ricorso va nel resto rigettato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., dichiarata irrevocabile la condanna di OI IE per i capi A) e B).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. f, la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza (capo C) ed elimina la relativa pena di 6 mesi di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda nonché la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida nella misura di 1 anno;
dispone che di tale provvedimento sia data notizia, ex art. 621 c.p.p., al Procuratore della Repubblica di Trieste per le sue determinazioni;
rigetta il ricorso nel resto e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la condanna di OI IE per i capi A) e B).
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013