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3 agosto 2017
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1 gennaio 2023
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16 giugno 2023
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4 aprile 2024
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Art. 599-bis. (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello) 1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena ((o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689)) , il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. ((Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.)) (290)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in
udienza. (290)
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la
prosecuzione del giudizio. (290)
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se
la corte decide in modo difforme dall'accordo. (290)
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e
della complessita' dei procedimenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in
udienza. (290)
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la
prosecuzione del giudizio. (290)
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se
la corte decide in modo difforme dall'accordo. (290)
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e
della complessita' dei procedimenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ".
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- 1. Impugnabilità del rigetto del concordato in appello: la parola alle Sezioni Unite (Cass. Pen. ord. n. 12488/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 aprile 2025 · 79.619385
Con ordinanza del 14 marzo 2025, depositata il 31 marzo (n. 12488), la seconda sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione circa l'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di rigetto del concordato sui motivi in appello ex art. 599-bis c.p.p., […] preso atto della divergenza interpretativa e della rilevanza sistemica della problematica, ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio». 5. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2026, n. 2647Provvedimento: […] La questione dell'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello che abbia respinto la richiesta di concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen., […] il difensore dell'imputato ha insistito per l'affermazione del principio secondo cui è «legittimo il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio», […] Infine il comma 3-ter dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che «La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo». […]Leggi di più...
- tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 444 cod. proc. pen.·
- concordato in appello·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- impugnabilità ordinanza rigetto concordato·
- art. 133 cod. pen.·
- interesse ad impugnare·
- art. 599-bis cod. proc. pen.·
- art. 6 CEDU·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- art. 111 Cost.·
- diritto di difesa·
- natura provvedimento ordinatorio·
- ricorso per cassazione·
- art. 125 cod. proc. pen.