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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20200 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA AR nata a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 19/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte della parte civile rappresentata dall'avv. Simone Labonia che si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha chiesto la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20200 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 lette le conclusioni scritte dell'avv. Antonio Aiello difensore di MA RI OS, con le quali si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in 19/4/2022 la Corte d'Appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/12/2020, che aveva condannato MA RI OS alla pena ritenuta di giustizia, in ordine a due episodi di truffa. 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata per mezzo del difensore il quale, con primo motivo, incontestati i fatti, eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la mancata notifica dell'intervenuta modifica del capo di imputazione all'imputata deducendo che, in luogo degli originari tre episodi di truffa, nel nuovo capo di imputazione, erano compresi solo due episodi di truffa. Detta modifica avrebbe determinato una lesione delle prerogative difensive atteso che la ricorrente, se la modifica fosse stata rituale, avrebbe potuto formulare la richiesta di un rito alternativo. Sottolinea che l'eccezione, sollevata in primo grado all'udienza del 23/12/2020, è stata disattesa ed il relativo motivo di gravame, in appello, è stato erroneamente respinto. 3. Con il secondo motivo eccepisce il vizio violazione di legge, la Corte d'appello avrebbe dovuto notificare alla parte il decreto dell'8/5/2020 emesso fuori udienza con il quale era stato disposto il rinvio per la trattazione della causa dovuto all'emergenza pandemica, al 23/10/2020. In tale data il difensore faceva pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento ed il processo veniva rinviato al 18/12/2021 con notifica alla parte;
tuttavia, a seguito di richiesta della parte civile, il processo veniva anticipato e trattato all'udienza del 23/12/2020 e se con riferimento al difensore di fiducia la nullità poteva dirsi sanata essendo il difensore comparso in udienza, così non sarebbe per l'imputata alla quale la notifica, pur dovuta, non è stata effettuata. Ad avviso del difensore sia il giudice di primo grado che ha disatteso l'eccezione, sia la Corte d'appello che ha respinto il motivo di gravame, hanno dato luogo ad una causa di nullità del giudizio per violazione dell'art. 157, co. 8 bis, c.p.p. 4. Con il terzo motivo ci si duole della mancata notifica del decreto, emesso fuori udienza, di anticipazione dell'udienza al 23/12/2020, all'imputata, posto che il decreto veniva notificato al precedente difensore e al domicilio eletto ma, nelle more, detto difensore veniva revocato e veniva avanzata richiesta di comunicazione degli atti del procedimento, presso l'abitazione dell'imputata. Deduce la ricorrente che in questo caso le eccezioni circa l'errata esecuzione della notifica ed il mancato rispetto dei sette giorni liberi prima ex art. 465 c.p.p., erano state sollevate udienza senza che né il giudice di primo grado, nè il giudice di appello, recepissero tali rilievi. 5. Il quarto motivo riguarda la violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p.p., per avere il tribunale e la Corte d'appello disatteso le censure relative alla tardività della querela. Ad avviso della ricorrente pur considerando che il termine per proporre la querela decorre da quando la 2 p.o. ha avuto piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, detto termine sarebbe scaduto. 6. Il quinto motivo attiene al vizio di violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte d'appello provveduto a colmare lacune motivazionali della sentenza di primo grado, (quanto alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di difensiva d pronunciare sentenza di non doversi procedere o di valutare la documentazione prodotta) invero, non sanabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Tutte le questioni di natura processuale proposte erano state avanzate in primo grado e ivi risolte con ordinanze, esse sono state poi riproposte in grado di appello ed ivi respinte con motivazioni complete e giuridicamente corrette con la conseguenza che esse, avanzate nuovamente in sede di legittimità, sono inammissibili perché meramente reiterative. 2. Così con riferimento al dedotto difetto di correlazione tra accusa e sentenza per omessa notifica dell'ordinanza con la quale è stato disposto lo stralcio del capo di imputazione di cui alla lett. c) ovvero la truffa in danno di Lamanna Vincenza, per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della p.o., deve rilevarsi che il caso non rientra tra le ipotesi di immutazione della imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. da cui far discendere, in caso di omissione, la dedotta nullità. La pretesa nullità del procedimento si riferisce, infatti, a casi di diversità del fatto o di insorgenza di reato concorrente o di circostanze aggravanti non contestate e nella sottolineatura dell'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, e cioè a tutte le ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. La stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, evidente che devono restare fuori della previsione di legge tutte quelle modifiche che, non solo si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159), ma anche quelle che comportino un ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria, con sostanziale riduzione della posizione processuale dell'imputato rispetto alla quale nessuna seria lesione del diritto di difesa è prospetta bile. 3. Analogamente palesemente infondate sono le eccezioni processuali di cui ai motivi secondo e terzo. Risulta infatti che il provvedimento dell'8/5/2020, di rinvio dell'udienza al 23/10/2020, fu notificato, come prescritto dagli artt. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020, co. 13 e 14, al difensore di fiducia dell'imputata, non essendo dovuta la notifica all'imputata personalmente tuttavia, effettivamente, nel caso di specie la notifica fu effettuata nei confronti di un difensore che era stato revocato piuttosto che al nuovo difensore di fiducia avv. Aiello, il quale, però, doveva ritenersi che fosse edotto della data di udienza tanto che presentò, per l'udienza del 23/10/2020, istanza di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale senza nulla eccepire in merito alla mancata notifica nemmeno alla successiva udienza. 3 La decisione della Corte d'appello di ritenere sanata la nullità è, dunque, incensurabile avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.184 c.p.p. che prevede la sanatoria della nullità se la parte che è stata invalidamente citata o avvisata, compare ugualmente o rinuncia a comparire in applicazione del principio generale enunciato dall'art.183 lett. b) c.p.p., che stabilisce la sanatoria della nullità se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Rileva il Collegio che la norma si applica a qualsiasi citazione, avviso e notificazione, e non esclusivamente alla citazione a giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n.8881/2002, Rv. 220841. 4. Il terzo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputata del provvedimento con il quale era stata anticipata l'udienza ed il mancato rispetto del termine di sette giorni liberi prima, di cui all'art. 465 c.p.p. è infondato. Ha sottolineato la Corte di merito che il provvedimento era stato comunicato al difensore avv. Aiello, via pec, pertanto non si rileva alcuna nullità per l'omessa notifica all'imputato del decreto con il quale è stata anticipata la data dell' udienza poiché pacificamente eseguita la notifica al difensore. L'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi (comma 1), stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429 c.p.p., commi 3 e 4, almeno sette giorni prima della nuova udienza (comma 2). Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 c.p.p., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. Questa Corte pronunciando sul punto ha affermato che "È illegittima la decisione del giudice di appello che rigetti l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente ex art. 477 c.p.p. deve essere ex art. 465 c.p.p. notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio d'appello" (cfr. Sez. 5, n. 7943/2007). Nel caso di specie non si ravvisa sussistere, però, alcuna nullità, risultando dagli atti che la data del rinvio fu data comunicazione al difensore mediante notifica 4 via pec. Il rinvio non andava, invece, notificato agli imputati già dichiarati assenti, in forza del principio della rappresentanza da parte del difensore dell'imputato contumace o assente. Va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo "sufficiente" la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso personale all'imputato contumace (o a quello oggi dichiarato assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non è comunicazione "dovuta" e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità ( Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Rv. 261514; Sez. 2 n. 8729 del 12/11/2019, Rv. 278426). 5. Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione con la quale si eccepisce il mancato rispetto del termine di sette giorni liberi prima dell'udienza atteso che, come rilevato da questa Corte, tale obbligo è previsto dall'art. 465 c.p.p., esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali ( Sez.2, n. 22972 del 16/02/2018 , Rv. 272999). 6. Privi di fondamento sono, infine, i motivi quarto e quinto strettamente connessi alla questione della improcedibilità dei reati in danno di ZO IR del 5/9/2014 e in danno di NO UC del 30/12/2014, per tardività della querela. La Corte di merito correttamente ha ritenuto il motivo infondato e quindi per implicito ha escluso che potesse procedersi alla declaratoria di improcedibilità, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ed invero, detta conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'ad 124 c.p., decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. Nella specie il giudice di merito ha precisato che la consapevolezza del fatto reato da parte delle persone offese si ebbe non quando esse versarono le somme per impegnare le auto che intendevano noleggiare, ma successivamente, quando, trascorsi diversi mesi non ricevettero le auto noleggiate appurando che la proposta contrattuale concordata con l'imputata non aveva avuto alcun seguito e quest'ultima si era resa irreperibile. 7. Per quanto premesso deve dichiararsi l' inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ZO IR liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'avv. Simone 5 Roma, 22 marzo 2023 Labonia che se ne dichiara antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ZO che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. to Simone Labonia che si dichiara antistatario.
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte della parte civile rappresentata dall'avv. Simone Labonia che si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha chiesto la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20200 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 lette le conclusioni scritte dell'avv. Antonio Aiello difensore di MA RI OS, con le quali si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in 19/4/2022 la Corte d'Appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/12/2020, che aveva condannato MA RI OS alla pena ritenuta di giustizia, in ordine a due episodi di truffa. 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata per mezzo del difensore il quale, con primo motivo, incontestati i fatti, eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la mancata notifica dell'intervenuta modifica del capo di imputazione all'imputata deducendo che, in luogo degli originari tre episodi di truffa, nel nuovo capo di imputazione, erano compresi solo due episodi di truffa. Detta modifica avrebbe determinato una lesione delle prerogative difensive atteso che la ricorrente, se la modifica fosse stata rituale, avrebbe potuto formulare la richiesta di un rito alternativo. Sottolinea che l'eccezione, sollevata in primo grado all'udienza del 23/12/2020, è stata disattesa ed il relativo motivo di gravame, in appello, è stato erroneamente respinto. 3. Con il secondo motivo eccepisce il vizio violazione di legge, la Corte d'appello avrebbe dovuto notificare alla parte il decreto dell'8/5/2020 emesso fuori udienza con il quale era stato disposto il rinvio per la trattazione della causa dovuto all'emergenza pandemica, al 23/10/2020. In tale data il difensore faceva pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento ed il processo veniva rinviato al 18/12/2021 con notifica alla parte;
tuttavia, a seguito di richiesta della parte civile, il processo veniva anticipato e trattato all'udienza del 23/12/2020 e se con riferimento al difensore di fiducia la nullità poteva dirsi sanata essendo il difensore comparso in udienza, così non sarebbe per l'imputata alla quale la notifica, pur dovuta, non è stata effettuata. Ad avviso del difensore sia il giudice di primo grado che ha disatteso l'eccezione, sia la Corte d'appello che ha respinto il motivo di gravame, hanno dato luogo ad una causa di nullità del giudizio per violazione dell'art. 157, co. 8 bis, c.p.p. 4. Con il terzo motivo ci si duole della mancata notifica del decreto, emesso fuori udienza, di anticipazione dell'udienza al 23/12/2020, all'imputata, posto che il decreto veniva notificato al precedente difensore e al domicilio eletto ma, nelle more, detto difensore veniva revocato e veniva avanzata richiesta di comunicazione degli atti del procedimento, presso l'abitazione dell'imputata. Deduce la ricorrente che in questo caso le eccezioni circa l'errata esecuzione della notifica ed il mancato rispetto dei sette giorni liberi prima ex art. 465 c.p.p., erano state sollevate udienza senza che né il giudice di primo grado, nè il giudice di appello, recepissero tali rilievi. 5. Il quarto motivo riguarda la violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p.p., per avere il tribunale e la Corte d'appello disatteso le censure relative alla tardività della querela. Ad avviso della ricorrente pur considerando che il termine per proporre la querela decorre da quando la 2 p.o. ha avuto piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, detto termine sarebbe scaduto. 6. Il quinto motivo attiene al vizio di violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte d'appello provveduto a colmare lacune motivazionali della sentenza di primo grado, (quanto alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di difensiva d pronunciare sentenza di non doversi procedere o di valutare la documentazione prodotta) invero, non sanabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Tutte le questioni di natura processuale proposte erano state avanzate in primo grado e ivi risolte con ordinanze, esse sono state poi riproposte in grado di appello ed ivi respinte con motivazioni complete e giuridicamente corrette con la conseguenza che esse, avanzate nuovamente in sede di legittimità, sono inammissibili perché meramente reiterative. 2. Così con riferimento al dedotto difetto di correlazione tra accusa e sentenza per omessa notifica dell'ordinanza con la quale è stato disposto lo stralcio del capo di imputazione di cui alla lett. c) ovvero la truffa in danno di Lamanna Vincenza, per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della p.o., deve rilevarsi che il caso non rientra tra le ipotesi di immutazione della imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. da cui far discendere, in caso di omissione, la dedotta nullità. La pretesa nullità del procedimento si riferisce, infatti, a casi di diversità del fatto o di insorgenza di reato concorrente o di circostanze aggravanti non contestate e nella sottolineatura dell'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, e cioè a tutte le ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. La stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, evidente che devono restare fuori della previsione di legge tutte quelle modifiche che, non solo si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159), ma anche quelle che comportino un ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria, con sostanziale riduzione della posizione processuale dell'imputato rispetto alla quale nessuna seria lesione del diritto di difesa è prospetta bile. 3. Analogamente palesemente infondate sono le eccezioni processuali di cui ai motivi secondo e terzo. Risulta infatti che il provvedimento dell'8/5/2020, di rinvio dell'udienza al 23/10/2020, fu notificato, come prescritto dagli artt. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020, co. 13 e 14, al difensore di fiducia dell'imputata, non essendo dovuta la notifica all'imputata personalmente tuttavia, effettivamente, nel caso di specie la notifica fu effettuata nei confronti di un difensore che era stato revocato piuttosto che al nuovo difensore di fiducia avv. Aiello, il quale, però, doveva ritenersi che fosse edotto della data di udienza tanto che presentò, per l'udienza del 23/10/2020, istanza di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale senza nulla eccepire in merito alla mancata notifica nemmeno alla successiva udienza. 3 La decisione della Corte d'appello di ritenere sanata la nullità è, dunque, incensurabile avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.184 c.p.p. che prevede la sanatoria della nullità se la parte che è stata invalidamente citata o avvisata, compare ugualmente o rinuncia a comparire in applicazione del principio generale enunciato dall'art.183 lett. b) c.p.p., che stabilisce la sanatoria della nullità se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Rileva il Collegio che la norma si applica a qualsiasi citazione, avviso e notificazione, e non esclusivamente alla citazione a giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n.8881/2002, Rv. 220841. 4. Il terzo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputata del provvedimento con il quale era stata anticipata l'udienza ed il mancato rispetto del termine di sette giorni liberi prima, di cui all'art. 465 c.p.p. è infondato. Ha sottolineato la Corte di merito che il provvedimento era stato comunicato al difensore avv. Aiello, via pec, pertanto non si rileva alcuna nullità per l'omessa notifica all'imputato del decreto con il quale è stata anticipata la data dell' udienza poiché pacificamente eseguita la notifica al difensore. L'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi (comma 1), stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429 c.p.p., commi 3 e 4, almeno sette giorni prima della nuova udienza (comma 2). Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 c.p.p., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. Questa Corte pronunciando sul punto ha affermato che "È illegittima la decisione del giudice di appello che rigetti l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente ex art. 477 c.p.p. deve essere ex art. 465 c.p.p. notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio d'appello" (cfr. Sez. 5, n. 7943/2007). Nel caso di specie non si ravvisa sussistere, però, alcuna nullità, risultando dagli atti che la data del rinvio fu data comunicazione al difensore mediante notifica 4 via pec. Il rinvio non andava, invece, notificato agli imputati già dichiarati assenti, in forza del principio della rappresentanza da parte del difensore dell'imputato contumace o assente. Va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo "sufficiente" la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso personale all'imputato contumace (o a quello oggi dichiarato assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non è comunicazione "dovuta" e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità ( Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Rv. 261514; Sez. 2 n. 8729 del 12/11/2019, Rv. 278426). 5. Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione con la quale si eccepisce il mancato rispetto del termine di sette giorni liberi prima dell'udienza atteso che, come rilevato da questa Corte, tale obbligo è previsto dall'art. 465 c.p.p., esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali ( Sez.2, n. 22972 del 16/02/2018 , Rv. 272999). 6. Privi di fondamento sono, infine, i motivi quarto e quinto strettamente connessi alla questione della improcedibilità dei reati in danno di ZO IR del 5/9/2014 e in danno di NO UC del 30/12/2014, per tardività della querela. La Corte di merito correttamente ha ritenuto il motivo infondato e quindi per implicito ha escluso che potesse procedersi alla declaratoria di improcedibilità, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ed invero, detta conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'ad 124 c.p., decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. Nella specie il giudice di merito ha precisato che la consapevolezza del fatto reato da parte delle persone offese si ebbe non quando esse versarono le somme per impegnare le auto che intendevano noleggiare, ma successivamente, quando, trascorsi diversi mesi non ricevettero le auto noleggiate appurando che la proposta contrattuale concordata con l'imputata non aveva avuto alcun seguito e quest'ultima si era resa irreperibile. 7. Per quanto premesso deve dichiararsi l' inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ZO IR liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'avv. Simone 5 Roma, 22 marzo 2023 Labonia che se ne dichiara antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ZO che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. to Simone Labonia che si dichiara antistatario.