Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
* 6 N 8 9 A O 1 I I / 5 T 4 R / A . 8 A R N 2 T T A . S 8162/1999 Udienza del 23.9.2002 I.n.v.i.m. U R I . B B P G . . I E L D L R REPUBBLICA ITALIANA R L A T E . A D 0 4 9 6 PREMIA DICASSAZIONE B D I A S A T I E N E T 1 R S NE TRIBUTARIA 3 E I 1 T A . Gion 11048 A N Composta dai seguenti Magistrati: M Dott. Enrico Papa Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Nino Fico Consigliere Dott Francesco Ruggiero Consigliere Consigliere Dott. Paolo Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE NC RI, GA GI RI e GA IA, quali eredi di GA GI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Peppino Spinnato del foro di Messina, elettivamente domiciliati presso l'avv. Sebastiano Ribaudo, con studio in Roma, piazzale Clodio 1, giusta procura a mezzo del notaio Mario Liotta di Capo d'Orlando in data 10.3.1999 rep. 53594 -ricorrenti-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore. -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione 27, n. 127/27/1998, del 24.10/19.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari Udito per i contribuenti l'avv. Sebastiano Ribaudo (per delega); H 3263 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto del 21.12.1979 GI GA trasferiva a Calogero Agnello la proprietà di un lotto di terreno edificabile in località Guardiola di Piraino (Messina) di mq. 2.000, con tutti i diritti ad eccezione delle pertinenze e delle accessioni che venivano espressamente escluse dal trasferimento. Per il cespite oggetto della vendita veniva dichiarato un valore finale di lire 18.000.000 e iniziale di lire 1.540.000 con riferimento all'anno 1973, e veniva chiesta in detrazione per spese la somma di lire 15.600.000. L'Ufficio del Registro di S. Agata Militello, ritenuti congrui i valori dichiarati per il terreno, accertava il valore finale di lire 488.448.000 relativamente alle costruzioni esistenti sul terreno medesimo alla data dell'atto. Avverso l'accertamento proponevano ricorso i contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Patti, la quale, con decisione n. 168 del 7.7.1982/13.11.1982, lo accoglieva In seguito ad appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Messina, con decisione n. 420 del 25.10.1986, ammetteva le spese indicate in detrazione e confermava nel resto l'accertamento. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria centrale. In relazione alla pronunzia della Commissione tributaria di 2° grado, l'Ufficio del registro, con avviso notificato ai contribuenti il 19-20 aprile 1988, liquidava la somma di lire 264.878.000 per Invim. Su ricorso dei contribuenti, la Commissione tributaria di 1° grado di Patti, con decisione n. 68 del 21.4.1989 annullava l'avviso di liquidazione sul rilievo che l'oggetto della vendita, avendo i contraenti escluso espressamente le accessioni del terreno, era solo quest'ultimo il cui valore dichiarato era stato accettato dall'Ufficio. 2 Proposto appello da parte dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la decisione in epigrafe indicata, dichiarava legittimo l'avviso di liquidazione, fatta eccezione per la soprattassa di lire 53.837.000. Osservava il giudice di appello che esso era chiamato ad esaminare solo l'esatta liquidazione dell'imposta con riferimento ai criteri previsti dall'art. 54 del d.p.r. 26.10.1972 n. 634. Propongono ricorso per cassazione NC RI DE, GI RI GA e IA GA, tutti eredi del defunto GI GA, enunciando due motivi. L'Amministrazione finanziaria con atto del 22.6.1999 ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale sua partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c.". Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.p.r. 26.10.1972 n. 643 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisiva della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Al riguardo deducono che per il settore delle costruzioni edilizie il legislatore ha approntato un regime di tassazione particolare (art. 6 del d.p.r. 643/1972), intendendo "sterilizzare e non rendere tassabile tutto ed intero l'incremento di valore che si verifica durante il ciclo produttivo". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.p.r. 26.10.1972 n. 636, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostengono i contribuenti che l'oggetto del presente giudizio "é quello di determinare in punto di diritto il tipo di tassazione da eseguire ai sensi dell'art. 6 del d.p.r.26.10.1972 n. 643, quale che sia il valore tassabile da determinarsi in seguito della decisione della Commissione tributaria centrale". 3 1 contribuenti hanno presentato memoria deducendo che nella controversia sul valore imponibile la Commissione tributaria centrale, con decisione del 19.2.2001/4.5.2001 passata in giudicato, aveva dichiarato inammissibile appello dell'Ufficio alla Commissione tributaria di 1° grado di Messina, annullando senza rinvio la decisione impugnata e dichiarando passata in giudicato la decisione della Commissione tributaria di 1° grado di Patti del 13/11/1982 n. 168/1982. 2.1. Preliminarmente si osserva che, a norma dell'art. 372, 1° comma, c.p.c., non é ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso c del controricorso. Non é ammissibile pertanto il deposito effettuato dai ricorrenti nel presente giudizio della decisione pronunziata dalla Commissione tributaria centrale nella controversia in tema di accertamento.
2. Il ricorso é poi infondato. 1 contribuenti deducono nuovamente nel presente giudizio, che attienc esclusivamento alla legittimità della riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio, questioni di merito inerenti all'accertamento dell'imposta oggetto dell'altra controversia. Del tutto irrilevante é il rilievo che il processo inerente all'accertamento sia stato definito con decisione della Commissione tributaria centrale favorevole ai contribuenti e passata in giudicato. Ciò non incide, infatti, sulla legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta emesso in pendenza di giudizio dall'Ufficio sulla base di S precise disposizioni di legge (artt. 54 d.p.r. 634/1972, 56 d.p.r. 131/1986, 31 d.p.r. 643/1972). La sentenza impugnata, avendo fatto richiamo a tali esatti principi di diritto, non merita quindi alcuna censura, mentre inconferenti nella prescate controversia sono entrambi i motivi del ricorso in tema di imponibilità delle accessioni del terreno. E poi ovvio che gli avvisa di liquidazione emessi in pendenza di giudizio, avendo natura provvisoria, sono destinati a perdere di efficacia e ad essere superati 4 dal venire meno della "pendenza”, e cioè dalla definizione del giudizio sull'accertamento, senza che tali avvisi e gli altri eventuali atti di riscossione possano peraltro ritenersi illegittimi. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministi intimata attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 23.9.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Erica to شهر Dr. Ennio Amicone Работе Есло $ha DEPOSITAT LERIA 1 APR. 2003 Oggi GARELLIE Dr. Enitio Amicure 5