Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37334 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
GI TR AN IMPERIALI DONATO D'AURIA TA LL
ES RI
37334-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1659/2025 CC - 30/09/2025 R.G.N. 19904/2025
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO nel procedimento a carico di: OS AU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/4/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava nei confronti di AU GO la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e la misura cautelare interdittiva della sospensione totale dall'esercizio della responsabilità genitoriale per dodici mesi, perché riconosciuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione, con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore, a due sodalizi criminosi, uno dedito allo spaccio di cocaina nell'altopiano della Paganella (capo A), l'altro al riciclaggio dei proventi delle cessioni di stupefacenti ed al successivo reimpiego del denaro in attività di natura speculativa ed imprenditoriale (capo B), nonché in ordine ad una pluralità di reati fine di tali associazioni, quali cessioni di stupefacenti e reati di autoriciclaggio di proventi illeciti della predetta attività.
2. In parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'indagato, con ordinanza del 27/5/2025 il Tribunale del riesame di Trento ha annullato la predetta ordinanza limitatamente ai capi B), B1) e B3) della contestazione provvisoria ed ha revocato la misura interdittiva di cui all'art. 288 cod. proc. pen., previa riqualificazione come appello dell'impugnazione proposta avverso quest'ultima. Ad avviso del Tribunale del riesame, infatti, nonostante la riconosciuta gravità indiziaria in ordine ai reati in materia di stupefacenti, non sarebbero emersi sufficienti elementi per riconoscere, invece, la gravità indiziaria anche in ordine alla prospettazione accusatoria secondo cui il provento di tali reati sarebbe stato investito in operazioni di riciclaggio realizzate dall'GO tramite le competenze contabili e finanziarie del coimputato ST. Il Tribunale ha valorizzato soprattutto due conversazioni intercorse tra l'GO ed il suo commercialista in occasione di un investimento del primo per rilevare il 50% di un'azienda, ed intercettate in ambientale, durante le quali l'odierno ricorrente spiegava il meccanismo usato dallo ST per "ripulire" il denaro suo come quello di altri imprenditori locali e, alla luce di tali conversazioni, ha ritenuto che le operazioni di "pulitura" del denaro di cui ai capi B1) e B3) ben avrebbero potuto trovare una "più che plausibile" ragione alternativa nei proventi dell'evasione fiscale riconducibile alla famiglia GO, non emergendo, invece, elementi sufficienti ad, integrare gravi indizi della provenienza di tali somme da traffici di stupefacenti.
3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Trento, deducendo:
3.1. la violazione di legge, in particolare degli artt. 648bis e 648ter.1 cod. pen., ed il vizio di motivazione per non aver riconosciuto il Tribunale la gravità degli indizi in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. Ad avviso dell'ufficio ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe posto a fondamento
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della sua decisione una mera supposizione sfornita di elementi indiziari di supporto, atteso anche che: - l'illecito profitto della vendita di sostanze stupefacenti era stato quantificato dal giudice per le indagini preliminari, per il solo GO, in euro 380.000; - l'analitica ricostruzione del profitto dello spaccio operato dal Giudice per le indagini preliminari era compatibile con le somme sottoposte a sequestro dallo stesso giudice come provento di riciclaggio;
l'GO aveva dimostrato ampia disinvoltura nel servirsi dei locali di ristorazione simulando la somministrazione di cibi e bevande per occultare la cessione di sostanze stupefacenti pagate con il dispositivo pos del locale (capo C1), così evidenziando piena fungibilità delle due attività tra loro.
3.2. Il pubblico ministero ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche con riferimento alla revoca della misura interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale, di cui all'art. 288 cod. proc. pen., fondata dal Tribunale sul rilievo che le esigenze ad essa sottese sarebbero garantite dalla misura coercitiva della custodia in carcere. Ad avviso dell'ufficio ricorrente in tal modo il Tribunale non aveva considerato che la limitazione della responsabilità genitoriale, priva di finalità sanzionatorie o repressive, è volta alla tutela del minore, nel caso di specie risultato "inserito in un contesto pernicioso".
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4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto, con riferimento ai capi B), B1) e B3) per i quali è stata annullata l'ordinanza cautelare, l'ufficio ricorrente nulla ha dedotto in ordine alle esigenze cautelari e, pertanto, in ordine all'interesse all'impugnazione. L'ordinanza impugnata va, invece, annullata limitatamente alla revoca della misura interdittiva di cui all'art. 288 cod. proc. pen.
2. Deve ritenersi principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, alla quale si intende dare seguito, quello secondo cui il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali - come nel caso in esame non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [...], Rv. 282355 01; Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023,
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Pmt, Rv. 285400-01), ciò in quanto in materia cautelare l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (cfr. Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023 cit.; Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, [...], Rv. 285867-01).
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. Questa Corte di cassazione ha ripetutamente evidenziato, anche con riferimento alle misure interdittive, che il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere fondato su valutazioni meramente congetturali e astratte, ma deve ancorarsi a dati di fatto oggettivamente indicativi delle inclinazioni dell'indagato e tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, [...], Rv. 253372), valutando altresì, con riferimento alle misure interdittive previste dagli artt. 288, 289 e 290 cod. proc. pen. se l'ufficio o il servizio assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa attribuita all'indagato (Sez. 6, n. 1435 del 01/04/1996, [...], Rv. 205659; Sez. 6, Sentenza n. 1088 del 31/03/1992, Martinelli, Rv. 190775). La revoca della misura interdittiva applicata al ricorrente ai sensi dell'art. 288 cod. proc. pen., invece, non è stata fondata dal provvedimento impugnato su una valutazione conforme a tali principi, bensi unicamente sull'apodittico assunto secondo cui la custodia cautelare dell'GO sarebbe "idonea di per se stessa a salvaguardare il figlio minore dell'indagato ed atta a far fronte all'esigenza di allontanare il minore dal circuito criminale in cui risulta inserito": si tratta di valutazione inidonea a giustificare la decisione adottata, in quanto l'autonomia tra le misure cautelari disposte non consente di ritenere che le esigenze cautelari sottese alla misura interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale, di cui all'art. 288 cod. proc. pen., siano necessariamente garantite dalla misura coercitiva della custodia in carcere, come sembra presupporre il provvedimento impugnato, dovendosi anche considerare che la potestà genitoriale può benessere esercitata anche in stato custodiale, in conformità o meno alle esigenze del
minore.
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla revoca della misura interdittiva di cui all'art. 288 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della misura interdittiva di cui all'art. 288 cod. proc. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod. proc. pen..
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Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
NO RI
Il Presidente Sergio Beltrani
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV. 2025
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IL FUNZIONARIO CUARIO
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