Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMAD+ 5556/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Gposizione SEZ NE TEL all esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19714/98 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere - Cron. 12104 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 2014 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 16/02/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA ZIONE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000. DE FE NN, elettivamente domiciliata in ROMA per diniti 13 PՔ. ԴՈՒ--- IL CANC ERS VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato CIOLINA ANGELO, difesa dall'avvocato BELLISARI PAOLA, giusta delega in atti;
M ricorrente
contro
CANCELLERIA AR FILOMENA;
intimata avversO la sentenza n. 118/98 del Tribunale di TERAMO, emessa il 2/12/1997, depositata il 23/03/98; RG. 2001 2224/1993, 329 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'acquisizione del fascicolo di ufficio di 1° grado, nel merito, l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1. NA De RM ha proposto ricorso con il Rilasciata Leopia legale al Sig. DE FE quale ha chiesto la cassazione della sentenza del tri- per diritti € 12,40+48. bunale di Teramo n. 118/98 del 23 marzo 1998, esponendo 15.04.02 IL CANCELLERE i seguenti fatti. DIRITTI DI E 1.1. Il pretore di Teramo, sezione distaccata di Atri, con ordinanza del 24 aprile 1990, aveva disposto LI la reintegrazione nelin favore di FI possesso di un terreno di sua proprietà. EL, con atto del 7 giugno 1990, aveva proposto ricorso contro l'ordi- nanza, deducendo che non ricorrevano i presupposti per la sua emanazione, che i terreni dovevano essere da lei coltivati fino al successivo mese di settembre, che ri- DIRITTI DI correvano i presupposti per la sospensione del provve- dimento di reintegrazione e per l'anticipazione della trattazione del merito della controversia. Il pretore aveva qualificato il ricorso come opposizione all'ese- cuzione e l'aveva rigettato con sentenza n. 57 del 26 marzo 1993. EL stessa aveva impugnato la sentenza, 2 dolendosi del fatto che la domanda proposta era stata qualificata erroneamente come opposizione all'esecuzio- ne, ma il tribunale aveva rigettato l'impugnazione.
1.2. Il tribunale di Teramo, con la sentenza ogget- to del ricorso per cassazione ha premesso che il giudi- ce ha il potere di qualificare liberamente la fattispe- cie dedotta in giudizio sulla base dei fatti allegati, ma indipendentemente dalle indicazioni provenienti dal- la parte. Quindi ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda proposta come oppo- in quanto deponevano in questosizione all'esecuzione, senso la causa petendi ed il petitum propri dell'oppo- sizione all'esecuzione, così individuati: la qualifica- zione del ricorso come "in opposizione nel rilascio di beni immobiliari"; la contestazione del diritto di pro- cedere all'esecuzione forzata con richiesta di sospen- sione dell'esecuzione e di declaratoria di improcedibi- lità della stessa.
2. L'intimata FI LI non ha svolto atti- vità difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso NA De Fer- mo addebita alla sentenza impugnata di essere incorsa nell'errore di qualificare la domanda a suo tempo pro- posta, limitandosi a considerarne gli elementi formali, 3 senza cogliere gli aspetti sostanziali, consistenti nel fatto che nell'atto erano stati ripetuti gli argomenti del giudizio possessorio pendente tra le stesse parti, ai quali era stato aggiunto l'elemento specificante della richiesta di anticipazione del giudizio sul meri- to possessorio per una rapida trattazione di questo.
2.1. Nella domanda giudiziale si debbono tenere di- stinti il momento della sua individuazione e quello della sua interpretazione. L'individuazione della domanda giudiziale avviene attraverso gli elementi caratteristici, costituiti dai soggetti che la propongono e contro i quali essa è pro- dall'oggetto (petitum) e dalle ragioni che laposta, sorreggono (causa petendi). L'interpretazione della stessa domanda, invece, il modo di intendere gli elementi ora indicati e di at- tribuire ad essi un determinato significato, anziché un altro. Questa operazione è riservata al giudice del meri- il cui giudizio si risolve in un accertamento di to fatto ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità, solo per difetto di motivazione, il quale ricorre quan- do ne risulti alterato il senso letterale o il contenu- to sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte esprime attraverso di essa: in questo sen- so Cass. 19 agosto 2000, tra le più recenti. Inoltre, le censure concernenti la motivazione del- l'interpretazione di una domanda (come di una eccezio- ne) non si possono risolvere in una lettura della deci- sione diversa da quella operata dal giudice, ma debbono indicare il vizio logico del ragionamento decisorio;
altrimenti le censura ricaverebbe la sua fondatezza dal solo fatto di essere favorevole a chi l'ha proposta: Cass. 10 maggio 2000, n. 5945. 2.2. Nella fattispecie che interessa il tribunale di Teramo ha indicato il modo in cui ha inteso gli ele- menti che la De RM ha posto a fondamento del proprio ricorso e ciò ha fatto in maniera completa e logica. D'altra parte, la ricorrente si è limitata a pro- porre una lettura dell'atto indicato che è fondata solo per il fatto di corrispondere al suo interesse.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non vi ha svolto at- tività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 5 16 febbraio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Wey fune Nary Il Presidente вильно Шибит- CANCELLIERE,C1 Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria Oggi, li 13 APR. 2001 CASSA IL CANCELLIERE o n X s Giovanni Giambattista E T O Z N I E A S R O C 250.000 50000 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE RON 12 2 PR.
4.A Registrato da .... Serie an. 14134 149.77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77. al voredie Cervizi p. Il Dirigento (Dott.ssa Maria DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. BACCICHINI) 2 0 0 60