Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17754 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
4 7754/ 0 2 C.C.62516 E 6 5 8 N 9 . O 1 I N / A Z I 4 - / A R 6 B R 2 A . T . L T S REPUBBLICA ITA R I L . U P A G . B . E D I B IN NOME DEL POPOR R L R A E T T D . A 1 I D I 3 S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO 1 N R E Oggetto E T E . S N T N E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A A Registro. P M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21673/98Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Consigliere Cron. 41723 Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Dott. Antonino DI BLASI Consigliere As CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente 20 SENTENZA CAMPIONE CIVILE 62516 N. sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA MUNNO AGOSTINO, elettivamente PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato STELLATO VICINI DOMENICO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 la sentenza n. 51/98 della Commissione 1932 avversO -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 05/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VICINI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso;
il rigetto degli altri. -2- www.wwww Svolgimento del processo MU TI ha impugnato l'avviso di accertamento di maggior valore di un terreno oggetto di una compravendita. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha determinato il valore in lire 15.000 a mq.- La Commissione Regionale ha aumentato questo valore a lire 30.000 a mq.- Ha proposto ricorso MU TI deducendo tre motivi. Ha resistito il Ministero delle Finanze. Il contribuente ha presentato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'articolo 52 d.p.r. n.131/86 in quanto nella specie non è stato approvato il piano particolareggiato entro il termine dei cinque anni da parte della Regione Campania, e in quanto questa mancata approvazione ha portato alla perdita del requisito di edificabilità industriale del terreno. Ritiene la Corte, sulla base di quanto è emerso dalla sentenza impugnata, che la doglianza formulata con questo mezzo è inammissibile perché nuova, non essendo stata proposta nei precedenti gradi del giudizio. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 52 d.p.r. n.131/86 ed all'art. 23 l.n.865/71 in quanto i lotto minimo previsto dalle disposizioni è pari a mq. 15.000 contro i 10.963 del lotto compravenduto. Anche questa doglianza è inammissibile perché coinvolge una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità. Essa, peraltro, sulla base della sentenza impugnata, è яни ES RAZIONE Al .P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA inammissibile perché è nuova, non essendo stata formulata nei precedenti gradi del giudizio. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 36, n.4 d.lgs. n. 546/92 in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione tanto nel fatto che nel diritto. A parere della Corte questa doglianza è fondata poiché la Commissione Regionale si è limitata ad affermare che "La decisione della Commissione Tributaria di primo grado non appare ineccepibile e come tale deve essere riformata. L'appello dell'ufficio va in parte accolto determinando il valore dell'area de quo in lire 30.000 al mq., confermando nel resto la impugnata decisione, rigettando, pertanto, l'appello del contribuente"". Emerge con evidenza la totale mancanza della motivazione, per cui la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo e rigetta i primi due motivi;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania. Cosi deciso in Roma il 9.5.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. pr.Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcone я ки Опал Олег т Anel Guere 2 DIG. 7002