Art. 584. Notificazione della impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 29
- 1. La notificazione dell’appello dopo la riforma CartabiaLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2023
L'appello va anche notificato nei termini e nelle forme previste dal codice di rito. L'art. 584 c.p.p., difatti, prevede che, a “cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 271
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 26474Provvedimento: […] Preliminarmente il Collegio deve affrontare una questione posta dalla memoria depositata dal difensore dell'imputata in vista dell'odierna udienza, illustrando le ragioni per cui non ha dato seguito alla richiesta ivi contenuta di ottenere sia la notificazione del ricorso delle parti civili ex art. 584 cod. proc. pen. (omessa dalla Cancelleria del Giudice a quo), sia un rinvio dell'udienza odierna giustificato dalla mancata notificazione suddetta. […]Leggi di più...
- interesse processuale·
- mancata notifica parte civile·
- nullità processuale·
- diritto di partecipazione·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- art. 127 cod. proc. pen.·
- impugnazione parte civile·
- rescissione del giudicato·
- art. 584 cod. proc. pen.·
- art. 568 cod. proc. pen.