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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23744 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE IO nato a [...] il [...] SC CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato DE MARTINO ANTONIO del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa dei ricorrenti NE IO e SC CO il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. co Penale Sent. Sez. 4 Num. 23744 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di IO VE e FR MA la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale, in AN dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019. 2. Contro l'ordinanza, i due indagati, a mezzo del loro difensore hanno proposto un ricorso congiunto formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle attività tecniche ambientali, nonostante il decreto di convalida del IP non contenesse alcun riferimento alla intercettazione ambientale e nonostante il decreto emesso ad integrazione non fosse stato adeguatamente motivato. Il difensore rileva che con decreto del 18/10/2018 delle ore 15.49, il IP aveva convalidato il decreto del PM del 17/10/2018 ore 11.56 di intercettazione delle conversazioni sull'utenza in uso a RI IO e con successivo provvedimento del 19/10/2018, scritto in calce, aveva integrato il decreto di convalida anche con riferimento alle intercettazioni ambientali sull'autovettura di IO VE, cui pure si era fatto riferimento nella parte motiva e che per mero errore materiale non erano state indicate nei dispositivo. Posto che nel primigenio decreto era stata omessa la motivazione della captazione tra presenti all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf e che il successivo decreto di correzione conteneva una motivazione meramente apparente, i risultati delle operazioni captative avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. Il Tribunale- osservano i ricorrenti- avrebbe errato nel ritenere che il richiamo alla informativa del G.I.C.O. contenuto nel decreto di convalida dovesse far comprendere l'intento del IP di aderire alla domanda del PM di procedere alla captazione delle conversazioni all'interno dell'auto, in quanto il decreto di convalida aveva "bersagliato" unicamente l'utenza di IO RI, sicché l'iter cognitivo e valutativo del IP, in seno al decreto del 18/10/2018, era stato relativo alla sola intercettazione telefonica. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'attivazione della intercettazione a bordo dell'autovettura a distanza di tre mesi rispetto alla convalida del decreto del PM. Questi, nel decreto con cui aveva disposto l'intercettazione delle conversazioni a bordo dell'auto, aveva motivato l'urgenza, rilevando che dal ritardo poteva derivare un grave pregiudizio per le indagini nel tempo occorrente per attendere il decreto di autorizzazione del IP. Le intercettazioni, in realtà, erano state attivate solo in data 31/01/2019, ovvero oltre tre mesi e mezzo dopo il decreto, quando l'autovettura era in territorio olandese. Secondo il difensore non potevano essere ritenute legittime le intercettazioni adottate sul presupposto dell'urgenza, smentita nei fatti dall'attivazione della ambientale solo molto tempo dopo. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla individuazione della competenza per territorio. Il difensore richiama l'orientamento per cui il delitto si deve ritenere consumato nel momento e nel luogo di perfezionamento del vincolo associativo di tre o più soggetti, e l'orientamento per cui, stante la natura permanente del reato, la competenza territoriale si radica, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero nel luogo in cui l'associazione è destinata ad operare: in assenza di elementi che consentano di individuare il momento in cui sia stato stipulato il pactum sceleris o approntato quel minimum di organizzazione richiesta ai fini dell'attuazione del programma indeterminato di delitti, il luogo di perfezionamento della fattispecie dovrà essere determinato facendo riferimento al luogo in cui ha sede la base operativa del gruppo. Nei caso di specie dalle risultanze delle indagini era emerso che l'associazione aveva la sede e la base operativa in AN ove si svolgeva la programmazione e l'ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Ne consegue che la competenza territoriale doveva essere individuata, ex art. 16 cod. proc. pen. con riferimento al luogo di commissione del più grave fra i delitti scopo ovvero quello di cui al capo C) relativo alla detenzione di 74 kg di droga in Limena, provincia di Padova. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luigi Orsi ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati . 2. Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate a bordo della autovettura Volkswagen Golf in uso a IO VE, sono infondati. Va premesso che il Tribunale ha già risposto alle eccezioni d'inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettate dalla difesa degli indagati e riproposte in questa sede, nel modo seguente: - PM in data 17 ottobre 2018 aveva disposto in via d'urgenza l'intercettazione delle conversazioni sull'utenza telefonica in uso a IO RI e delle conversazioni tra presenti all'interno dell'auto in uso a IO VE, essendo emerso che, dopo l'arresto di De NE e la scarcerazione di IO VE, la leadership era stata assunta da quest'ultimo; - il IP con decreto del 18 ottobre 2018 aveva convalidato le intercettazioni facendo riferimento solo alla utenza in uso a RI, ma nella parte motiva aveva richiamato l'informativa del IC (nella quale si richiedeva al PM di sottoporre ad intercettazione l'utenza di RI e le conversazioni dentro l'auto in uso a IO VE) e aveva precisato che VE aveva contattato TT NA per procedere al noleggio di un'autovettura e che le intercettazioni erano necessarie per individuare ulteriori autovetture noleggiate dall'organizzazione criminale ed utilizzate per recarsi all'estero al fine di acquistare sostanza stupefacente. Il Tribunale ha, indi, ritenuto che con il decreto di convalida il IP avesse inteso aderire in maniera integrale alla richiesta rivoltagli dall'ufficio di Procura e che il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale era lecito, in quanto l'omissione era da imputarsi ad un mera svista. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la tardività con cui, a dispetto della dichiarata urgenza, erano iniziate le operazioni di intercettazione con riferimento ai RIT 2832/18 e 767/2018, non determinava alcuna conseguenza sul piano della utilizzabilità delle intercettazioni. La decisione in merito alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate, sotto entrambi i profili indicati bel ricorso, non si presta a censure. 2.1.In primo luogo si osserva che nell'originario provvedimento di convalida il IP aveva integralmente richiamato il contenuto della informativa del IC nella quale, come si è detto, si faceva riferimento alla necessità di intercettare le conversazioni all'interno dell'auto in uso a VE IO e lo 4 stesso IP nella parte motiva aveva richiamato la centralità assunta da IO VE nell'organizzazione criminale. Il successivo provvedimento, emesso in calce al primo decreto di convalida, valeva ad integrarne il contenuto anche con riferimento al "bersaglio" rappresentato dalle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in uso a IO VE. Tale provvedimento deve essere qualificato, non già come decreto di correzione dell'errore materiale, l'adozione del quale presuppone ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. la fissazione della camera di consiglio, bensì come decreto di integrazione del decreto di convalida del giorno antecedente. In considerazione del richiamo contenuto nel di convalida alla richiesta del PM ed alla informativa del GICO, stante il principio per cui in tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti (sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga) è assolto anche "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (Sez. 1, n. 9764 del 10/02/2010, Femia, Rv. 246518), la motivazione del provvedimento di convalida (così come integrato) deve ritenersi adeguata. In astratto, a fronte della qualificazione del provvedimento intervenuto il 19 ottobre 2018 come provvedimento di integrazione, potrebbe porsi il problema della sua tempestività rispetto al decreto del PM: sulla base degli atti, non è dato sapere se il deposito del decreto di integrazione sia avvenuto entro il termine di 48 ore dal provvedimento del PM, fissato dall'art. 267 comma 2 cod. poc. pen., posto che l'attestazione del depositato della cancelleria non contiene l'indicazione dell'orario e in atti non figurano i registri interni di passaggio degli atti fra gli uffici di Procura e quelle del Giudice (nel senso che tali registri valgono a documentare la tempestività del decreto Sez. 4, n. 38153 del 03/04/2009, Masullo Rv. 245309; sull'onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, di richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento sez. 6, n. 38325 del 07/07/2005, Badami, Rv. 232507). Nel caso concreto, tuttavia, l'eventuale tardività del provvedimento di integrazione del decreto di convalida è del tutto priva di conseguenze in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto nel periodo intercorso fra il decreto di urgenza del PM e il provvedimento di integrazione del decreto di convalida del IP, come rilevato dallo stesso ricorrente, non è stata intercettata alcuna comunicazione, essendo stata installata la microspia atta a captare le conversazioni all'interno dell'autovettura solo mesi dopo. Sotto tale profilo si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l'intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni intercettative successive (Sez. 2, n. 26500 del 16/05/2007, Valentini Rv. 237149; Sez. 1, n. 28293 del 10/04/2001, Faletti, Rv. 220037; Sez. 1, n. 3323 del 29/04/1999, Trolio, Rv. 213730). Non, può dunque, parlarsi con riguardo al caso concreto, di inutilizzabilità, in quanto, nel momento in cui è intervenuta l'integrazione del provvedimento di convalida, le operazioni di intercettazione non erano ancora state avviate. Per contro il provvedimento di convalida ha validamente operato per il periodo successivo alla sua emissione, giacchè, ai fini della legittimità delle operazione di intercettazione, rileva che le stesse siano "coperte", per tutta la loro durata, da un titolo autorizzativo emesso dal giudice nel quale si dia conto e sia motivata la sussistenza delle condizioni legittimanti la intromissione nella altrui sfera di riservatezza. 2.2. Quanto alla censura relativa alla presunta insussistenza del requisito dell'urgenza, la decisione del Tribunale è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (richiamato in Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, dep.2015, Fortuna, Rv. 265407), per cui la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida: una volta che la stessa intervenga, assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente (Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Termini, Rv.228245; Sez. 2, n. 215 del 04/12/2006, dep. 2007, Figliuzzi, Rv. 235859; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247266; Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, Rv. 248253). Inoltre, ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio (che consente, in deroga alla procedura ordinaria della richiesta di autorizzazione, l'adozione del decreto del pubblico ministero) si identifica, in mancanza di espressi riferimenti normativi, con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, sicchè non possono di per sé influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni gli eventuali ritardi intervenuti nell'attivazione delle intercettazioni, risultando tali ritardi, afferenti la fase esecutiva, inidonei a dimostrare ex post il difetto del requisito dell'urgenza che va apprezzata cok 6 riferimento al momento dell'autorizzazione: il pubblico ministero, qualora ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per ragioni connesse alle indagini, non è tenuto a fornire in proposito alcuna motivazione, in quanto l'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. riserva alla parte "le modalità e la durata delle operazioni". 3. Il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta competenza per territorio, è infondato. Di deve ribadire che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen.,in relazione ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, rv. 237333). In coerenza con tale assunto, si è ritenuto rilevante il luogo di organizzazione del traffico e dello smercio, e non già quello di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 cit.). Immune da censure è, dunque, la decisione del Tribunale con cui si è osservato che l'associazione aveva pianta stabile a Napoli e provincia e che, seppure i sodali fossero soliti recarsi in AN per periodi più o meno lunghi per acquistare la sostanza stupefacente, da Napoli proveniva il denaro necessario per gli acquisiti, a Napoli arrivava lo stupefacente e a Napoli veniva infine smistato alle varie piazze di smercio. A fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente, nel reiterare gli stessi argomenti già dedotti davanti al Tribunale e nel ribadire che De NE, ritenuto al vertice della struttura, era stato per lungo periodo in AN da dove aveva gestito il traffico, non coglie nel segno: nell'ordinanza, invero, si dà atto che De NE anche dalla latitanza, trascorsa, in Spagna e in AN, aveva continuato a dirigere il sodalizio, in cooperazione con IO VE, AT MA e NO IN, che agivano a Napoli, ove la sostanza veniva importata e poi smistata per lo smercio. 5.AI rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al . pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Rigetti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Il Consiitl/ t sore A v, .,4I7 i Deciso il 27 I 23 ftl residente S ore Dovere
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato DE MARTINO ANTONIO del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa dei ricorrenti NE IO e SC CO il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. co Penale Sent. Sez. 4 Num. 23744 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di IO VE e FR MA la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale, in AN dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019. 2. Contro l'ordinanza, i due indagati, a mezzo del loro difensore hanno proposto un ricorso congiunto formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle attività tecniche ambientali, nonostante il decreto di convalida del IP non contenesse alcun riferimento alla intercettazione ambientale e nonostante il decreto emesso ad integrazione non fosse stato adeguatamente motivato. Il difensore rileva che con decreto del 18/10/2018 delle ore 15.49, il IP aveva convalidato il decreto del PM del 17/10/2018 ore 11.56 di intercettazione delle conversazioni sull'utenza in uso a RI IO e con successivo provvedimento del 19/10/2018, scritto in calce, aveva integrato il decreto di convalida anche con riferimento alle intercettazioni ambientali sull'autovettura di IO VE, cui pure si era fatto riferimento nella parte motiva e che per mero errore materiale non erano state indicate nei dispositivo. Posto che nel primigenio decreto era stata omessa la motivazione della captazione tra presenti all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf e che il successivo decreto di correzione conteneva una motivazione meramente apparente, i risultati delle operazioni captative avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. Il Tribunale- osservano i ricorrenti- avrebbe errato nel ritenere che il richiamo alla informativa del G.I.C.O. contenuto nel decreto di convalida dovesse far comprendere l'intento del IP di aderire alla domanda del PM di procedere alla captazione delle conversazioni all'interno dell'auto, in quanto il decreto di convalida aveva "bersagliato" unicamente l'utenza di IO RI, sicché l'iter cognitivo e valutativo del IP, in seno al decreto del 18/10/2018, era stato relativo alla sola intercettazione telefonica. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'attivazione della intercettazione a bordo dell'autovettura a distanza di tre mesi rispetto alla convalida del decreto del PM. Questi, nel decreto con cui aveva disposto l'intercettazione delle conversazioni a bordo dell'auto, aveva motivato l'urgenza, rilevando che dal ritardo poteva derivare un grave pregiudizio per le indagini nel tempo occorrente per attendere il decreto di autorizzazione del IP. Le intercettazioni, in realtà, erano state attivate solo in data 31/01/2019, ovvero oltre tre mesi e mezzo dopo il decreto, quando l'autovettura era in territorio olandese. Secondo il difensore non potevano essere ritenute legittime le intercettazioni adottate sul presupposto dell'urgenza, smentita nei fatti dall'attivazione della ambientale solo molto tempo dopo. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla individuazione della competenza per territorio. Il difensore richiama l'orientamento per cui il delitto si deve ritenere consumato nel momento e nel luogo di perfezionamento del vincolo associativo di tre o più soggetti, e l'orientamento per cui, stante la natura permanente del reato, la competenza territoriale si radica, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero nel luogo in cui l'associazione è destinata ad operare: in assenza di elementi che consentano di individuare il momento in cui sia stato stipulato il pactum sceleris o approntato quel minimum di organizzazione richiesta ai fini dell'attuazione del programma indeterminato di delitti, il luogo di perfezionamento della fattispecie dovrà essere determinato facendo riferimento al luogo in cui ha sede la base operativa del gruppo. Nei caso di specie dalle risultanze delle indagini era emerso che l'associazione aveva la sede e la base operativa in AN ove si svolgeva la programmazione e l'ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Ne consegue che la competenza territoriale doveva essere individuata, ex art. 16 cod. proc. pen. con riferimento al luogo di commissione del più grave fra i delitti scopo ovvero quello di cui al capo C) relativo alla detenzione di 74 kg di droga in Limena, provincia di Padova. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luigi Orsi ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati . 2. Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate a bordo della autovettura Volkswagen Golf in uso a IO VE, sono infondati. Va premesso che il Tribunale ha già risposto alle eccezioni d'inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettate dalla difesa degli indagati e riproposte in questa sede, nel modo seguente: - PM in data 17 ottobre 2018 aveva disposto in via d'urgenza l'intercettazione delle conversazioni sull'utenza telefonica in uso a IO RI e delle conversazioni tra presenti all'interno dell'auto in uso a IO VE, essendo emerso che, dopo l'arresto di De NE e la scarcerazione di IO VE, la leadership era stata assunta da quest'ultimo; - il IP con decreto del 18 ottobre 2018 aveva convalidato le intercettazioni facendo riferimento solo alla utenza in uso a RI, ma nella parte motiva aveva richiamato l'informativa del IC (nella quale si richiedeva al PM di sottoporre ad intercettazione l'utenza di RI e le conversazioni dentro l'auto in uso a IO VE) e aveva precisato che VE aveva contattato TT NA per procedere al noleggio di un'autovettura e che le intercettazioni erano necessarie per individuare ulteriori autovetture noleggiate dall'organizzazione criminale ed utilizzate per recarsi all'estero al fine di acquistare sostanza stupefacente. Il Tribunale ha, indi, ritenuto che con il decreto di convalida il IP avesse inteso aderire in maniera integrale alla richiesta rivoltagli dall'ufficio di Procura e che il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale era lecito, in quanto l'omissione era da imputarsi ad un mera svista. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la tardività con cui, a dispetto della dichiarata urgenza, erano iniziate le operazioni di intercettazione con riferimento ai RIT 2832/18 e 767/2018, non determinava alcuna conseguenza sul piano della utilizzabilità delle intercettazioni. La decisione in merito alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate, sotto entrambi i profili indicati bel ricorso, non si presta a censure. 2.1.In primo luogo si osserva che nell'originario provvedimento di convalida il IP aveva integralmente richiamato il contenuto della informativa del IC nella quale, come si è detto, si faceva riferimento alla necessità di intercettare le conversazioni all'interno dell'auto in uso a VE IO e lo 4 stesso IP nella parte motiva aveva richiamato la centralità assunta da IO VE nell'organizzazione criminale. Il successivo provvedimento, emesso in calce al primo decreto di convalida, valeva ad integrarne il contenuto anche con riferimento al "bersaglio" rappresentato dalle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in uso a IO VE. Tale provvedimento deve essere qualificato, non già come decreto di correzione dell'errore materiale, l'adozione del quale presuppone ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. la fissazione della camera di consiglio, bensì come decreto di integrazione del decreto di convalida del giorno antecedente. In considerazione del richiamo contenuto nel di convalida alla richiesta del PM ed alla informativa del GICO, stante il principio per cui in tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti (sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga) è assolto anche "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (Sez. 1, n. 9764 del 10/02/2010, Femia, Rv. 246518), la motivazione del provvedimento di convalida (così come integrato) deve ritenersi adeguata. In astratto, a fronte della qualificazione del provvedimento intervenuto il 19 ottobre 2018 come provvedimento di integrazione, potrebbe porsi il problema della sua tempestività rispetto al decreto del PM: sulla base degli atti, non è dato sapere se il deposito del decreto di integrazione sia avvenuto entro il termine di 48 ore dal provvedimento del PM, fissato dall'art. 267 comma 2 cod. poc. pen., posto che l'attestazione del depositato della cancelleria non contiene l'indicazione dell'orario e in atti non figurano i registri interni di passaggio degli atti fra gli uffici di Procura e quelle del Giudice (nel senso che tali registri valgono a documentare la tempestività del decreto Sez. 4, n. 38153 del 03/04/2009, Masullo Rv. 245309; sull'onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, di richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento sez. 6, n. 38325 del 07/07/2005, Badami, Rv. 232507). Nel caso concreto, tuttavia, l'eventuale tardività del provvedimento di integrazione del decreto di convalida è del tutto priva di conseguenze in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto nel periodo intercorso fra il decreto di urgenza del PM e il provvedimento di integrazione del decreto di convalida del IP, come rilevato dallo stesso ricorrente, non è stata intercettata alcuna comunicazione, essendo stata installata la microspia atta a captare le conversazioni all'interno dell'autovettura solo mesi dopo. Sotto tale profilo si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l'intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni intercettative successive (Sez. 2, n. 26500 del 16/05/2007, Valentini Rv. 237149; Sez. 1, n. 28293 del 10/04/2001, Faletti, Rv. 220037; Sez. 1, n. 3323 del 29/04/1999, Trolio, Rv. 213730). Non, può dunque, parlarsi con riguardo al caso concreto, di inutilizzabilità, in quanto, nel momento in cui è intervenuta l'integrazione del provvedimento di convalida, le operazioni di intercettazione non erano ancora state avviate. Per contro il provvedimento di convalida ha validamente operato per il periodo successivo alla sua emissione, giacchè, ai fini della legittimità delle operazione di intercettazione, rileva che le stesse siano "coperte", per tutta la loro durata, da un titolo autorizzativo emesso dal giudice nel quale si dia conto e sia motivata la sussistenza delle condizioni legittimanti la intromissione nella altrui sfera di riservatezza. 2.2. Quanto alla censura relativa alla presunta insussistenza del requisito dell'urgenza, la decisione del Tribunale è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (richiamato in Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, dep.2015, Fortuna, Rv. 265407), per cui la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida: una volta che la stessa intervenga, assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente (Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Termini, Rv.228245; Sez. 2, n. 215 del 04/12/2006, dep. 2007, Figliuzzi, Rv. 235859; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247266; Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, Rv. 248253). Inoltre, ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio (che consente, in deroga alla procedura ordinaria della richiesta di autorizzazione, l'adozione del decreto del pubblico ministero) si identifica, in mancanza di espressi riferimenti normativi, con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, sicchè non possono di per sé influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni gli eventuali ritardi intervenuti nell'attivazione delle intercettazioni, risultando tali ritardi, afferenti la fase esecutiva, inidonei a dimostrare ex post il difetto del requisito dell'urgenza che va apprezzata cok 6 riferimento al momento dell'autorizzazione: il pubblico ministero, qualora ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per ragioni connesse alle indagini, non è tenuto a fornire in proposito alcuna motivazione, in quanto l'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. riserva alla parte "le modalità e la durata delle operazioni". 3. Il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta competenza per territorio, è infondato. Di deve ribadire che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen.,in relazione ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, rv. 237333). In coerenza con tale assunto, si è ritenuto rilevante il luogo di organizzazione del traffico e dello smercio, e non già quello di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 cit.). Immune da censure è, dunque, la decisione del Tribunale con cui si è osservato che l'associazione aveva pianta stabile a Napoli e provincia e che, seppure i sodali fossero soliti recarsi in AN per periodi più o meno lunghi per acquistare la sostanza stupefacente, da Napoli proveniva il denaro necessario per gli acquisiti, a Napoli arrivava lo stupefacente e a Napoli veniva infine smistato alle varie piazze di smercio. A fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente, nel reiterare gli stessi argomenti già dedotti davanti al Tribunale e nel ribadire che De NE, ritenuto al vertice della struttura, era stato per lungo periodo in AN da dove aveva gestito il traffico, non coglie nel segno: nell'ordinanza, invero, si dà atto che De NE anche dalla latitanza, trascorsa, in Spagna e in AN, aveva continuato a dirigere il sodalizio, in cooperazione con IO VE, AT MA e NO IN, che agivano a Napoli, ove la sostanza veniva importata e poi smistata per lo smercio. 5.AI rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al . pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Rigetti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Il Consiitl/ t sore A v, .,4I7 i Deciso il 27 I 23 ftl residente S ore Dovere