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Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/12/2023, n. 51501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51501 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL RA, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES ON, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 10 novembre 2023 dall'avv. PAOLA IL, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insite per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da ES Stilo avverso il rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura custodiale Penale Sent. Sez. 5 Num. 51501 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/11/2023 precedentemente applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento denominato "Rinascita Scott", giacché gravemente indiziato di aver preso parte, come concorrente esterno, all'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta. In base all'impostazione dell'ordinanza genetica, il prevenuto metteva a disposizione della consorteria criminale di riferimento (clan Accorinti) la professionalità e le conoscenze derivategli dall'esercizio della professione di avvocato, espletando compiti che esulavano il corretto esercizio della professione, quali l'introduzione illecita in carcere di materiale processuale e trasmissione di messaggi intimidatori su testimoni e denuncianti. 2. Con istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., la difesa sollecitava una rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riferendo di risultanze dibattimentali che comproverebbero l'estraneità del prevenuto rispetto ai fatti per cui è sottoposto alla misura cautelare. In particolare, le dichiarazioni di TE AN, del colonnello CA e di LO NA e, infine, la prova documentale a firma del Direttore della Casa Circondariale di Cosenza, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale in corso. Una pluralità di elementi che, secondo l'impostazione difensiva, sarebbero idonei, complessivamente valutati, a ridimensionare il quadro indiziario e, unitamente al decorso del tempo e al rispetto delle prescrizioni e alle condizioni di salute del prevenuto, a condurre alla revoca o alla sostituzione della misura in atto. 3. Il Tribunale di Vibo Valentia, con provvedimento del 23 marzo 2023, rigettava l'istanza, rilevando la permanenza dei presupposti del titolo cautelare, nonché l'impossibilità di valutare le argomentazioni difensive inerenti a profili di merito della vicenda in esame, essendo l'istruttoria dibattimentale ancora in corso. 4. Investito dell'appello interposto dal prevenuto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale distrettuale confermava l'ordinanza impugnata rilevando come la difesa non avesse prodotto elementi di novità suscettibili di scalfire il quadro indiziario o di mitigare le esigenze cautelari cristallizzate nell'ordinanza genetica. 5. Ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 273, 2 274, 275, 299 cod. proc. pen., con particolare riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari. Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale, nel ritenere valido il precedente quadro probatorio, non avrebbe valutato - il contenuto trascrittivo dell'elaborato peritale disposto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (del quale riporta ampi stralci di singole conversazioni), che avrebbe restituito dati probatori totalmente differenti rispetto a quelli indicati nell'ordinanza genetica;
- le dichiarazioni di AN TE, riguardanti il tema della trasmissione di messaggi intimidatori su testimoni e denuncianti e il connesso tema dei rapporti dello Stilo con personaggi di vertice dell'organizzazione criminale, non più confortate dal contenuto captativo, tanto più che lo stesso TE avrebbe chiarito di conoscere fatti illeciti ascrivibili al prevenuto solo fino all'anno 2012; - le dichiarazioni rese dal teste NT D'AN, ampiamente travisate, in ipotesi difensiva, dal Tribunale, in realtà frutto di un semplice commento nell'ambito dei rapporti professionali di un avvocato con il proprio cliente;
- le dichiarazioni rese dal colonnello CA e dal colonnello Palmieri, in realtà esaminati in relazione ad altro filone investigativo;
- le dichiarazioni rese da LO NA (che ha riferito di non conoscere di alcun rapporto tra lo Stilo e il clan Pardea) e di LE TO (che ha riferito di non conoscere alcun fatto illecito ascrivibile allo Stilo). CONSIDERATO IN DIRITTO il ricorso è inammissibile in quanto la difesa si limita a prospettare solo una diversa valutazione, peraltro parcellizzata, degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito senza considerare come nel giudizio di legittimità è precluso ogni rilettura degli elementi di fatto rispetto posti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi. Va premesso che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, il giudice, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, pur non dovendo rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione dei precedenti provvedimenti, è comunque tenuto a dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento valutando (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376). Ebbene, in linea di principio, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale celebrata nelle more dell'esecuzione della misura, possono 3 71— igli re est ore Il Prest validamente costituire un "fatto nuovo", idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della custodia in carcere. Tant'è che il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale può legittimamente fondare la richiesta di sostituzione o revoca della misura in atto (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995, Favale, Rv. 202991). Ciononostante, gi esiti dell'istruttoria dibattimentale devono valutarsi, necessariamente, nella sua interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli. E la conferma di quanto evidenziato emerge plasticamente proprio dagli esiti del giudizio sulle cui risultanze istruttorie la difesa ritiene di fondare la propria istanza e che, in ultimo, ha condotto alla condanna dello Stilo alla pena di anni quattordici di reclusione. E sotto tale profilo, è appena il caso di richiamare I consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valorizzazione della sopraggiunta condanna, non è richiesto l'esame della motivazione del provvedimento, essendo sufficiente il fatto storico della pronuncia della sentenza, attestato dalla cancelleria pur senza trasmettere copia del relativo dispositivo (in termini Sez. 3, n. 6780 del 27/1/2012, P., Rv. 251990; Sez. 6, n. 2961 del 27/9/1999, Burgio, Rv. 214533). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES ON, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 10 novembre 2023 dall'avv. PAOLA IL, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insite per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da ES Stilo avverso il rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura custodiale Penale Sent. Sez. 5 Num. 51501 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/11/2023 precedentemente applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento denominato "Rinascita Scott", giacché gravemente indiziato di aver preso parte, come concorrente esterno, all'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta. In base all'impostazione dell'ordinanza genetica, il prevenuto metteva a disposizione della consorteria criminale di riferimento (clan Accorinti) la professionalità e le conoscenze derivategli dall'esercizio della professione di avvocato, espletando compiti che esulavano il corretto esercizio della professione, quali l'introduzione illecita in carcere di materiale processuale e trasmissione di messaggi intimidatori su testimoni e denuncianti. 2. Con istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., la difesa sollecitava una rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riferendo di risultanze dibattimentali che comproverebbero l'estraneità del prevenuto rispetto ai fatti per cui è sottoposto alla misura cautelare. In particolare, le dichiarazioni di TE AN, del colonnello CA e di LO NA e, infine, la prova documentale a firma del Direttore della Casa Circondariale di Cosenza, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale in corso. Una pluralità di elementi che, secondo l'impostazione difensiva, sarebbero idonei, complessivamente valutati, a ridimensionare il quadro indiziario e, unitamente al decorso del tempo e al rispetto delle prescrizioni e alle condizioni di salute del prevenuto, a condurre alla revoca o alla sostituzione della misura in atto. 3. Il Tribunale di Vibo Valentia, con provvedimento del 23 marzo 2023, rigettava l'istanza, rilevando la permanenza dei presupposti del titolo cautelare, nonché l'impossibilità di valutare le argomentazioni difensive inerenti a profili di merito della vicenda in esame, essendo l'istruttoria dibattimentale ancora in corso. 4. Investito dell'appello interposto dal prevenuto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale distrettuale confermava l'ordinanza impugnata rilevando come la difesa non avesse prodotto elementi di novità suscettibili di scalfire il quadro indiziario o di mitigare le esigenze cautelari cristallizzate nell'ordinanza genetica. 5. Ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 273, 2 274, 275, 299 cod. proc. pen., con particolare riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari. Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale, nel ritenere valido il precedente quadro probatorio, non avrebbe valutato - il contenuto trascrittivo dell'elaborato peritale disposto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (del quale riporta ampi stralci di singole conversazioni), che avrebbe restituito dati probatori totalmente differenti rispetto a quelli indicati nell'ordinanza genetica;
- le dichiarazioni di AN TE, riguardanti il tema della trasmissione di messaggi intimidatori su testimoni e denuncianti e il connesso tema dei rapporti dello Stilo con personaggi di vertice dell'organizzazione criminale, non più confortate dal contenuto captativo, tanto più che lo stesso TE avrebbe chiarito di conoscere fatti illeciti ascrivibili al prevenuto solo fino all'anno 2012; - le dichiarazioni rese dal teste NT D'AN, ampiamente travisate, in ipotesi difensiva, dal Tribunale, in realtà frutto di un semplice commento nell'ambito dei rapporti professionali di un avvocato con il proprio cliente;
- le dichiarazioni rese dal colonnello CA e dal colonnello Palmieri, in realtà esaminati in relazione ad altro filone investigativo;
- le dichiarazioni rese da LO NA (che ha riferito di non conoscere di alcun rapporto tra lo Stilo e il clan Pardea) e di LE TO (che ha riferito di non conoscere alcun fatto illecito ascrivibile allo Stilo). CONSIDERATO IN DIRITTO il ricorso è inammissibile in quanto la difesa si limita a prospettare solo una diversa valutazione, peraltro parcellizzata, degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito senza considerare come nel giudizio di legittimità è precluso ogni rilettura degli elementi di fatto rispetto posti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi. Va premesso che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, il giudice, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, pur non dovendo rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione dei precedenti provvedimenti, è comunque tenuto a dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento valutando (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376). Ebbene, in linea di principio, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale celebrata nelle more dell'esecuzione della misura, possono 3 71— igli re est ore Il Prest validamente costituire un "fatto nuovo", idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della custodia in carcere. Tant'è che il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale può legittimamente fondare la richiesta di sostituzione o revoca della misura in atto (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995, Favale, Rv. 202991). Ciononostante, gi esiti dell'istruttoria dibattimentale devono valutarsi, necessariamente, nella sua interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli. E la conferma di quanto evidenziato emerge plasticamente proprio dagli esiti del giudizio sulle cui risultanze istruttorie la difesa ritiene di fondare la propria istanza e che, in ultimo, ha condotto alla condanna dello Stilo alla pena di anni quattordici di reclusione. E sotto tale profilo, è appena il caso di richiamare I consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valorizzazione della sopraggiunta condanna, non è richiesto l'esame della motivazione del provvedimento, essendo sufficiente il fatto storico della pronuncia della sentenza, attestato dalla cancelleria pur senza trasmettere copia del relativo dispositivo (in termini Sez. 3, n. 6780 del 27/1/2012, P., Rv. 251990; Sez. 6, n. 2961 del 27/9/1999, Burgio, Rv. 214533). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023