Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AL SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 61718 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA ALI NO83 0 3 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 0 07 IN NOME DEL POPOL LA CORT CASSAZIONE REMA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 15934/98 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 1627 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.04/06/02 Consigliere -Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 61718 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
DI- MONTE ROCCO;
intimato avverso la sentenza n. 126/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 30/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario 2407 -1- CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 15934SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 126/3/97 del 30 gennaio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per Le Puglia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Imposte Dirette di Barletta relativo ai redditi del 1985 del sig. CC Dimonte. Ad avviso dei giudici di merito l'accertamento in questione era impedito dall'avvenuto ricorso del contribuente al condono di cui agli artt. 14-19 del D. L. 69/1989 All'udienza del 22 gennaio 2002 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio cui la Avvocatura provvedeva. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che la Amministrazione non ha tempestivamente prodotto la cartolina di ritorno comprovante la notifica a mezzo posta del ricorso in cassazione. Deve quindi trovare applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata allegazione agli atti dell'avviso di ricevimento in caso di notifica del ricorso a mezzo servizio postale determina l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso stesso, quando la controparte non si sia costituita ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11860). N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 4 giugno2002. EN. 2003 MW 20 G 11. CANCELLIERE C1 Casemo Arnaldo Casano