Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace non è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché sia ritenuto idoneo dal giudice a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2012, n. 37968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37968 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 825
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 48948/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LE, N. a Bisceglie il 14.10.1980;
avverso la sentenza del 20.9.2011 del Tribunale di Trani, sez. dist.Di Molfetta (nr. R.g. 11/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1- Con sentenza del 13/l/2011 il Giudice di Pace di Molfetta condannava UC CH per il delitto di lesioni colpose gravi In danno di ME Leonardo. All'imputato veniva addebitato che, alla guida di un'auto, percorrendo la strada diretta al centro di - Molfetta, uscendo da una colonna d'auto, aveva svoltato a sinistra senza dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla opposta carreggiata, in tal modo determinando lo scontro della fiancata destra della sua auto con il motociclo condotto dal ME che nell'incidente riportava lesioni gravi comportati, tra l'altro, la perdita della funzione della deambulazione ed impotenza coeundi (acc. in Molfetta il 21/10/2005). All'imputato veniva irrogata la pena di Euro 258 di multa, concesse le attenuanti generiche;
veniva inoltre condannato al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio.
2. Con sentenza del 20/9/2011 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, in sede di appello, confermava la pronuncia di condanna, ma riconosceva un concorso di colpa della vittima, quantificato nel 30%, in ragione dell'elevata velocità da questi tenuta al momento dell'incidente (circa 80 km/h), conseguentemente limitando l'entità del risarcimento del danno alla misura del 70% di quello patito. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'appello della parte civile che aveva lamentato la omessa liquidazione della provvisionale, considerando che la somma di Euro 1.000.000 già corrisposta dalla Compagnia Assicuratrice dell'imputato, soddisfava l'esigenza di un anticipo della liquidazione del danno.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
3.1. il difetto di motivazione laddove la corte di merito non aveva rilevato la inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva omesso di indicare l'alta velocità a cui viaggiava;
inoltre non era stata valorizzata la dichiarazione del teste ZA, il quale aveva riferito che l'imputato, prima di svoltare a sinistra, non aveva superato una colonna di auto;
3.2. il difetto di motivazione in ordine alla inesigibilità della condotta del UC, che aveva potuto accorgersi del sopraggiungere della moto solo pochi attimi prima dell'impatto;
3.3. l'erronea applicazione della pena ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della operatività della causa di estinzione del reato costituita dalla condotta riparatoria. Nel caso di specie, l'entità del risarcimento liquidato è superiore alla probabile entità del danno realmente patito, a fronte di riscontrati postumi invalidanti del 87%.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Ha osservato il Tribunale, quanto alla responsabilità dell'imputato, che la prova della imprudente manovra di svolta a sinistra emergeva dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla perizia tecnica svolta, da cui emergeva che le tracce di frenata lasciate sull'asfalto e la localizzazione dei danni ai mezzi, univocamente conducevano ad avallare la ricostruzione del sinistro offerta dalla vittima. Lo stesso teste ZA, sceso poco prima del fatto dal veicolo dell'imputato, aveva riferito che il UC era intenzionato a proseguire la marcia per poi svoltare a sinistra. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha rilevato che l'imputato ebbe ad effettuare la svolta senza adeguatamente ispezionare la strada e valutare di potere in sicurezza effettuare la manovra, in tal modo violando l'art. 154 C.d.S..
Inoltre il sopraggiungere della motocicletta era percepibile, considerato che la strada teatro del sinistro era rettilinea. Ne consegue da quanto detto che le censure mosse dalla difesa alla sentenza su tali punti, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Quanto alla lamentata violazione di legge, per non avere il giudice di merito dichiarato la estinzione del reato per condotta riparatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, va ricordato che tale norma consente al giudice di pace di pronunciare sentenza di estinzione del reato "se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".
Questa Corte ha avuto modo di precisare che "Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace ... non è necessario che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, assumendo rilevanza anche il risarcimento integrale effettuato dalla compagnia con la quale quest'ultimo si era assicurato" (Cass. 4, sent. 41043 dei 3.11.2008 (ud. 24.9.2008) rv. 241328). Nel caso di specie, pertanto, non era ostativa al riconoscimento della causa estintiva, la circostanza che l'erogazione del risarcimento sia avvenuta ad opera della Compagnia assicuratrice dell'auto del Lucifero.
Ciò detto, il Tribunale ha negato il beneficio rimarcando:
- la grave irregolarità di comportamento dell'imputato nella manovra di svolta;
- la gravità ed inaccettabilità dell'imprudenza commessa dal Lucifero;
- la gravità delle lesioni patite dalla vittima, con perdita della funzione deambulatoria.
Tali circostanze, rendevano il parziale, sebbene rilevante, risarcimento erogato inidoneo a determinare il meccanismo estintivo del reato, nel rispetto di esigenze di riprovazione sociale e di prevenzione di fenomeni recidivanti di tale gravità. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, appare congrua allorquando rileva che le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione non sono implicitamente soddisfatte con il risarcimento del danno, in ragione della particolare gravità della condotta e degli esiti dell'incidente.
La non manifesta infondatezza della motivazione non consente di rilevare alcun vizio della pronuncia.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012