CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'AM RM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 20/10/2022 dai Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi Ilnammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/10/2022, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame da D'AM RM, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere, in data 28/09/2022, in relazione ai delitti di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a lui ascritti in concorso ai capi 25) e 27) della rubrica. Ricorre per cassazione il D'AM, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'identificazione, nel ricorrente, dell'autore Penale Sent. Sez. 3 Num. 9225 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 20/01/2023 dei reati contestati. Si censura la motivazione dell'ordinanza che, sul punto, aveva superato i rilievi difensivi richiamando, nel primo caso, un'informativa in data 08/07/2020 che non conteneva alcun riferimento ad attività investigative svolte nei confronti del ricorrente in quel giorno (in cui sarebbe avvenuto l'episodio di cui al capo 25), ma solo ad un controllo stradale effettuato in data 07/08/2020. Si censura inoltre il tenore meramente probabilistico della motivazione relativa al tempo di percorrenza necessario per il tragitto tra i comuni di Mugnano e Scampia, e l'inconsistenza dei richiami alla riservatezza contenuti nell'ordinanza. Quanto al secondo episodio, si osserva che era stata monitorata l'autovettura in uso al D'AM, senza che questi venisse fermato (a differenza del soggetto che lo seguiva, identificato in DI ED IO, tratto in arresto per il possesso di 100 gr. di cocaina). Si censura quindi la motivazione dell'ordinanza che addirittura aveva trasferito sulla difesa l'onere di provare che la condotta fosse ascrivibile a soggetti diversi dal ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere parcellizzato e comunque manifestamente infondato delle censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle doglianze difensive, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dal Tribunale - in piena sintonia con il giudice emittente la misura - in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3. Come già accennato, la difesa del D'AM ha inteso contestare la gravità indiziaria per i capi 25) e 27) - relativi a plurime cessioni di considerevoli 2 quantitativi di cocaina a DI ME ZO e DI ME IO, i quali a loro volta la smistavano nel circuito della vendita al minuto nel territorio di Mondragone (per tale inquadramento complessivo, v. anche pag. 22 seg. dell'ordinanza applicativa) - unicamente sotto il profilo della identificazione, nel ricorrente, dell'utilizzatore delle due diverse utenze telefoniche, delle quali egli si avvaleva per entrare in contatto con i DI ME, concludendo con cadenza all'incirca settimanale - appunto attraverso le conversazioni ed i messaggi sms, di contenuto inequivoco e comunque non contestato in questa sede - gli accordi per le cessioni oggetto dei due capi di accusa. La duplicità delle utenze è giustificata dal fatto che il fornitore di droga identificato nell'odierno ricorrente, allarmato dall'arresto di DI ME ZO in data 09/07/2020 (perché trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina e della somma contante di Euro 73.000), aveva sostituito l'utenza 3511809377 - fino a quel momento adoperata per le cessioni di cui al capo 25) - con l'utenza 3510394937, avvisando di tale modifica i propri interlocutori: attraverso tale nuova utenza, era stata organizzata una ulteriore cessione ai DI ME in data 23/07/2020 (alla quale si riferisce il capo 27: cfr. sul punto pag. 3 dell'ordinanza impugnata, pag. 203 seg. dell'ordinanza applicativa della misura). 3.1. Con specifico riguardo all'identificazione del D'AM, il Tribunale (pag. 4) ha richiamato le operazioni di polizia che avevano consentito tale conclusion€ raggiuntthcon riferimento ad entrambe le due utenze sopra indicate. In relazione alla prima (3511809377), il Tribunale ha fatto riferimento al servizio di osservazione organizzato in data 08/07/2010, dopo che l'utilizzatore del numero, ancora sconosciuto, si era accordato telefonicamente con DI GU UA (altro soggetto intercettato) per recarsi a casa di quest'ultimo a Mugnano: in effetti, gli operanti videro sopraggiungere una Fiat ND in uso alla famiglia D'AM, il cui conducente entrò nell'abitazione del DI GU (a bordo di quell'auto, proprio D'AM RM era stato più volte controllato, l'ultima il giorno precedente ovvero il 07/07/2020). Poco dopo l'incontro con il DI GU, la ND venne fermata nei pressi della rotonda di Scampia dagli operanti, che identificarono nell'odierno ricorrente la persona alla guida. In relazione alla seconda, il Tribunale ha ritenuto di identificare il D'AM in base al fatto che, per la cessione del 23/07/2020, l'utilizzatore del numero 3510394937 si era reso disponibile a scortare il DI ME nel viaggio di ritorno dopo la cessione: il servizio di o.c.p., organizzato anche in questo caso, aveva consentito di verificare che l'auto con funzioni di staffetta era proprio la stessa Fiat ND sulla quale, il precedente giorno 8, era stato sottoposto a controllo l'odierno ricorrente (cfr. pag. 4 dell'ordinanza, in cui si precisa che il ID'AM, accortosi della presenza degli operanti, suggerì al DI ME di non seguirlo più e di disfarsi del cellulare e della droga, condotte poi effettivamente cadute nella diretta percezione degli operanti). r. 3 3.2. Come già accennato nella sintesi dell'esposizione dei motivi di ricorso, la difesa ha censurato tali valutazioni, da un lato lamentando un difetto di adeguata documentazione delle operazioni di controllo stradale che, secondo l'accusa, avevano condotto all'identificazione del D'AM a bordo della Fiat ND (anche per la prospettata impossibilità di raggiungere il luogo del controllo dall'abitazione del DI GU nel tempo indicato); d'altro lato, con riferimento all'episodio del 23/07/2020, la difesa ha inteso sottolineare criticamente il fatto che, ad essere fermato e tratto in arresto, era stato il solo DI ME, ma non anche il conducente dell'altra vettura. Al riguardo, va evidenziato il carattere reiterativo delle censure rispetto a quanto già prospettato e motivatamente disatteso dal Tribunale, e comunque la stretta attinenza dei rilievi difensivi al merito delle valutazioni operate dal Collegio napoletano in ordine agli elementi acquisiti. Valutazioni che, nell'ordinanza, sono state motivate facendo leva, da un lato, sul fatto che tutte le operazioni che avevano condotto ad identificare il D'AM a bordo della ND erano compendiate in una specifica informativa della cui veridicità non vi era motivo di dubitare, anche perché evidenti esigenze di riservatezza correlate alle indagini in corso ben potevano avere giustificato la mancata verbalizzazione di quel controllo e la mancata documentazione delle comunicazioni interne aghi organi di P.G. (né poteva escludersi che, in assenza di traffico, il tragitto dall'abitazione del DI GU al luogo del controllo potesse essere stato compiuto nell'arco temporale indicato in atti). D'altro lato, con riferimento all'episodio del 23/07/2020, è stato posto l'accento sul fatto che il soggetto a bordo della ND aveva scambiato messaggi sms con il DI ME con modalità analoghe a quelle riscontrate nelle precedenti settimane (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta, all'evidenza, di un compendio motivazionale senz'altro idoneo a comunicare le ragioni giustificative della decisione adottata, e che appare immune da illogicità o contraddittorietà denunciabili in questa sede. Invero, quanto al primo "segmento identificativo", non può che convenirsi sulla inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui l'informativa espressamente e specificamente richiamata dal Tribunale conterrebbe dati non rispondenti al vero (v. del resto le conformi valutazioni contenute svolte a pag. 202 dell'ordinanza applicativa della misura). In ordine poi all'identificazione nel D'AM anche dell'utilizzatore della seconda utenza, è appena il caso di porre in rilievo che a tali conclusioni si è pervenuti non solo valorizzando la presenza, anche sulla scena del 23/07/2020, della medesima Fiat ND alla cui guida il ricorrente era stato controllato il precedente giorno 8, ma anche constatando che il conducente della ND disponeva di quella "nuova" utenza, utilizzata sia per concordare la nuova fornitura con il DI ME, sia per concordare la condotta da tenere una volta scoperta la presenza degli operanti (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata, pag. 203 seg. del provvedimento applicativo della misura). 4 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consiglie 1,éstensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi Ilnammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/10/2022, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame da D'AM RM, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere, in data 28/09/2022, in relazione ai delitti di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a lui ascritti in concorso ai capi 25) e 27) della rubrica. Ricorre per cassazione il D'AM, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'identificazione, nel ricorrente, dell'autore Penale Sent. Sez. 3 Num. 9225 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 20/01/2023 dei reati contestati. Si censura la motivazione dell'ordinanza che, sul punto, aveva superato i rilievi difensivi richiamando, nel primo caso, un'informativa in data 08/07/2020 che non conteneva alcun riferimento ad attività investigative svolte nei confronti del ricorrente in quel giorno (in cui sarebbe avvenuto l'episodio di cui al capo 25), ma solo ad un controllo stradale effettuato in data 07/08/2020. Si censura inoltre il tenore meramente probabilistico della motivazione relativa al tempo di percorrenza necessario per il tragitto tra i comuni di Mugnano e Scampia, e l'inconsistenza dei richiami alla riservatezza contenuti nell'ordinanza. Quanto al secondo episodio, si osserva che era stata monitorata l'autovettura in uso al D'AM, senza che questi venisse fermato (a differenza del soggetto che lo seguiva, identificato in DI ED IO, tratto in arresto per il possesso di 100 gr. di cocaina). Si censura quindi la motivazione dell'ordinanza che addirittura aveva trasferito sulla difesa l'onere di provare che la condotta fosse ascrivibile a soggetti diversi dal ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere parcellizzato e comunque manifestamente infondato delle censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle doglianze difensive, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dal Tribunale - in piena sintonia con il giudice emittente la misura - in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3. Come già accennato, la difesa del D'AM ha inteso contestare la gravità indiziaria per i capi 25) e 27) - relativi a plurime cessioni di considerevoli 2 quantitativi di cocaina a DI ME ZO e DI ME IO, i quali a loro volta la smistavano nel circuito della vendita al minuto nel territorio di Mondragone (per tale inquadramento complessivo, v. anche pag. 22 seg. dell'ordinanza applicativa) - unicamente sotto il profilo della identificazione, nel ricorrente, dell'utilizzatore delle due diverse utenze telefoniche, delle quali egli si avvaleva per entrare in contatto con i DI ME, concludendo con cadenza all'incirca settimanale - appunto attraverso le conversazioni ed i messaggi sms, di contenuto inequivoco e comunque non contestato in questa sede - gli accordi per le cessioni oggetto dei due capi di accusa. La duplicità delle utenze è giustificata dal fatto che il fornitore di droga identificato nell'odierno ricorrente, allarmato dall'arresto di DI ME ZO in data 09/07/2020 (perché trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina e della somma contante di Euro 73.000), aveva sostituito l'utenza 3511809377 - fino a quel momento adoperata per le cessioni di cui al capo 25) - con l'utenza 3510394937, avvisando di tale modifica i propri interlocutori: attraverso tale nuova utenza, era stata organizzata una ulteriore cessione ai DI ME in data 23/07/2020 (alla quale si riferisce il capo 27: cfr. sul punto pag. 3 dell'ordinanza impugnata, pag. 203 seg. dell'ordinanza applicativa della misura). 3.1. Con specifico riguardo all'identificazione del D'AM, il Tribunale (pag. 4) ha richiamato le operazioni di polizia che avevano consentito tale conclusion€ raggiuntthcon riferimento ad entrambe le due utenze sopra indicate. In relazione alla prima (3511809377), il Tribunale ha fatto riferimento al servizio di osservazione organizzato in data 08/07/2010, dopo che l'utilizzatore del numero, ancora sconosciuto, si era accordato telefonicamente con DI GU UA (altro soggetto intercettato) per recarsi a casa di quest'ultimo a Mugnano: in effetti, gli operanti videro sopraggiungere una Fiat ND in uso alla famiglia D'AM, il cui conducente entrò nell'abitazione del DI GU (a bordo di quell'auto, proprio D'AM RM era stato più volte controllato, l'ultima il giorno precedente ovvero il 07/07/2020). Poco dopo l'incontro con il DI GU, la ND venne fermata nei pressi della rotonda di Scampia dagli operanti, che identificarono nell'odierno ricorrente la persona alla guida. In relazione alla seconda, il Tribunale ha ritenuto di identificare il D'AM in base al fatto che, per la cessione del 23/07/2020, l'utilizzatore del numero 3510394937 si era reso disponibile a scortare il DI ME nel viaggio di ritorno dopo la cessione: il servizio di o.c.p., organizzato anche in questo caso, aveva consentito di verificare che l'auto con funzioni di staffetta era proprio la stessa Fiat ND sulla quale, il precedente giorno 8, era stato sottoposto a controllo l'odierno ricorrente (cfr. pag. 4 dell'ordinanza, in cui si precisa che il ID'AM, accortosi della presenza degli operanti, suggerì al DI ME di non seguirlo più e di disfarsi del cellulare e della droga, condotte poi effettivamente cadute nella diretta percezione degli operanti). r. 3 3.2. Come già accennato nella sintesi dell'esposizione dei motivi di ricorso, la difesa ha censurato tali valutazioni, da un lato lamentando un difetto di adeguata documentazione delle operazioni di controllo stradale che, secondo l'accusa, avevano condotto all'identificazione del D'AM a bordo della Fiat ND (anche per la prospettata impossibilità di raggiungere il luogo del controllo dall'abitazione del DI GU nel tempo indicato); d'altro lato, con riferimento all'episodio del 23/07/2020, la difesa ha inteso sottolineare criticamente il fatto che, ad essere fermato e tratto in arresto, era stato il solo DI ME, ma non anche il conducente dell'altra vettura. Al riguardo, va evidenziato il carattere reiterativo delle censure rispetto a quanto già prospettato e motivatamente disatteso dal Tribunale, e comunque la stretta attinenza dei rilievi difensivi al merito delle valutazioni operate dal Collegio napoletano in ordine agli elementi acquisiti. Valutazioni che, nell'ordinanza, sono state motivate facendo leva, da un lato, sul fatto che tutte le operazioni che avevano condotto ad identificare il D'AM a bordo della ND erano compendiate in una specifica informativa della cui veridicità non vi era motivo di dubitare, anche perché evidenti esigenze di riservatezza correlate alle indagini in corso ben potevano avere giustificato la mancata verbalizzazione di quel controllo e la mancata documentazione delle comunicazioni interne aghi organi di P.G. (né poteva escludersi che, in assenza di traffico, il tragitto dall'abitazione del DI GU al luogo del controllo potesse essere stato compiuto nell'arco temporale indicato in atti). D'altro lato, con riferimento all'episodio del 23/07/2020, è stato posto l'accento sul fatto che il soggetto a bordo della ND aveva scambiato messaggi sms con il DI ME con modalità analoghe a quelle riscontrate nelle precedenti settimane (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta, all'evidenza, di un compendio motivazionale senz'altro idoneo a comunicare le ragioni giustificative della decisione adottata, e che appare immune da illogicità o contraddittorietà denunciabili in questa sede. Invero, quanto al primo "segmento identificativo", non può che convenirsi sulla inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui l'informativa espressamente e specificamente richiamata dal Tribunale conterrebbe dati non rispondenti al vero (v. del resto le conformi valutazioni contenute svolte a pag. 202 dell'ordinanza applicativa della misura). In ordine poi all'identificazione nel D'AM anche dell'utilizzatore della seconda utenza, è appena il caso di porre in rilievo che a tali conclusioni si è pervenuti non solo valorizzando la presenza, anche sulla scena del 23/07/2020, della medesima Fiat ND alla cui guida il ricorrente era stato controllato il precedente giorno 8, ma anche constatando che il conducente della ND disponeva di quella "nuova" utenza, utilizzata sia per concordare la nuova fornitura con il DI ME, sia per concordare la condotta da tenere una volta scoperta la presenza degli operanti (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata, pag. 203 seg. del provvedimento applicativo della misura). 4 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consiglie 1,éstensore Il Presidente