Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37849 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
OL LE EB IO
BE CC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37849/2025 Roma, li, 20/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1226/2025 UP 29/10/2025
DE TO
- Relatore -
LL IE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 20804/2025
sul ricorso proposto da
FF EN FO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DE TO;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell'avvocato Salvatore Rosania, difensore della parte civile PA IA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, che sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato EN FO FF per il reato di cui all'art. 570 cod. pen.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 597 e 601 cod. proc. pen. per omessa notificazione al difensore domiciliatario, avvocato Mattia Giammarino, del decreto di citazione in appello. Il difensore ha, in particolare, dedotto che: a) dopo il deposito dell'atto di appello, e segnatamente il 7 luglio 2023, è stata depositata la nomina dell'avvocato Mattia Giammarino come difensore di fiducia e domiciliatario, con revoca di ogni precedente nomina. Nonostante ciò, il decreto di citazione in appello è stato notificato al precedente difensore, avvocato Rocco Bruno;
b) all'udienza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello ha disposto un rinvio *per la notifica al nuovo difensore al nuovo domicilio dichiarato, in virtù di nuova nomina pervenuta». La cancelleria, però, ha notificato al nuovo difensore il solo verbale di udienza e non il decreto di citazione a giudizio;
c) con PEC del 26 aprile 2024 il difensore ha eccepito la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio;
d) l'udienza camerale del 3 maggio 2024 è stata celebrata senza la presenza delle parti ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 e il dispositivo della sentenza è stato notificato al precedente difensore.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto il difensore è casualmente venuto a conoscenza, solo il 5 novembre 2024, della sentenza emessa, per essere stato il relativo dispositivo notificato al precedente difensore.
3. Nella memoria di replica la parte civile ha rilevato che la nomina del difensore di fiducia, avv. Mattia Giammarino, è stata depositata all'indirizzo PEC registrogenerale.penale.ca.napoli@giustiziacert.it e non a quello previsto dal per il deposito degli atti penali relativi ai procedimenti pendenti dinanzi alla IV Sezione penale Corte di appello di Napoli (depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it). Pertanto, correttamente notificazione del decreto di citazione a giudizio sarebbe stata effettuata presso l'avvocato Rocco Bruno.
della
la
Essendo regolare la notifica del decreto di citazione, la cancelleria ha provveduto a notificare al nuovo difensore, una volta appresa la sua esistenza, il solo verbale di udienza, al fine di renderlo edotto della data del rinvio. Quanto all'omessa notifica del dispositivo della sentenza, il difensore della parte civile ha rilevato che essa non incide sulla validità della decisione, ma si riverbera soltanto sul termine per proporre impugnazione.
2
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'art. 87-bis, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che «per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44»; detto deposito deve essere effettuato *presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».
2. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, emerge che: dopo la proposizione dell'appello, il 7 luglio 2023 è stata depositata la nomina di nuovo difensore di fiducia, nella persona dell'avvocato Mattia Giammarino, anche domiciliatario. Tale atto è stato inviato via PEC a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'Ufficio destinatario dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (ossia all'indirizzo registrogenerale.penale.ca.napoli@giustiziacert.it., depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it);
in
luogo
di
- il decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del 6 ottobre 2023 è stato notificato il giorno 20 luglio a mezzo PEC al difensore Bruno Rocco;
- all'udienza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello, avvedutasi della nomina di un nuovo difensore, nonostante il relativo atto fosse stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello prescritto, ha disposto effettuarsi nuova notifica;
- l'11 ottobre 2023 la cancelleria ha notificato al nuovo difensore, avvocato Giammarino, il verbale di udienza contenente il rinvio;
- il successivo 15 marzo 2024 è stato, infine, notificato al medesimo avvocato Giammarino il decreto di citazione a giudizio;
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
- il 3 maggio 2024 è stato celebrato il giudizio in appello senza la partecipazione delle parti. Erroneamente, nel verbale, è stato indicato il precedente difensore, cui è stato anche notificato il dispositivo della sentenza. Da ciò consegue che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, in quanto il nuovo difensore ha avuto la notificazione tanto del decreto di citazione a giudizio quanto del verbale di udienza contenente il rinvio.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa notificazione del relativo dispositivo al nuovo difensore di fiducia. L'art. 23-bis, comma 3, del d. I. n. 137/2020 prevede che, nel caso in cui il processo sia celebrato con rito cartolare, il dispositivo della sentenza è <<comunicato alle parti». Tale omissione non determina, come sostenuto dalla difesa, la nullità della sentenza, ma, pur costituendo un'irregolarità, può incidere unicamente sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PA IA che vengono liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PA IA che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/10/2025
Il Consigliere estensore DE TO
Il Presidente
OL LE
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
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Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 29/10/2025
Il Presidente
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8