Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 44495
CASS
Sentenza 17 settembre 2004

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In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del g.i.p. per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata della perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401, comma quinto, cod. proc. pen., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 44495
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44495
    Data del deposito : 17 settembre 2004

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