Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del g.i.p. per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata della perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401, comma quinto, cod. proc. pen., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 44495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44495 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 17/09/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1478
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 003499/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VOLPE VITO;
avverso ORDINANZA del 26/11/2003 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 9.12.2003 VOLPE Vito, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26.11.2003 del GIP del Tribunale di La Spezia, il quale, dopo avere proceduto all'espletamento di perizia collegiale nel procedimento penale a carico del ricorrente con le forme dell'incidente probatorio, ha rigettato l'istanza di esame dei periti, ritenendo che tale incombente dovesse essere eseguito nel corso del dibattimento. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, essendo abnorme il provvedimento del GIP, il quale aveva negato il diritto al contraddittorio delle parti ed aveva violato l'art. 227 c.p.p., nella parte in cui prevede che il parere richiesto al perito debba essere raccolto a verbale, nonché l'art. 401, 5 comma, il quale dispone che anche nell'incidente probatorio "le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento".
Il ricorso è infondato e va rigettato, in quanto il provvedimento del GIP non solo non è abnorme, ma tiene conto della peculiarità della procedura che disciplina l'incidente probatorio. Va premesso che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme. Infetti, con la sentenza n. 10819 del 7.7.1994, è stata ritenuta la nullità dell'incidente probatorio avente ad oggetto l'espletamento di una perizia, qualora il GIP si fosse limitato a disporre il deposito di relazione scritta, senza rinviare ad altra udienza per l'audizione del perito, pur precisando che la nullità dovesse essere rilevata prima dell'esaurirsi della fase delle indagini preliminari.
Con altra sentenza n. 6808 del 15.12.1998 il giudice di legittimità ha ritenuto che "in tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del GIP per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata della perizia in sede incidentale, non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme dell'assunzione delle prove stabilite dall'art. 401, 5 comma, c.p.p., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase".
A tale più recente orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di aderire, ritenendosi l'assenza di qualsiasi violazione del principio del contraddittorio che ben potrà essere espletato nella sua completezza nella eventuale fase del dibattimento. A parte la valutazione che nessuna nullità è disposta in relazione all'art. 401, 5 comma, c.p.p. (per cui, in ogni caso, opererebbe il principio di tassatività delle nullità previsto dall'art. 177 c.p.p.), è evidente che il rinvio alle norme previste per il dibattimento deve intendersi contenuto nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede e, certamente, le esigenze di speditezza proprie della fase preliminare consentono di ritenere che l'espletamento della prova o della perizia, pur utilizzabili in dibattimento, sia limitato alle ragioni di urgenza previste dall'art. 392 c.p.p.. Tale norma, al 1 comma lett. f), che l'espletamento di una perizia con le forme dell'incidente probatorio è limitato ai casi in cui "la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo, il cui stato è soggetto a modifica non evitabile".
Ne consegue che l'esame orale del perito, normalmente previsto per il dibattimento, qualora una delle parti intenda citarlo a norma dell'art. 468 c.p.p., non contiene quei requisiti di urgenza e di indifferibilità che sono ben descritti nell'art. 392, 1 comma, lett. f), c.p.p.. In ordine, poi, alla violazione dell'art. 227 c.p.p., il ricorrente ha richiamato l'espressione contenuta nel 1 comma, che riguarda esclusivamente il caso in cui il perito, anziché depositare relazione scritta, come avviene nella maggior parte dei casi, risponde a verbale ai quesiti propostigli dal giudice, ed è pertanto situazione processuale diversa da quella in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004