Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione del detenuto che abbia presentato il relativo atto alla direzione dell'istituto di pena in busta chiusa e, quindi, come tale, privo del requisito della autenticazione prescritto dal combinato disposto degli articoli 583 e 591 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto del 8/4/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosiani SENTENZA
2. " Francesco Trifone N. 1225
3. " Antonino Assennato REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo N. 36113/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da SB MB, nato a [...] il giorno 18/8/1941
Avverso il decreto della Corte d'appello di Milano in data 15/7/1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto del 30/1/1998 il Tribunale di Milano applicava ad MB SB la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di quattro anni.
Sulla impugnazione dello SB la Corte di appello di Milano, con decreto deliberato il 15/7/1998 e depositato il 1^ Agosto 1998, riduceva ad annoi tre la durata della misura, per la quale gli elementi di attuale pericolosità sociale del proposto ravvisava nel numero e nella crescente gravità dei precedenti penali dello steso, in ragione di undici condanne, da lievi reati a delitti di ben maggiore allarme sociale, quali quelli in tema di armi e di stupefacenti;
nell'elevato tenore di vita in assenza di qualsivoglia attività lavorativa;
nelle frequentazioni con noti pregiudicati, siccome era risultato dai controlli svolti dai carabinieri;
nella recente condanna, con sentenza del 16/10/1996 della stessa Corte di appello milanese, per il delitto di detenzione illecita di droga;
nella alta probabilità di commissione di ulteriori e gravi reati, ma avendo la carcerazione già subita ed ancora in corso per nulla influito positivamente sulla personalità.
Avverso il decreto ha proposto personale ricorso per cassazione, con atto in busta chiusa depositata ex art. 123 c.p.p., MB SB, il quale deduce il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento per il fatto che l'indagine svolta dal giudice di merito non aveva valore di attualità, siccome riferita all'anno 1995, quando già egli ha detenuto, e che dalla detenzione medesima non poteva desumersi, per ciò solo, una sua personalità dedita al crimine.
La impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di lire un milione a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, così determinata in modo equo e proporzionato alle modalità del caso concreto.
Premesso, infatti, che la dichiarazione di impugnazione è stata depositata in busta chiusa, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., nella casa circondariale di S. Vittore in Milano, ove lo SB trovatasi detenuto e, quindi, così trasmessa in plico chiuso, secondo dichiarazione dell'interessato, osserva questa Suprema Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione del detenuto che abbia presentato il relativo atto alla direzione dell'istituto di pena in busta chiusa, in quanto esso, come tale, è privo del requisito della autenticazione prescritto dal combinato disposto dagli artt.583 e 591 c.p.p. (ex plurimis: Cass. pen., Sez. I, 5 giugno 1995, n. 2757,ric.
Giovannoni, m. CED 201.466).
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire 1.000.000 (unmilione) alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999