Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Mazza e Manuela Sanvido, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dip. per la Mobilità Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e del-la Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027362 del 28 ottobre 2022, inviata a AF S.p.A. avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – ribasso applicabile” e dei relativi allegati, per quanto occorrente, tra cui:
1.1. la circolare dell'Ente Nazionale per le Strade – Direzione Generale Autostrade e Trafori, 15 novembre 2000, n. 5442;
1.2. la circolare ANAS S.p.A. – Direzione Centrale Autostrade e Trafori, 24 settembre 2004, n. 7966;
1.3. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 14 settembre 2011, n. CDC-0124667;
1.4. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 8 febbraio 2012, n. CDC-017613;
2. per quanto di ragione, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REG.DECRETI.R.0000123 del 24 novembre 2022, comunicato con nota n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIA-LE.U.0029733 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto: “Altri interventi di adeguamento alla direttiva gallerie 2004/54/CE D.Lgs. 264/2006. Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – Perizia di Variante”;
3. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da questa ricorrente, segnatamente della relazione istruttoria di cui alla nota n. 29056 del 17.11.2022, non nota alla ricorrente, della competente Divisione della DGVCA del MIT e menzionata nel decreto impugnato ai fini della regolazione dei rapporti convenzionali, e, occorrendo, della relazione istruttoria n. 4525 del 30.11.2016, redatta dall'U.T. ministeriale di Genova, pure menzionata nel decreto impugnato e non nota alla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.A. il 12/5/2023 :
per l'annullamento,
1. del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e del-la Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027362 del 28 ottobre 2022 (doc. 12), inviata a AF S.p.A. avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – ribasso applicabile” e dei relativi al-legati, per quanto occorrente, tra cui:
1.1. la circolare dell'Ente Nazionale per le Strade – Direzione Generale Autostrade e Trafori, 15 novembre 2000, n. 5442;
1.2. la circolare ANAS S.p.A. – Direzione Centrale Autostrade e Trafori, 24 settembre 2004, n. 7966;
1.3. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 14 settembre 2011, n. CDC-0124667;
1.4. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 8 febbraio 2012, n. CDC-017613;
2. per quanto di ragione, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REG.DECRETI.R.0000123 del 24 novembre 2022, comunicato con nota n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIA-LE.U.0029733 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto: “ Altri interventi di adeguamento alla direttiva gallerie 2004/54/CE D.Lgs. 264/2006. Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – Perizia di Variante ”;
3. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da questa ricorrente, segnatamente della relazione istruttoria di cui alla nota n. 29056 del 17.11.2022, non nota alla ricorrente, della competente Divisione della DGVCA del MIT e menzionata nel decreto impugnato ai fini della regolazione dei rapporti convenzionali, e, occorrendo, della relazione istruttoria n. 4525 del 30.11.2016, redatta dall'U.T. ministeriale di Genova, pure menzionata nel decreto impugnato e non nota alla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. FE US SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- AF è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per “ la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A32 Torino – Bardonecchia, nonché di tutti gli interventi già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio della convenzione stipulata con l’ANAS in data 28 gennaio 2003 ”, secondo quanto previsto, anche nel dettaglio, dalla c.d. Convenzione Unica 22.12.2009;
- la Convenzione Unica, che ha sostituito la precedente convenzione novativa del 1999, è stata introdotta dal D.L. 262 del 3.10.2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, che, ai sensi dell’art. 2 del citato D.L., le ha attribuito 5 carattere novativo e ricognitivo: “ in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle con cessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione mede sima, successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero della revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi ”;
- nell’esercizio della Concessione, per la realizzazione delle opere costituenti nuovi investimenti, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie la ricorrente procede con l’affidamento di lavori infragruppo o a terzi;
allorché si determini all’affidamento a terzi, la ricorrente agisce come ente aggiudicatore, selezionando l’affidatario con procedura ad evidenza pubblica; laddove, invece, la ricorrente proceda all’affidamento a propria impresa controllata o collegata (c.d. affidamento infragruppo), l’importo contrattuale viene determinato secondo quanto stabilito dall’art. 29.4 della Convenzione, a norma del quale: “ Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio i lavori, inclusi quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi direttamente alle società collegate (…), il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezziario Anas, con applicazione della media dei ribassi per i lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mei dal concessionario e dal Concedente ”;
- con lettera prot. 8251 del 27.06.2011, cui faceva seguito il contratto d’appalto prot. 11856 del 4.10.2011, AF affidava alle proprie controllate al 100% SITALFA S.p.A. e TECNO AF S.p.A. in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese “ le prestazioni e la somministrazione di tutte le forniture occorrenti per dare compiute, in ogni loro parte, le opere riguardanti la realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all’interno della galleria Giaglione dell’auto strada A32 Torino-Bardonecchia ”; il contratto sarebbe durato n. 566 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna, per la categoria prevalente OG3, cat. V;
- per determinare l’entità del corrispettivo del predetto contratto a norma del cit. art. 29.4 della Convenzione, con nota 14.1.2011, n. 509 AF aveva rivolto richiesta ai compartimenti ANAS delle regioni di competenza e limitrofe (Torino, Milano, Genova e Bologna), “ di poter conoscere i ribassi risultanti dalle procedure di pubblico incanto e/o licitazione privata esperite nel 2° semestre dell’anno 2010 (…) con l’elenco completo dei lavori (e non le medie risultanti) per i quali sia indicata, oltre all’oggetto, all’importo e al ribasso, anche la categoria di lavoro prevalente ”; seguivano, inoltre, le note del 19.07.2011, n. 9139 con la comunicazione periodica degli affidamenti infragruppo, del 22.12.2011, n. 15418, con una scheda riepilogativa per ogni singolo lavoro affidato infragruppo, con indicazione dell’oggetto del contratto, delle categorie di lavoro e relativi importi e con evidenza della categoria prevalente;
- a tale ultima nota ANAS, con nota 8.02.2012, n. 17613 replicava avanzando il dubbio che i criteri adottati in genere per gli affidamenti infragruppo non rispettassero l’art. 29.4. della Convenzione, in quanto aventi riguardo ai ribassi medi degli anni 2008 e 2009, quindi fuori dal periodo di riferimento previsto dalla predetta disposizione; e dopo 10 anni, precisamente con nota 13.10.2022, n. 25687, avente ad oggetto: “ Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all’interno della galleria Giaglione – Ribasso applicabile ” il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili chiedeva nuovamente a AF di dare evidenza della modalità di calcolo adottata per la determinazione del ribasso applicabile ai lavori in argomento, invitandola a trasmettere la tabella di calcolo del ribasso individuato e a fornire evidenza del rispetto dell’art. 29.4 della convenzione e delle relative disposizioni attuative;
- con nota n. 18832 del 19.10.2022, AF dava riscontro a tale richiesta, trasmettendo in allegato la tabella excel recante le medie dei vari ribassi, ricavate semestre per semestre per ciascuna categoria dei lavori;
- sennonché con il provvedimento, datato 28.10.2022, n. 27362, detto Ministero, riscontrando la nota 19.10.2022 di AF, ravvisava l’incongruità del ribasso determinato nella misura del 17,699%, per le motivazioni già rappresentate nella nota 8.2.2012, n. 17613; specificamente, la determinazione di detto ribasso risultava basata su un presupposto insussistente, ovvero l’assenza di contratti similari stipulati nei sei mesi precedenti all’affidamento dei lavori, da utilizzare nel calcolo del ribasso ai sensi di convenzione; di converso, nella regione interessata dai lavori nelle regioni limitrofe risultavano due distinti contratti, il cui ribasso praticato era pari al 29,385%; alla luce di tale rilievi il Ministero si riservava “di verificare quanto disposto con la presente ad esito dell’esame della documentazione che verrà trasmessa ai sensi delle disposizioni vigenti ed impartite”;
- e in data 24.11.2022, con decreto n. 123 il medesimo Ministero approvava la perizia di variante presentata da AF, ma, considerato che AF aveva affidato i lavori con un ribasso del 17,699% anziché del 29,385%, come stabilito con il provvedimento di cui alla nota 28.10.2022, n. 23362, sopra cit. e avuto riguardo alle richiamate relazioni istruttorie in data 30.11.2016, n. 4525, dell’U.T. ministeriale di Genova del 30.11.2016 e del 17.11.2022, n. 29056, della Divisione 10 della Direzione MIT, quest’ultima “ ai fini della regolazione dei rapporti convenzionali ”, non ammetteva ad investimento tutti gli importi richiesti da AF;
Premesso, altresì, che:
- ritenute pretermesse le proprie ragioni, con ricorso, notificato il 23.12.2022, la società AF impugnava dinanzi a questo T.A.R. sia il provvedimento ministeriale di rideterminazione del ribasso a suo tempo praticato da AF nell’affidamento di lavori infragruppo propria controllata, sia il provvedimento di approvazione parziale della perizia di variante inerente i medesimi lavori, lì dove erano state considerate non ammissibili alcune spese in particolare ai fini dei rapporti tra AF medesima il Ministero concedente; si affidava, a tal fine, ai seguenti motivi di gravame:
I) “Relativamente al provvedimento di rideterminazione del ribasso nell’affidamento infragruppo e al decreto di approvazione della perizia di variante, per la parte consequenziale: Nullità per difetto assoluto di attribuzione in relazione all’art. 21 septies L. n. 241 del 7.8.1990, con riferimento all’art. 2 D.L. 3.10.2006 n. 262 (convertito dalla L. 24.11.2006, n. 286), commi da 82 a 89. – Eccesso di potere per contrasto con un precedente provvedimento e/o con la Convenzione di concessione”;
II) “(segue) Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, comma 2 bis, e 2, della L. 7.8.1990, n. 241, ai principi di cui sono espressione gli artt. 2 bis, 17 bis, 20, 21 quinquies e 21 nonies della stessa L. 241/1990, ai principi di buona fede, di certezza, di affidamento e di buon andamento (art. 97 Cost.). Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione dell’art. 2934 c.c.”;
III) “(segue) Violazione di legge, avuto riguardo all’art. 143 D. Lgs. 163/2006 – Violazione del principio legislativo dell’equilibrio economico finanziario della concessione di costruzione e gestione”; IV) “(segue) Eccesso di potere per istruttoria carente, per errore macroscopico, per travisamento dei fatti, per motivazione illogica, per contrasto con precedenti provvedimenti dello stesso Concedente”;
V) “Relativamente al solo decreto di approvazione della perizia di variante, per la parte afferente il minor riconoscimento economico non conseguente al provvedimento del Concedente di rideterminazione del ribasso: Difetto di motivazione”;
VI) “(segue) Violazione degli artt. 20 e 21 nonies L. 241 del 1990 e dell’art. 20, comma 11, della Convenzione”; VII) “(segue) Violazione dell’artt. 10 bis L. 241 del 1990” ;
- il 28.12.2022 il Ministero intimato resisteva in giudizio, seppur con difesa di mero stile;
- nel frattempo, AF proponeva separato ricorso al T.A.R. Lazio, sez. Roma, ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal MIT alla richiesta di accesso a documenti amministrativi ex art. 25, comma 5, l. 7.8.1990, n. 241il 16.3.2023; in tale procedimento, il MIT depositava le relazioni istruttorie richiamate nel decreto n. 123 del 2022, ivi impugnato, di approvazione (parziale) della perizia di variante;
- AF, pertanto, alla luce delle nuove emergenze documentali proponeva motivi aggiunti, notificati il 12.5.2023, con i quali contestava la legittimità l’impugnato decreto di approvazione parziale della perizia di variante, sollevando i seguenti motivi:
VIII) “Relativamente al provvedimento di rideterminazione del ribasso 15 nell’affidamento infragruppo e al decreto di approvazione della perizia di variante, per la parte consequenziale: Nullità per difetto assoluto di attribuzione in relazione all’art. 21 septies L. n. 241 del 7.8.1990, con riferimento all’art. 2 D.L. 3.10.2006 n. 262 (convertito dalla L. 24.11.2006, n. 286), commi da 82 a 89. – Eccesso di potere per contrasto con un precedente provvedimento e/o con la Convenzione di concessione”;
IX) “(Segue) - Sulla mancata approvazione della “Variante 9: Vasca di accumulo”: Violazione dell’art. 132, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 163/2006 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria, errore manifesto”;
X) “(Segue) - Sulla mancata approvazione della “Variante 10: Imprevisto geologico”: Violazione dell’art. 132, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 163/2006 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto e/o carenza d’istruttoria, errore manifesto”;
XI) “(Segue) – sulle Varianti 8, 9 e 10 (in via subordinata): Difetto di motivazione – Violazione dell’art. 1375 c.c. (buona fede nell’esecuzione del contratto)”;
XII) “(Segue) - Sulla mancata approvazione parziale degli “Oneri per la sicurezza”: Eccesso di potere per motivazione perplessa e/o carente e/o illogica – Violazione dell’art. 1375 c.c. (buona fede nell’esecuzione del contratto)”;
Rilevato che:
- in prossimità della trattazione nel merito, con memoria ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. del 31.12.2025 AF, seppur insistendo sull’accoglimento delle proprie doglianze, rappresentava essa stessa al Collegio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, sposati dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, che configuravano per contenziosi analoghi la giurisdizione del Giudice Ordinario; chiedeva, nel caso di adesione da parte del Tribunale al suddetto filone giurisprudenziale, la compensazione delle spese di lite; la resistente, dal canto suo, nulla osservava;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto esposto dalla stessa ricorrente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo;
Osservato che le domande prospettate con la complessiva impugnativa attengono ad un duplice profilo:
(1) la rideterminazione da parte del Ministero concedente del ribasso percentuale applicato d AF, concessionaria, alle imprese infragruppo, affidatarie dirette di lavori;
(2) l’approvazione da parte del Ministero di perizia di variante ai fini della riconoscibilità ad investimento dei relativi importi, sempre nell’ambito di affidamenti infragruppo;
Ritenuto che, con riferimento alla prima domanda, non può essere disconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario stante la natura patrimoniale della pretesa, la sua riconducibilità alla fase esecutiva del rapporto nonché l’assenza di un potere autoritativo riconosciuto all’Amministrazione concedente;
Osservato, a tal fine, che:
- “ il potere amministrativo non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l'Amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all'aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o comunque nella fase esecutiva, mediante altri poteri riconosciuti dalla legge (Cass. SS.UU. 8 luglio 2019, n. 18267) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.11.2025, n. 8562);
- rientra senza alcun dubbio nella fase paritetica tra AF e il Concedente anche la vertenza in ordine alla determinazione dei ribassi applicati in affidamenti infragruppo, stante la natura prettamente patrimoniale degli interessi in gioco e l’assenza di potere autoritativo, trovandosi applicazione le disposizioni della Convenzione Unico nel caso di disconoscimento del ribasso praticato da AF nell’affidamento di cui al prot. 11856 del 4.10.2011 nei confronti delle proprie controllate SITALFA S.p.A. e TECNO AF S.p.A. in R.T.I.;
Ritenuto che anche con riferimento alla seconda domanda, afferente all’approvazione della perizia in variante, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia attinente alla fase esecutiva del rapporto concessorio in un contesto di assenza di esercizio di un potere autoritativo;
Osservato che nei medesimi termini si è espressa di recente la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, cui il Collegio intende prestarvi adesione, a tenore della quale:
“ con specifico riferimento all'approvazione delle perizie in variante, la Corte di cassazione ha affermato che anche nel caso di concessioni (di lavori e di servizi), intervenuta la stipula e sorto quindi il vincolo tra le parti, il rapporto tra concedente e concessionario ha natura paritetica, "essendo i poteri di vigilanza del primo inerenti alla sua posizione di committente al pari di quanto avviene nell'appalto di lavori, mentre l'approvazione delle perizie di variante non assume configurazione pubblicistica in quanto è sempre inerente ad un rapporto paritetico tra concedente e concessionario". A seguito della sottoscrizione della convenzione, "la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché attengono a profili applicativi del contratto intercorso tra le parti ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 22.12.2025, n. 10144);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 del cod.proc.amm.;
le spese di causa possono essere compensate tra le parti avuto riguardo all’esito processuale della controversia nonché al comportamento delle parti resistenti nel giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 del cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
EL ER, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
FE US SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE US SS | EL ER |
IL SEGRETARIO