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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1353 anno 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VI ON ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(CF: ) E (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco C.F._2
PO NO ed elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico. attrici
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
LU AZ d'UL ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico convenuto
OGGETTO: servitù.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio affinché fosse ordinato al convenuto il ripristino Controparte_1 dello stato originale del tracciato oggetto di servitù di passaggio in favore della loro proprietà, nonché l'estirpazione degli alberi posti sul confine in violazione delle distanze e ritenuti di disturbo all'uso delle servitù medesima.
A sostegno della propria domanda, le attrici hanno dedotto di essere proprietarie di fondi ubicati in Teano (CE), attigui al fondo di proprietà del convenuto, sul quale esercitano una
servitù di passaggio (costituita in data 28.12.1982, con atto rep. n. 5475/racc. n. 2506 a rogito del notaio ), al fine di accedere ai propri terreni. Persona_1
Parti attrici hanno, altresì, dedotto che il citato convenuto avrebbe, in modo del tutto arbitrario, modificato il percorso della servitù di passaggio, lamentando, inoltre, l'esistenza di alberi sul confine, fonti di disturbo.
Hanno chiesto, pertanto, “In via principale: a), accertare e dichiarare che il sig. ha Controparte_1 modificato illegittimamente ed unilateralmente la servitù di passaggio costituita con rogito del Notaio
[...] del 18.12.1982, Rep. 5475/Racc n. 2506; b) Accertare e dichiarare che la sostituzione della Per_1 servitù originaria con il nuovo percorso definito dal convenuto concreta un vero e proprio atto emulativo;
c)
Accertare e dichiarare che gli alberi di ulivo piantati dal sig. sul confine della Controparte_1 carreggiata, nella parte successiva alla sua abitazione, non rispettano le distanze di legge ed arrecano disturbo all'uso della servitù, per l'effetto, d) Ordinare al sig. di ripristinare l'originario Parte_3 tracciato della servitù e di eliminare qualsiasi ostacolo o impedimento che possa limitare o annullare il diritto vantato dalle sigg.re e , eliminando gli alberi posti sulla linea di Parte_1 Parte_2 confine della strada. In via subordinata: nel caso in cui, per assurdo, si dovesse ritenere legittimo il comportamento tenuto dal sig. e) Accertare e dichiarare che la servitù de qua si è Controparte_1 trasferita sul nuovo tracciato, così come unilateralmente modificato dal convenuto e da individuarsi in modo particolareggiato con apposita C.T.U. al fine della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari della Provincia di Caserta della nuova servitù; f) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che gli alberi di ulivo piantati dal sig. sul confine della carreggiata, nella parte successiva alla Controparte_1 sua abitazione, non rispettano le distanze di legge ed arrecano disturbo all'uso della servitù e, per l'effetto g)
Ordinare al sig. di eliminare qualsiasi ostacolo o impedimento che possa limitare o Parte_3 annullare il diritto vantato dalle sigg.re e , eliminando gli alberi posti Parte_1 Parte_2 sulla linea di confine della strada. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito, in via riconvenzionale, Controparte_1
l'estinzione per non uso dell'antica servitù costituita per atto del notar del Per_1
28.12.1982, e dunque, ha chiesto, accertarsi la servitù de qua sul nuovo tracciato, con rigetto delle restanti domande attoree in quando infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU;
dopo rinvii in precisazioni conclusioni, all'udienza del 17.10.2025 è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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Nel merito, occorre accogliere la domanda subordinata attorea e quella riconvenzionale del convenuto di costituzione della servitù per il tracciato descritto nel CTU in perizia.
Invero, sia parte attrice che parte convenuta sono concordi nel ritenere che la precedente servitù di passaggio, di cui all'atto notarile del 28.12.1982, si sia estinta per non uso ultratrentennale. In particolare, nella memoria ex art. 183, IV comma, c.p.c., 1° termine, le stesse attrici hanno ammesso che da oltre trenta anni l'originaria servitù di passaggio è stata sostituita, ad opera del convenuto, dall'attuale percorso, addivenendo alla medesima conclusione che la nuova servitù abbia oramai sostituito quella originaria.
Ebbene, il CTU, ha condotto le operazioni peritali nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti ed ha esaustivamente risposto alle osservazioni delle stesse, e in particolare a quelle della difesa del convenuto, con motivazioni chiare, precise e puntuali, ragion per cui non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni della perizia.
Alla luce di quanto sopra, si deve affermare che il tracciato oggetto di servitù è stato identificato con il percorso “…insiste sul fondo di proprietà del convenuto Controparte_1 identificato al N.C.T. del Comune di Teano al Foglio 43 - p.lla 5174 (ex p.lla 142/b); la superficie è di circa 157,00 mq per una lunghezza di 54 m, la larghezza varia tra i 2,63 m e i 3,36 m.”, precisando altresì che “In base alla documentazione analizzata, la sola descrizione della servitù di passaggio
(originaria) disponibile, è quella presente nell'atto di donazione del 1982. Sono state reperite ulteriori informazioni circa lo stato dei luoghi, confrontando i dati del rilievo topografico effettuato dal Geom. Per_2
(anno 2019) e quello effettuato dal CTU e dal Geom. (anno 2023). La
[...] Persona_3 differenza tra i due rilievi consiste nel fatto che quello del Geom. in alcuni punti, mostra un tracciato Per_2 stradale, più piccolo, meno esteso rispetto a quello rilevato in sede di accesso dallo scrivente CTU, mentre in altri punti sul lato nord della carreggiata, si evidenzia una minore superficie rispetto al rilevo del CTP, per un totale di maggiore superficie rilevata di circa + 9,00 mq”. Il predetto CTU ha, inoltre, indicato la modalità di recinzione più adatta ed agevole per delimitare l'attuale servitù di passaggio, identificandola “nella messa in opera di cordoli carrabili a raso (alla stessa quota della strada) su entrambi i lati del tracciato, delle dimensioni in pianta per ciascun cordolo, di circa 12/15 cm x 80/100 cm x h 25 cm (annegato nel terreno). Questa soluzione non costituisce un ostacolo al transito degli automezzi (Furgoni, Autoambulanze, ecc.)” (conclusioni a pag. 26 della perizia).
Parte attrice ha, altresì, agito per la rimozione degli alberi di ulivo piantati dal convenuto sul confine della carreggiata, stante la violazione delle distanze legali nonché il divieto di aggravamento della servitù di passaggio è stabilito dall'art. 1067 c.c.
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Risulta, a tal proposito, dirimente partire dal concetto stesso di servitù che, secondo quanto previsto dall'art. 1027 c.c., consiste “nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, presupponendo, dunque, l'esistenza di due fondi, di cui uno, detto servente, gravato dal vincolo, e l'altro, detto dominante, a servizio del quale il predetto vincolo è posto. Così come tutti i diritti reali, anche la servitù è opponibile erga omnes, sicché il proprietario del fondo servente, una volta costituita la predetta, dovrà garantire al proprietario del fondo dominante l'esercizio di tale diritto, non ostacolandolo in alcun modo ed astenendosi dal realizzare innovazioni che possano rendere gravosa la condizione del fondo servente (art. 1067 c.c.).
Sul punto, il CTU ha accertato che effettivamente “la situazione lamentata in atti sussiste, come accertato in sede di accesso alla presenza delle parti, l'albero di ulivo risulta essere collocato sul lato sinistro del ciglio dell'attuale tracciato e non rispetta le distanze previste dalla legge e dai regolamenti” (pag. 27 della perizia).
Sul punto si deve osservare che, nella specie, non si tratta invero di verificare il rispetto della distanza legale dell'albero ma di cogliere il pregiudizio che lo stesso può arrecare al percorso della servitù.
In merito, priva di pregio appare l'eccezione di usucapione avanzata dal convenuto, il quale ha argomentato in ordine alla permanenza dell'albero in loco da vent'anni.
Invero, il convenuto non ha articolato alcuna prova orale a sostegno della invocata eccezione di usucapione con riferimento alla pozione dell'albero (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte convenuta), né può assurgere a circostanza non contestata il fatto che l'albero sia lì da oltre venti anni, dal momento che parte attrice lamenta un aggravamento della situazione, sul presupposto che l'albero nel corso del tempo sia cresciuto;
circostanza, questa, verosimile.
Ciò premesso, il perito d'ufficio ha chiarito che “L'albero di ulivo posizionato sul ciglio della seconda curva a "S" della strada, rappresenta un ostacolo che rende difficile la manovra di svolta” (cfr.
CTU pag. 3). Tali considerazioni sono condivise da questo Tribunale essendo evidente, anche dal materiale fotografico in atti, che la crescita dell'albero di ulivo, data la sua collocazione, ha comportato di per sé un utilizzo del fondo servente in termini peggiorativi per le Sigg.re e Parte_1 Parte_2
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Ne consegue che la domanda di accertamento dell'aggravio della servitù ex art. 1067 c.c. deve essere accolta perché fondata, con conseguente condanna della parte convenuta alla demolizione dell'albero.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, conforme alla riconvenzionale di parte convenuta, le spese processuali sono integralmente compensate tra le stesse, nonché le spese di CTU, così come liquidate in forza di separato decreto in data
13.04.2023, devono essere poste in via definitiva per metà a carico delle attrici e per metà in capo al convenuto.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore delle parti attrici e a carico del fondo servente di proprietà del convenuto, sul nuovo tracciato descritto in CTU;
2. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di costituzione della nuova servitù in essa contenuta, con esonero di responsabilità del Conservatore;
3. ACCOGLIE la domanda di accertamento delle turbative poste in essere dal convenuto all'esercizio della servitù e, per l'effetto, CONDANNA all'immediata Controparte_1 eliminazione dell'albero di ulivo posto sul confine della carreggiata;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali;
5. PONE definitivamente le spese di CTU per metà a carico delle parti attrici e per metà a carico della parte convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 15/12/2025
Il giudice
VI ON
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