Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
L'estinzione del reato per prescrizione deve essere dichiarata nel giudizio di legittimità anche qualora il ricorso sia stato proposto soltanto per censurare l'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, giacchè in tal caso non si é formato giudicato pur se limitatamente alle statuizioni concernenti la pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 47679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47679 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1078
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 000696/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN JU N. IL 04/08/1964;
avverso SENTENZA del 12/10/2001 TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/10/2001 il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha condannato IN EI alla pena di L.
5.000.000 di ammenda quale responsabile del reato di cui all'art. 22 n. 10 D.Lvo. 286/98, senza applicazione di benefici.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata lamentando esclusivamente la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura avanzata avverso la statuizione di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è fondata, non rispondendo a criteri di legge richiamare a sostegno della decisione esclusivamente "la natura pecuniaria della sanzione"; ed invero, essendo il beneficio collegato con la prognosi di ravvedimento di cui al comma 1 dell'art. 164 C.P., il censurato diniego, motivato in base ad una ragione estranea all'ordinamento dell'istituto, è palesemente arbitrario. Ciò posto, deve escludersi, stante l'ammissibilità del ricorso sul punto e pur preso atto dell'ambito limitato di esso, che si sia verificato quel giudicato totale che solo esclude la impossibilità di verifica di sopravvenute cause di non punibilità;
l'irrevocabilità della sentenza di condanna riguarda infatti tutte le statuizioni di cui questa si compone e quindi non solo quelle concernenti l'esistenza del reato contestato e la responsabilità dell'imputato ma anche quelle concernenti la pena, solo in questo caso potendosi procedere all'esecuzione della condanna inflitta. Ne consegue che, quando sia rimasta in sospeso la sanzione da applicare, ancora vertendosi sul tipo e l'entità della stessa ovvero sulla sua eseguibilità e non sia quindi possibile dare concreta attuazione alla pretesa punitiva dello Stato, non può ritenersi formata la res indicata in relazione ad ogni aspetto del giudizio ma solo preclusioni in punto di affermazione della responsabilità e individuazione della pena.
In considerazione di quanto sopra e preso atto che alla data odierna è trascorso - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 comma 1 n. 5 e 160 comma 2^ C.P. - il termine massimo previsto per la prescrizione del reato contestato all'imputata, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004