Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17612
CASS
Sentenza 15 maggio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza

    La Corte ha ritenuto che non sussiste un errore di fatto o di percezione, ma un errore tipicamente valutativo sulla definizione del motivo di ricorso, poiché la sentenza impugnata ha analizzato il motivo concernente la divergenza tra accusa e sentenza, condividendo la definizione della questione da parte della Corte di appello e richiamando la giurisprudenza secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, e che l'indagine non va esaurita nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'accertato stabile asservimento dell'attività di imprenditore edile alla consorteria camorristica non comportava il mutamento dell'imputazione, essendo uno sviluppo prevedibile della contestazione, e che comunque si era accertato anche il ruolo di collettore di proventi estorti.

  • Rigettato
    Errore di fatto in relazione alla inesatta percezione del contenuto della sentenza di appello e della natura delle censure devolute

    La Corte ha ritenuto che non sussiste errore materiale o di fatto, poiché la Corte di cassazione ha precisato che si trattava di cd. doppia conforme e che la sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, riportando il contenuto di intercettazioni sul ruolo attivo dell'imputato. La difesa prospetta un errore valutativo.

  • Rigettato
    Errore di fatto per omessa percezione dell’oggetto del motivo di ricorso per cassazione e conseguente mancato esame di autonome e decisive doglianze difensive

    La Corte di cassazione ha richiamato per relationem la sentenza di appello, che a sua volta si era riferita agli accertamenti effettuati dalla sentenza di primo grado. Le considerazioni circa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'eventuale contrasto tra gli stessi sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità, trattandosi di questioni di fatto, congruamente motivate nelle sentenze di merito. La decisione sul punto si basa su un ragionamento valutativo, per cui non è configurabile un errore materiale o di fatto, potendo semmai ipotizzarsi un errore di giudizio, inoppugnabile con il rimedio straordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17612
    Data del deposito : 15 maggio 2026

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