CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17612 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PP nato a Giugliano in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di Cassazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU AG;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di EP AR avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, di condanna per il reato di cui al capo A (associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.). 2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del AR, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo si eccepisce l’errore di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17612 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 Si afferma che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il compito di “raccoglitore dei proventi illeciti”, attribuito a EP AR, sarebbe stato “esposto specificatamente, anche, in imputazione”, con esclusione di divergenza tra accusa e sentenza, non corrispondeva al reale contenuto della contestazione, che faceva riferimento ad un ruolo di collettore di somme destinate al cognato reggente HE OL, con funzione accessoria rispetto a costui;
i giudici di merito avevano, invece, attribuito al AR il ruolo diretto di imprenditore asservito al sodalizio camorristico, finanziatore autonomo e sistematico dell’associazione. 2.2. Con il secondo motivo l’errore di fatto è riferito alla inesatta percezione del contenuto della sentenza di appello e della natura delle censure devolute, in relazione alla ritenuta insussistenza del denunciato vizio motivazionale rilevante. Il motivo di ricorso riguardava la mancanza di una motivazione autonoma da parte del giudice di appello circa la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione associativa da parte di EP AR;
in particolare, l’effettiva e consapevole adesione di costui al programma criminoso dell’associazione. La Corte di cassazione, nel ritenere che le omissioni denunziate fossero meramente formali, avrebbe presupposto, per errore percettivo, l’esistenza di una risposta motivazionale effettiva e sostanziale da parte del giudice di appello su un motivo, in realtà, non affrontato dalla corte territoriale nei suoi snodi essenziali (erano state criticate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO RO e IL CA;
inoltre si era eccepita la mancata indicazione delle intercettazioni ritenute decisive per affermare la partecipazione associativa del AR). Con il terzo motivo si denunzia l’errore di fatto per omessa percezione dell’oggetto del motivo di ricorso per cassazione e conseguente mancato esame di autonome e decisive doglianze difensive, in ordine alla verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti e all’accertamento degli indici sintomatici della partecipazione mafiosa (la critica investiva la valutazione acritica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra loro contraddittorie;
la mancata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; l’assenza di riscontri esterni individualizzanti riferibili alla posizione del ricorrente;
l’indebita estensione del giudizio di attendibilità, formatosi in procedimenti diversi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in relazione al rimedio straordinario esperito. Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di 3 cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [...], Rv. 273193 – 01). 2. Nel caso di specie, i tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, riguardano proprio un asserito errore di valutazione e di giudizio, riconducibile all’interpretazione degli atti processuali da parte della cassazione. 2.1. La sentenza impugnata ha analizzato specificamente il motivo concernente la divergenza tra accusa e sentenza, condividendo la definizione della questione da parte della Corte di appello e richiamando (pag. 39) la giurisprudenza delle Sezioni unite secondo la quale “per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, e che da tale premessa desume come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, sicché la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione”. La Corte di cassazione ha ulteriormente riportato le pacifiche affermazioni giurisprudenziali “volte ad ammonire che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongano l'imputato in condizioni di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, [...], Rv. 264772), e quindi di difendersi”, concludendo nel senso (pag. 40) che la corte di merito si era attenuta a tale principio “già nella parte in cui ha confermato la condanna AR per lo stabile asservimento della sua attività di imprenditore edile alla consorteria camorristica”. Un’ulteriore valutazione ha riguardato il ruolo del AR così come accertato nei giudizi di merito. Si sottolinea al riguardo che la Corte di appello aveva ribadito che, pur essendo acquisito dall'attività di indagine espletata che l'affiliazione del AR era per lo più fondata sull'attività di imprenditore edile esercitata, nel 4 corso del procedimento era emerso, in capo all'imputato, il compito di "raccoglitore" dei proventi illeciti, esposto specificatamente, anche, in imputazione. La Corte di cassazione ha, quindi, tenuto presente quale fosse il tenore dell’imputazione, ma ha rilevato che l’accertato stabile asservimento della attività di imprenditore edile alla consorteria camorristica non comportava il mutamento dell’imputazione, essendo uno sviluppo prevedibile della contestazione e che comunque si era accertato anche il ruolo di collettore di proventi estorti, come indicato nel capo di imputazione. Non sussiste, pertanto, alcun errore di fatto o di percezione, nei termini precisati in precedenza, denunciandosi, al contrario, un errore tipicamente valutativo sulla definizione del motivo di ricorso devoluto. 2.2. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe altresì mancante nella parte relativa alla colpevole partecipazione al sodalizio mafioso ascritto in imputazione;
in particolare, non vi sarebbe un’autonoma valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Anche in questo caso non sussiste errore materiale o di fatto. La Corte di cassazione ha precisato, infatti, che si trattava di cd. doppia conforme e che la sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, riportando il contenuto di intercettazioni sul ruolo attivo dell’imputato nella collazione delle tangenti, poi consegnate al cognato Olimpio, nonché sulla sua figura di imprenditore edile di riferimento. Ha inoltre considerato l’argomento difensivo circa la mancata inclusione dell’imputato, da parte dei dichiaranti, tra le file degli associati, ritenendo tale circostanza non dirimente, in considerazione della peculiarità del ruolo rivestito dal AR nella compagine criminosa. La difesa prospetta, in definitiva, un errore valutativo, cioè un errore sul giudizio di inammissibilità alla stregua di regole di giudizio applicate al caso concreto. 2.3. Circa la carenza di elementi dimostrativi della stabile e organica compenetrazione del ricorrente nel tessuto associativo del sodalizio mafioso, la Corte di cassazione ha richiamato per relationem la sentenza di appello, che a sua volta si era riferita agli accertamenti effettuati dalla sentenza di primo grado. Le considerazioni circa l’attendibilità dei collaboratori di giustizia e l’eventuale contrasto tra gli stessi sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità, trattandosi di questioni di fatto, congruamente motivate nelle sentenze di merito. La decisione sul punto si basa su un ragionamento valutativo, per cui non è configurabile anche in questo caso un errore materiale o di fatto, potendo semmai 5 ipotizzarsi un errore di giudizio, inoppugnabile con il rimedio straordinario in argomento. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AG ER TR
udita la relazione svolta dal Consigliere LU AG;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di EP AR avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, di condanna per il reato di cui al capo A (associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.). 2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del AR, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo si eccepisce l’errore di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17612 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 Si afferma che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il compito di “raccoglitore dei proventi illeciti”, attribuito a EP AR, sarebbe stato “esposto specificatamente, anche, in imputazione”, con esclusione di divergenza tra accusa e sentenza, non corrispondeva al reale contenuto della contestazione, che faceva riferimento ad un ruolo di collettore di somme destinate al cognato reggente HE OL, con funzione accessoria rispetto a costui;
i giudici di merito avevano, invece, attribuito al AR il ruolo diretto di imprenditore asservito al sodalizio camorristico, finanziatore autonomo e sistematico dell’associazione. 2.2. Con il secondo motivo l’errore di fatto è riferito alla inesatta percezione del contenuto della sentenza di appello e della natura delle censure devolute, in relazione alla ritenuta insussistenza del denunciato vizio motivazionale rilevante. Il motivo di ricorso riguardava la mancanza di una motivazione autonoma da parte del giudice di appello circa la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione associativa da parte di EP AR;
in particolare, l’effettiva e consapevole adesione di costui al programma criminoso dell’associazione. La Corte di cassazione, nel ritenere che le omissioni denunziate fossero meramente formali, avrebbe presupposto, per errore percettivo, l’esistenza di una risposta motivazionale effettiva e sostanziale da parte del giudice di appello su un motivo, in realtà, non affrontato dalla corte territoriale nei suoi snodi essenziali (erano state criticate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO RO e IL CA;
inoltre si era eccepita la mancata indicazione delle intercettazioni ritenute decisive per affermare la partecipazione associativa del AR). Con il terzo motivo si denunzia l’errore di fatto per omessa percezione dell’oggetto del motivo di ricorso per cassazione e conseguente mancato esame di autonome e decisive doglianze difensive, in ordine alla verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti e all’accertamento degli indici sintomatici della partecipazione mafiosa (la critica investiva la valutazione acritica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra loro contraddittorie;
la mancata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; l’assenza di riscontri esterni individualizzanti riferibili alla posizione del ricorrente;
l’indebita estensione del giudizio di attendibilità, formatosi in procedimenti diversi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in relazione al rimedio straordinario esperito. Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di 3 cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [...], Rv. 273193 – 01). 2. Nel caso di specie, i tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, riguardano proprio un asserito errore di valutazione e di giudizio, riconducibile all’interpretazione degli atti processuali da parte della cassazione. 2.1. La sentenza impugnata ha analizzato specificamente il motivo concernente la divergenza tra accusa e sentenza, condividendo la definizione della questione da parte della Corte di appello e richiamando (pag. 39) la giurisprudenza delle Sezioni unite secondo la quale “per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, e che da tale premessa desume come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, sicché la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione”. La Corte di cassazione ha ulteriormente riportato le pacifiche affermazioni giurisprudenziali “volte ad ammonire che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongano l'imputato in condizioni di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, [...], Rv. 264772), e quindi di difendersi”, concludendo nel senso (pag. 40) che la corte di merito si era attenuta a tale principio “già nella parte in cui ha confermato la condanna AR per lo stabile asservimento della sua attività di imprenditore edile alla consorteria camorristica”. Un’ulteriore valutazione ha riguardato il ruolo del AR così come accertato nei giudizi di merito. Si sottolinea al riguardo che la Corte di appello aveva ribadito che, pur essendo acquisito dall'attività di indagine espletata che l'affiliazione del AR era per lo più fondata sull'attività di imprenditore edile esercitata, nel 4 corso del procedimento era emerso, in capo all'imputato, il compito di "raccoglitore" dei proventi illeciti, esposto specificatamente, anche, in imputazione. La Corte di cassazione ha, quindi, tenuto presente quale fosse il tenore dell’imputazione, ma ha rilevato che l’accertato stabile asservimento della attività di imprenditore edile alla consorteria camorristica non comportava il mutamento dell’imputazione, essendo uno sviluppo prevedibile della contestazione e che comunque si era accertato anche il ruolo di collettore di proventi estorti, come indicato nel capo di imputazione. Non sussiste, pertanto, alcun errore di fatto o di percezione, nei termini precisati in precedenza, denunciandosi, al contrario, un errore tipicamente valutativo sulla definizione del motivo di ricorso devoluto. 2.2. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe altresì mancante nella parte relativa alla colpevole partecipazione al sodalizio mafioso ascritto in imputazione;
in particolare, non vi sarebbe un’autonoma valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Anche in questo caso non sussiste errore materiale o di fatto. La Corte di cassazione ha precisato, infatti, che si trattava di cd. doppia conforme e che la sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, riportando il contenuto di intercettazioni sul ruolo attivo dell’imputato nella collazione delle tangenti, poi consegnate al cognato Olimpio, nonché sulla sua figura di imprenditore edile di riferimento. Ha inoltre considerato l’argomento difensivo circa la mancata inclusione dell’imputato, da parte dei dichiaranti, tra le file degli associati, ritenendo tale circostanza non dirimente, in considerazione della peculiarità del ruolo rivestito dal AR nella compagine criminosa. La difesa prospetta, in definitiva, un errore valutativo, cioè un errore sul giudizio di inammissibilità alla stregua di regole di giudizio applicate al caso concreto. 2.3. Circa la carenza di elementi dimostrativi della stabile e organica compenetrazione del ricorrente nel tessuto associativo del sodalizio mafioso, la Corte di cassazione ha richiamato per relationem la sentenza di appello, che a sua volta si era riferita agli accertamenti effettuati dalla sentenza di primo grado. Le considerazioni circa l’attendibilità dei collaboratori di giustizia e l’eventuale contrasto tra gli stessi sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità, trattandosi di questioni di fatto, congruamente motivate nelle sentenze di merito. La decisione sul punto si basa su un ragionamento valutativo, per cui non è configurabile anche in questo caso un errore materiale o di fatto, potendo semmai 5 ipotizzarsi un errore di giudizio, inoppugnabile con il rimedio straordinario in argomento. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AG ER TR