Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 23972
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Sentenza 25 maggio 2011

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L'offerta in vendita di prodotti derivati, ottenuti da esemplari, o parti di essi, appartenenti a specie protette, integra il reato previsto dall'art. 2, comma primo, lett. f) della L. 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto l' "esemplare", oggetto di tutela penale, non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modd. ed integr.), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie. (Nella specie l'offerta in vendita riguardava bracciali, portafogli e borse rivestiti di pelle di "pyton sebae").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 23972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23972
    Data del deposito : 25 maggio 2011

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