Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2026, proposto da
AR SO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 156/2024 emessa in data 28.02.2024, nella causa iscritta al n. 885/2023 R.G., dal Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ES HE e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 156/2024 emessa in data 28.02.2024, nella causa iscritta al n. 885/2023 R.G., il Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro ha dichiarato “... il diritto di SO AR a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero resistente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022” e, per l’effetto, ha condannato “... il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell’anno scolastico sopra indicato, quantificata nella somma pari ad euro € 3.004,20, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (...)”.
La suddetta pronuncia è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in forma esecutiva in data 7.08.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del Tribunale di Caltagirone dell’11.03.2025, versata in atti dalla sig.ra AR SO, odierna ricorrente.
2. Lamentando la mancata esecuzione del capo della pronuncia sopra riportato, con ricorso notificato il 10.01.2026 e depositato il 12.01.2026 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
- nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza entro il termine all’uopo fissato dal Collegio;
- adottare tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 25.03.2026, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 7.08.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 10.01.2026.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dall’Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo alla ricorrente “.... la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell’anno scolastico sopra indicato, quantificata nella somma pari ad euro € 3.004,20, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (...)”, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta – il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato appartenente al medesimo ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ES HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES HE | UR NT |
IL SEGRETARIO