Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5155
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Concessione della sospensione condizionale in presenza di cause ostative

    La Corte d'appello ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, ritenendo che la concessione fosse avvenuta in violazione dell'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., a causa della preesistente condanna per altro reato.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha specificato che la revoca non è avvenuta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. (sopraggiungere di sentenza di condanna per reato anteriore), ma per la presenza della causa ostativa di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. (preesistenza di condanna a pena detentiva per delitto). Ha altresì chiarito che l'art. 164, comma 4, cod. pen. deve intendersi richiamato dall'art. 168, comma 3, cod. pen., e che la giurisprudenza di legittimità ammette la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione di tale norma, anche se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado. Infine, ha rigettato la doglianza relativa all'omessa valutazione di una memoria difensiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5155
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo