Art. 385.
(Evasione).
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
((Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale))
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.
(Evasione).
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
((Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale))
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.