Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 24245
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Massime1

In materia di riesame di misure cautelari personali l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto, ove ne abbia fatto richiesta, alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza, e le sue dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardo , e comunque prima della celebrazione dell'udienza, di fronte al giudice del riesame; la mancata trasmissione degli atti determina una nullità assoluta e insanabile a norma dell'art. 179 cod. proc. pen. dell'udienza camerale e della relativa decisione.

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 24245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24245
Data del deposito : 25 febbraio 2004

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