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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2023, n. 12361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12361 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA ER, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall'avv. Loris Tonino Panfili, di fiducia avverso la sentenza n. 4553/20 in data 22/02/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12361 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/02/2022, la Corte di appello di Milano, previa riunione dei procedimenti RG App. n. 4578/20 e 4553/20, in parziale riforma delle pronunce rese rispettivamente dal Tribunale di Como in data 26/01/2000 e dal Tribunale di Sondrio in data 27/02/2002, appellata da TA ER, ritenuta la continuazione tra i reati già giudicati, rideterminava la pena in complessivi anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'inl:eresse di TA Magerica, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ante I. 67/14, in relazione all'art. 175, comma L e 438 cod. proc. pen. Si censura il mancato accoglimento della richiesta di "recupero" del rito abbreviato e di conseguenziale applicazione della relativa diminuzione di pena in caso di condanna, richiesta avanzata, per entrambi i procedimenti, ben prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in uno con la richiesta di discussione orale. Travisando i contenuti della sentenza delle Sezioni unite n. 52274/2016, Rrushi, i giudici di merito hanno ritenuto la non-applicabilità del principio nel caso concreto affermando erroneamente che esso troverebbe spazio solo in ipotesi di mancata conoscenza incolpevole del procedimento a carico dell'imputato, sostenendo contestualmente che la prevenuta non avrebbe in sostanza fornito alcuna prova che i due processi si siano svolti in primo grado nell'assoluta inconsapevolezza di essi da parte della TA: valutazione che non tiene conto della sufficienza della c.d. "effettività" della mancata conoscenza e che si pone in contrasto con le valutazioni poste alla base dell'intervenuta rimessione in termini. Secondo motivo: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 84 cod. pen. in relazione agli artt. 614 e 628, comma secondo, cod. pen. Censurabile si rivela anche il rigetto della richiesta di assorbimento della fattispecie di violazione di domicilio (contestata al capo B nel procedimento avanti al Tribunale di Como) nella contestata e ritenuta imputazione di rapina impropria (di cui al capo A). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo, il cui accoglimento comporta le statuizioni contenute in dispositivo. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107). Detta facoltà, precisano le Sezioni unite, va esercitata con il primo atto di impulso processuale, vale a dire con l'atto di appello depositato dopo il provvedimento di restituzione nel termine. Orbene, nella fattispecie, lo stesso ricorrente riconosce di aver formulato l'istanza di rito alternativo dopo la proposizione dell'atto di appello e precisamente solo con la richiesta di discussione orale del processo: circostanza che, al di là di ogni altra valutazione circa la colpevole o incolpevole mancata conoscenza del processo che finisce per porsi come ultronea, rendeva irrituale per tardività la relativa richiesta. 3. Fondato - come detto - è il secondo motivo. Il Collegio è ben consapevole della univoca giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto l'autonomia e la concorrenza del reato di violazione di domicilio rispetto a quello di rapina e riconoscendo la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico tra la prima ipotesi delittuosa e la seconda (cfr., Sez. 2, n. 4992 del 14/01/1985, D'Ulizia,, Rv. 169346, secondo la quale il reato di violazione di domicilio non resta assorbito, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., in quello di rapina impropria, in quanto non può considerarsi ne' elemento costitutivo ne' circostanza aggravante della rapina); tuttavia, come si è evidenziato nel ricorso, le decisioni in tal senso adottate dalla giurisprudenza di legittimità hanno sempre e solo riguardato fattispecie ove la violazione di domicilio era strettamente prodromica alla perpetrazione della rapina "propria" (art. 628, primo comma, cod. pen.) e non invece l'ipotesi in cui la violazione di domicilio fosse stata prettamente finalizzata alla commissione di furto in abitazione e la violenza e la minaccia successive al furto e alla preventiva introduzione illecita siano state poste in essere al fine di garantire al reo l'impunità o il profitto del reato, come avvenuto nel caso di specie. In sostanza, la violazione di domicilio che all'epoca integrava un'aggravante del reato originariamente contestato (furto) e conseguentemente soggiaceva alla regola di cui all'art. 84 cod. pen. così perdendo la sua autonomia sanzionatoria, 3 non può ritenersi "rivivere" e riprendere detta autonomia solo perché si è modificato - fra l'altro, in peius con aggravamento della sanzione prevista - il titolo di reato, in quanto considerato come evoluzione e prevedibile sviluppo di quello originariamente programmato e voluto, essendo rimasti nel contempo sostanzialmente immutati i presupposti fattuali delle condotte illecite (intromissione in privata dimora per porre in essere il furto in abitazione e successivo ricorso alla violenza per assicurarsi l'impunità ed il profitto degli illeciti programmati). In altri termini, si verifica un concorso apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che sembrano applicabili, ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perché gli elementi costitutivi di una o più fatl:ispecie criminose vanno a convergere nella fattispecie del reato complesso sotto forma di elemento costitutivo o di circostanza aggravante. In questi casi, come notoriamente stabilisce l'art. 84 cod. pen., non si applicano le norme sul concorso dei reati, con il conseguente cumulo delle pene, ma si applica la sola pena prevista per il reato complesso (Sez. 2, 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322). E, detta conclusione prescinde dalla mancata derubricazione della rapina in furto aggravato in abitazione, consentendo pertanto di ritenere che la contestata violazione di domicilio avrebbe dovuto - e deve ritenersi - assorbita, nella forma del reato complesso, nella ritenuta rapina impropria: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena finale in anni due e mesi nove di reclusione ed euro settecentoquarantadue di multa a seguito dell'eliminazione della frazione pena di mesi tre di reclusione ed euro 258 di multa irrogata con riferimento al reato di violazione di domicilio, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due e mesi nove di reclusione ed euro settecentoquarantadue di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 28/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12361 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/02/2022, la Corte di appello di Milano, previa riunione dei procedimenti RG App. n. 4578/20 e 4553/20, in parziale riforma delle pronunce rese rispettivamente dal Tribunale di Como in data 26/01/2000 e dal Tribunale di Sondrio in data 27/02/2002, appellata da TA ER, ritenuta la continuazione tra i reati già giudicati, rideterminava la pena in complessivi anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'inl:eresse di TA Magerica, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ante I. 67/14, in relazione all'art. 175, comma L e 438 cod. proc. pen. Si censura il mancato accoglimento della richiesta di "recupero" del rito abbreviato e di conseguenziale applicazione della relativa diminuzione di pena in caso di condanna, richiesta avanzata, per entrambi i procedimenti, ben prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in uno con la richiesta di discussione orale. Travisando i contenuti della sentenza delle Sezioni unite n. 52274/2016, Rrushi, i giudici di merito hanno ritenuto la non-applicabilità del principio nel caso concreto affermando erroneamente che esso troverebbe spazio solo in ipotesi di mancata conoscenza incolpevole del procedimento a carico dell'imputato, sostenendo contestualmente che la prevenuta non avrebbe in sostanza fornito alcuna prova che i due processi si siano svolti in primo grado nell'assoluta inconsapevolezza di essi da parte della TA: valutazione che non tiene conto della sufficienza della c.d. "effettività" della mancata conoscenza e che si pone in contrasto con le valutazioni poste alla base dell'intervenuta rimessione in termini. Secondo motivo: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 84 cod. pen. in relazione agli artt. 614 e 628, comma secondo, cod. pen. Censurabile si rivela anche il rigetto della richiesta di assorbimento della fattispecie di violazione di domicilio (contestata al capo B nel procedimento avanti al Tribunale di Como) nella contestata e ritenuta imputazione di rapina impropria (di cui al capo A). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo, il cui accoglimento comporta le statuizioni contenute in dispositivo. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107). Detta facoltà, precisano le Sezioni unite, va esercitata con il primo atto di impulso processuale, vale a dire con l'atto di appello depositato dopo il provvedimento di restituzione nel termine. Orbene, nella fattispecie, lo stesso ricorrente riconosce di aver formulato l'istanza di rito alternativo dopo la proposizione dell'atto di appello e precisamente solo con la richiesta di discussione orale del processo: circostanza che, al di là di ogni altra valutazione circa la colpevole o incolpevole mancata conoscenza del processo che finisce per porsi come ultronea, rendeva irrituale per tardività la relativa richiesta. 3. Fondato - come detto - è il secondo motivo. Il Collegio è ben consapevole della univoca giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto l'autonomia e la concorrenza del reato di violazione di domicilio rispetto a quello di rapina e riconoscendo la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico tra la prima ipotesi delittuosa e la seconda (cfr., Sez. 2, n. 4992 del 14/01/1985, D'Ulizia,, Rv. 169346, secondo la quale il reato di violazione di domicilio non resta assorbito, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., in quello di rapina impropria, in quanto non può considerarsi ne' elemento costitutivo ne' circostanza aggravante della rapina); tuttavia, come si è evidenziato nel ricorso, le decisioni in tal senso adottate dalla giurisprudenza di legittimità hanno sempre e solo riguardato fattispecie ove la violazione di domicilio era strettamente prodromica alla perpetrazione della rapina "propria" (art. 628, primo comma, cod. pen.) e non invece l'ipotesi in cui la violazione di domicilio fosse stata prettamente finalizzata alla commissione di furto in abitazione e la violenza e la minaccia successive al furto e alla preventiva introduzione illecita siano state poste in essere al fine di garantire al reo l'impunità o il profitto del reato, come avvenuto nel caso di specie. In sostanza, la violazione di domicilio che all'epoca integrava un'aggravante del reato originariamente contestato (furto) e conseguentemente soggiaceva alla regola di cui all'art. 84 cod. pen. così perdendo la sua autonomia sanzionatoria, 3 non può ritenersi "rivivere" e riprendere detta autonomia solo perché si è modificato - fra l'altro, in peius con aggravamento della sanzione prevista - il titolo di reato, in quanto considerato come evoluzione e prevedibile sviluppo di quello originariamente programmato e voluto, essendo rimasti nel contempo sostanzialmente immutati i presupposti fattuali delle condotte illecite (intromissione in privata dimora per porre in essere il furto in abitazione e successivo ricorso alla violenza per assicurarsi l'impunità ed il profitto degli illeciti programmati). In altri termini, si verifica un concorso apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che sembrano applicabili, ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perché gli elementi costitutivi di una o più fatl:ispecie criminose vanno a convergere nella fattispecie del reato complesso sotto forma di elemento costitutivo o di circostanza aggravante. In questi casi, come notoriamente stabilisce l'art. 84 cod. pen., non si applicano le norme sul concorso dei reati, con il conseguente cumulo delle pene, ma si applica la sola pena prevista per il reato complesso (Sez. 2, 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322). E, detta conclusione prescinde dalla mancata derubricazione della rapina in furto aggravato in abitazione, consentendo pertanto di ritenere che la contestata violazione di domicilio avrebbe dovuto - e deve ritenersi - assorbita, nella forma del reato complesso, nella ritenuta rapina impropria: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena finale in anni due e mesi nove di reclusione ed euro settecentoquarantadue di multa a seguito dell'eliminazione della frazione pena di mesi tre di reclusione ed euro 258 di multa irrogata con riferimento al reato di violazione di domicilio, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due e mesi nove di reclusione ed euro settecentoquarantadue di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 28/02/2023.