Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
La validità della dichiarazione di irreperibilità, fondata su ricerche complete in riguardo agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui dette ricerche sono state eseguite, non è inficiata dalla sopravvenienza di notizie successivamente acquisite. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la irritualità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato la cui residenza non risultava all'estero ma che anzi risultava domiciliato in Italia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2009, n. 45541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45541 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/10/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 4501
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 27766/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JD TI;
avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 8 giugno 2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 6 febbraio 2006, rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni uno, mesi cinque di reclusione ed Euro 900,00 (novecento/00) di multa, per il reato di ricettazione. visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2009, la relazione del Consigliere, dott. Francesco Monastero;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso nonché la difesa dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data in data 8 giugno 2007, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 6 febbraio 2006, rideterminava la pena infima all'imputato in anni uno, mesi cinque di reclusione ed Euro 900,00 (novecento/00) di multa, per il reato di ricettazione e dichiarava estinti per prescrizione i delitti di cui all'art. 474 cod. pen.. La Corte territoriale rigettava preliminarmente l'eccezione in rito di nullità della notifica del decreto di citazione, effettuata nelle forme dell'art. 159 c.p.p., sul presupposto che l'attività lavorativa intrapresa in Italia dall'imputato rendesse del tutto legittima la mancata estensione delle ricerche al paese di nascita dello stesso imputato.
Nel merito, la Corte territoriale osservava che la partecipazione del prevenuto alle condotte fraudolente poste in essere dal factotum della società doveva essere affermata con certezza per la accertata presenza dell'imputato presso la sede societaria - dove erano stati rinvenuti i capi di abbigliamento di cui in rubrica - e per gli accertati rapporti dello stesso con il factotum PA. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo violazione di legge, contraddittorietà e mancanza di motivazione.
In particolare, con il primo motivo, il ricorrente ripropone la questione concernente l'art. 169 c.p.p., comma 4: il giudice, prima di emettere il decreto di irreperibilità, avrebbe dovuto disporre nuove ricerche anche fuori dal territorio dello Stato, trattandosi di cittadino albanese, ed essendo la residenza in Italia "una mera dichiarazione di comodo" necessaria solo per l'iscrizione del nominativo nel registro delle imprese.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato alla luce della sola presenza, in capo allo stesso, della carica formale di amministratore della società quando le emergenze processuali, e, segnatamente la circostanza che il personale della società sostanzialmente neppure conosceva l'imputato, dovevano comportare ben diverse conclusioni. Infine, con un terzo motivo, il ricorrente si duole della omessa motivazione circa la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento mediante l'assunzione di una testimonianza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva preliminarmente la Corte, in ordine al primo motivo di gravame, che la circostanza dedotta dal ricorrente, di essere stato avvisato all'estero della pendenza del procedimento penale, successivamente alla pronuncia di primo grado, si palesa irrilevante, non esplicando alcuna influenza sulla ritualità della dichiarazione di irreperibilità il fatto che il giudice sia venuto a conoscenza, solo dopo la conclusione del giudizio, dell'esatto domicilio dell'imputato, trasferitosi all'estero.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che "In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, perché rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità". (Sez. 5, 199709126, DI Leo, riv. 208621).
Ciò premesso, questo collegio rileva che nel caso in esame non sussiste la denunciata irritualità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, per non essere state estese le ricerche in Albania, luogo di nascita dell'imputato. È, infatti, sufficiente osservare che l'art. 159 c.p.p., concerne l'ipotesi in cui "dagli atti risulta precisa notizia" del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si procede (comma 1), o l'ipotesi in cui "dagli atti risulti" che la persona nei cui confronti si procede risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1 (comma 4).
Ne consegue che nel caso in cui dagli atti non risulti che la persona risieda all'estero, non può essere ritenuta irritale la dichiarazione di irreperibilità, per la mancata ricerca nel luogo di nascita dell'imputato, pur se in prosieguo si venga a conoscenza di quest'ultimo.
La Corte territoriale, pertanto, ha esattamente interpretato la disposizione in esame osservando non solo che dagli non risultava che la persona risiedeva all'estero, ma anzi che era emerso che lo stesso imputato aveva un domicilio certo in Italia (reso pubblico negli atti del registro delle imprese) e una stabile attività lavorativa, circostanze entrambe che rendevano congrua la mancata estensione delle ricerche anche al paese di nascita dell'imputato. Quanto al terzo motivo, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha congruamente risposto alla censura, già proposta con l'atto di impugnazione, di talché la censura di omessa motivazione sul punto pare manifestamente infondata: a p. 4 del provvedimento impugnato si legge, infatti, "che la testimonianza del comune amico NT non pare decisiva essendo stato accertato che il rapporto con il PA, anche se effettivamente fosse stato iniziato per le vie e con le premesse che secondo la difesa sarebbero note al NT, si sviluppò con le forme e le caratterizzazioni note ai testi già escussi": motivazione, com'è evidente, del tutto plausibile e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, circa la discrezionalità, opportunamente motivata, del provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009