Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17876 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
AL ER
NO NO GO IN
LE AL LI MA
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17876/2026 Roma, li, 18/06/2026
Sent. n. sez. 374/2026 UP - 19/03/2026 R.G.N. 34576/2025
Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL ER Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: GO IN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
sui ricorsi proposti da: PI DE nato a [...] il [...] DI RG LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GO IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MAA FIORE che ha concluso riportandosi alla memoria scritta depositata, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi con ogni conseguente provvedimento. É presente l'avvocato Tiziano Gizzi del foro di ROMA in difesa della parte civile CO MO, il quale si riporta alle conclusioni scritte già depositate, che deposita anche in udienza, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
deposita altresì nota spesa. É presente l'avvocato Massimo Duca del foro di ROMA in difesa di PI DE, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato Rolando Grossi del foro di ROMA in difesa di DI RG LO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto ZI ID e Di GI IA colpevoli del reato di omicidio colposo, aggravato dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, ai danni dell'operaio CH LO il quale, in data 3 novembre 2015, mentre era intento in lavori di potatura di alberi nel comune di Frascati, era precipitato a terra provocandosi lesioni personali gravissime da cui era conseguita la morte in data 17 aprile 2016, nonostante le cure somministrate.
2. A ZI ID, quale direttore generale della STS Azienda Speciale Multiservizi e datore di lavoro dell'infortunato e a Di GI IA, quale preposto delegato a sovraintendere alle lavorazioni, venivano contestati profili di colpa specifica;
il ZI, in violazione dell'art. 18, lett.c), d), f) e bb) D.Lgs. 81/2008 aveva omesso di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuale e strumenti di lavoro (ponte mobile su carro) adeguati per la lavorazione cui era stato assegnato benchè lo stesso fosse portatore di documentazione sanitaria che lo riconosceva inidoneo a lavorare in quota e pertanto adibendolo ad una mansione lavorativa incompatibile con il suo stato di salute, nonché di vigilare che lo stesso non fosse adibito a siffatta lavorazione e utilizzasse i dispositivi di sicurezza della cintura e del ponte mobile e di controllare il preposto circa l'adempimento, da parte di questi, degli obblighi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/2008; al Di GI era altresì addebitata la inosservanza dell'art. 19 lett. a), b) c) e f) del medesimo D.gs. 81/2008 per avere omesso di vigilare che il CH non procedesse alle attività di potatura in quota, salendo sugli alberi in quanto impossibilitato a svolgere lavori in altezza come da certificazione sopra indicata rilasciata ai sensi dell'art.41, comma 6 D.Lgs. 81/2008, nonché per non essersi assicurato che l'operaio utilizzasse la cintura di sicurezza, ovvero il ponte mobile al momento della esecuzione dei lavori. Entrambi per avere omesso di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie, in ragione della particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, oltre che per negligenza, imprudenza e imperizia.
3. La Corte di appello di Roma, condividendo gli argomenti esposti dal Tribunale di Velletri, riconosceva la responsabilità per colpa di entrambi gli imputati in quanto, sulla base della documentazione acquisita e degli apporti testimoniali degli organi ispettivi, del direttore tecnico della società cui era affidata dal comune di Frascati la manutenzione del verde e la potatura degli alberi e degli altri lavoratori impegnati nell'attività di potatura, era risultato che il CH era stato assegnato a una lavorazione non consentita dalla certificazione di idoneità al lavoro
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in quanto svolta a quota superiore rispetto a quella consentita, che le lavorazioni erano compiute con l'uso di una scala non regolamentare e comunque inadeguata per raggiungere l'altezza alla quale avrebbe dovuto svolgersi la potatura (la caduta si era verificata d una altezza di circa 4 metri) e comunque con strumento non contemplato nel POS della STS, il quale prevedeva che le lavorazioni in quota dovessero intervenire con l'impiego di un cestello elevatore ovvero, per lavorazioni a terra, con l'impiego di trabattelli o scale doppie e ancorate alla pianta;
inoltre il lavoratore, così come i suoi colleghi di lavoro erano soliti non utilizzare dispositivi di sicurezza quali cinture e imbragature, che al CH non erano neppure state conferite proprio in quanto gli era inibito svolgere lavorazioni in quota. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che le prassi lavorative concernenti gli interventi di potature degli alberi erano totalmente elusive della disciplina antinfortunistica, sia in relazione agli strumenti di lavoro abitualmente utilizzati, sia in relazione alla mancata adozione di misure di protezione individuale (quali cinture di sicurezza e caschi), prassi che venivano tollerate se non, addirittura, incentivate dal datore di lavoro e dal soggetto preposto alla lavorazione in quanto, per specifiche fasi della lavorazione, quali la potatura di rami e arbusti dall'interno della pianta, i lavoratori avrebbero dovuto spostarsi agevolmente da un ramo all'altro della pianta e le misure di sicurezza sarebbero risultate, come riferito da alcuni testimoni, ingombranti e poco efficaci. Evidenzia altresì la Corte che il lavoratore CH non solo aveva utilizzato una scala non regolamentare per issarsi sulla pianta, ma si era trovato ad operare direttamente sopra i rami, dopo avere abbandonato la scala, a riprova della inadeguatezza del sistema di salita in ragione della natura delle piante di alto fusto da potare (lecci). Escludeva pertanto che l'eventuale comportamento imprudente del lavoratore avesse determinato una interruzione del rapporto di causalità materiale tra le condotte omissive ascritte agli imputati e l'evento, sia in ragione del fatto che il CH si era attenuto alle direttive del preposto Di GI, sia perché non vi era stato alcuno scostamento da parte dell'infortunato rispetto alla prassi di lavoro generalmente descritta dagli altri lavoratori in relazione al loro periodo di servizio preso la STS Multiservizi. La ricorrenza di plurimi profili di colpa specifica in relazione a singole disposizioni della generale disciplina prevenzionistica, che regolamentavano il rischio specifico di caduta dall'alto, esonerava la Corte dal valutare ulteriori profili di colpa generica, in quanto la caduta del lavoratore rappresentava la concretizzazione del rischio che la disciplina prevenzionistica, che era stata disattesa, era tesa a evitare. La gravità dei profili di colpa e delle conseguenze lesive del reato non consentivano - secondo la Corte - il riconoscimento, in favore dell'imputo Di GI, che ne aveva fatto richiesta, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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pen., così come giustificavano la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado e il bilanciamento tra circostanze di segno opposto, così come la esclusione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati.
4.1. La difesa di Di GI IA ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo assume erronea applicazione delle norme antinfortunistiche in relazione all'art.19 D.Lgs.81/2008 per essere stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato sulla base della sola posizione di garanzia rivestita (soggetto preposto alla lavorazione) senza alcuna verifica della concreta possibilità da parte del ricorrente di sovraintendere e di svolgere una efficacia vigilanza sulle maestranze in ragione delle pluralità delle squadre di lavoro sottoposte al suo controllo e dopo che il ricorrente, mediante la documentazione allegata, aveva fornito evidenza di avere segnalato al datore di lavoro la difficoltà di assolvimento dell'incarico, laddove anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.215/2022 la responsabilità del preposto era stata ridisegnata incentrandola sull'assolvimento del dovere di segnalare al datore di lavoro le criticità riscontrate nella sicurezza. Ne era scaturita una motivazione che aveva omesso di valutare la colpa in concreto e la esigibilità della condotta doverosa da parte del Di GI il quale non era stato posto nella condizione di presidiare personalmente, in ragione delle carenze organizzative ad esso non imputabili, le attività delle squadre dallo stesso dirette, tenuto altresì conto che il lavoratore aveva svolto l'attività di lavoro in quota in dispregio delle prescrizioni di lavoro impartite. Rilevava ancora che la sua posizione poteva essere equiparata a quella datoriale in quanto era sprovvista di potere decisionale e di risorse materiali e autonomia di spesa, ma andava valutata esclusivamente in relazione ai doveri di vigilanza e alla omessa segnalazione degli eventuali rischi rilevati. Nella specie il ricorrente aveva impartito direttive chiare e non era stato posto in condizione di esercitare un controllo diretto e costante sulle maestranze in ragione dei coesistenti obblighi di vigilanza su altre squadre dislocate sul territorio. Con una seconda articolazione denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice distrettuale aveva valorizzato in maniera selettiva soltanto alcune delle testimonianze assunte, in assenza di uno scrutinio complessivo dell'intero materiale probatorio e senza una compiuta verifica sulla dinamica dell'infortunio che comprendesse le condizioni del luogo di lavoro, l'altezza della caduta e la consegna dei dispositivi di protezione, così da potersi valutare la concreta incidenza della funzione di coordinamento esercitata sulla verificazione dell'evento, con
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conseguente difetto di motivazione per essere stata esclusa la interruzione del rapporto di causalità in ragione del comportamento imprudente del lavoratore. Con il terzo motivo di ricorso assume mancata assunzione di una prova decisiva e a vizio processuale al riguardo per non essere stata disposta una consulenza sulle modalità esecutive delle lavorazioni e sulla adeguatezza dei dispositivi e degli strumenti di lavoro conferiti in relazione alla peculiarità delle lavorazioni e ai rischi che si intendeva prevenire, scaturendone una motivazione contraddittoria e illogica.
4.2. La difesa di PI ID ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo si duole di inosservanza e erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione agli artt. 113 e 589 cod. pen., assumendo l'omessa considerazione di elementi documentali da cui era emerso che la società STS Multiservizi aveva valutato le condizioni di salute del CH che gli precludevano lavori in quota (in particolare nel verbale della riunione periodica sulla sicurezza del 5/09/2012), nonché di una serie di apporti testimoniali (RS, EL, Gioia, Dushi e LO) che avevano escluso che il CH venisse impiegato per eseguire lavori in altezza. Si doleva, inoltre, della riconosciuta decisività della testimonianza del collega di lavoro EN la quale non era risultata chiara sulla circostanza che la direttiva di lavorare sugli alberi fosse stata indirizzata anche al CH il quale era di regola adibito, proprio in quanto impiegato in coppia con il EN, ad una attività di ausilio e di pulizia a terra. A tal proposito assume congetturale e apodittica la conclusione del giudice di appello che aveva riconosciuto l'esistenza di una prassi lavorativa elusiva della disciplina antinfortunistica, sia in relazione all'impiego di lavoratori non abilitati a operare in quota, sia in relazione al mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza, atteso che alcuni testimoni (LO) riconducevano tale prassi ad una epoca risalente e, comunque, anteriore a quella in cui la società STS era subentrata nella gestione delle operazioni di manutenzione e potatura degli alberi. Il giudice distrettuale aveva pertanto errato, disattendendo decisive testimonianze, nell'escludere efficacia interruttiva alla condotta del lavoratore che aveva violato precisi ordini di lavoro e si era issato sui rami della pianta, così pervenendo ad una decisione illogica e inosservante altresì del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che avrebbe dovuto prevalere a fronte di testimonianze contraddittorie ed equivoche. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla misura del trattamento sanzionatorio, pur essendo stati evidenziati diversi elementi favorevoli all'imputato, con particolare riferimento al rispetto della disciplina prevenzionistica da parte della STS alla stregua di quanto riferito dal teste RS in
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Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da: QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL ER Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: GO IN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
relazione al rispetto delle norme di sicurezza all'esito del subentro della società STS al consorzio Gaia che in precedenza gestiva il medesimo servizio. Con una terza articolazione denuncia la illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale la cui esclusione si poneva in contraddizione con il favorevole giudizio prognostico sotteso alla concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
5. Alla udienza del 19 marzo 2026, all'esito di discussione pubblica, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da Di GI IA, preposto alle lavorazioni di potatura per conto di STS Multiservizi, è infondato e deve essere rigettato. Assume il ricorrente di avere segnalato al datore di lavoro le difficoltà nel controllare contemporaneamente diverse squadre di lavoro dislocate in distanti luoghi di lavoro e che, in ragione di molteplici compiti assegnati, la condotta del lavoratore infortunato, che si era issato di sua iniziativa sui rami di un leccio ad una altezza da terra che gli era inibita nel certificato di idoneità al lavoro e con il mancato rispetto della disciplina antinfortunistica, era imprevedibile, mentre risultava inesigibile nei sui confronti la pretesa di una vigilanza costante e puntuale avendo egli adempiuto ai propri obblighi di "segnalazione attiva", che venivano altresì riconosciuti dalla giurisprudenza quale limite alla responsabilità del preposto nella sorveglianza delle maestranze. Il motivo di ricorso non si confronta con la trama motivazionale delle sentenze di merito che hanno concordemente ravvisato la responsabilità del Di GI per avere espressamente fornito ai lavoratori, all'inizio della giornata lavorativa, l'ordine di servizio di potare una serie di piante di leccio, ordine che era stato indirizzato anche al lavoratore infortunato, che pure aveva delle limitazioni al lavoro in quota, come è stato riferito dal teste EN, che lavorava in coppia con la persona offesa, limitazioni peraltro conosciute dal preposto Di GI il quale, in data 5 settembre 2012 aveva partecipato ad una riunione aziendale nella quale veniva stigmatizzata tale limitazione sanitaria per l'operaio infortunato.
2. Inoltre, dalla sentenza della Corte di appello risulta che la persona offesa oltre ad essere sprovvista di imbragatura in occasione dell'infortunio, non ne aveva proprio avuto il conferimento in ragione delle limitazioni al lavoro in quota cui era soggetto e quindi avrebbe dovuto limitarsi ad operare in terra per lavori di sramatura e di taglio di rami già potati. La Corte di appello ha inoltre escluso che il
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Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL ER Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: GO IN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Di GI il quale, per espressa previsione aziendale, nel giorno dell'infortunio, aveva avviato le maestranze al lavoro, impartendo l'ordine di servizio per l'intera giornata, aveva mai segnalato la serie di inosservanze riscontrate dagli organi ispettivi a specifiche disposizioni del TU lavoro e, in particolare, la destinazione al lavoro in quota di lavoratori che ne erano obbligatoriamente esentati, il mancato utilizzo degli strumenti di lavoro (sollevamento da terra) previsti nel POS e il mancato impiego da parte delle maestranze di strumenti di trattenuta e di imbracature, pure previste dal POS per prevenire cadute dall'alto, in quanto gli stessi lavoratori le ritenevano ingombranti e limitative della facoltà di spostarsi sulla pianta (testi EN, Carini e RN).
2.1. Invero, la Corte di appello ha evidenziato che l'unica segnalazione trasmessa prima dell'infortunio dal Di GI al datore di lavoro, era quella con cui manifestava preoccupazione e disagio a coordinare squadre di lavoro composte da soggetti che, come l'infortunato, erano sottoposti a specifiche limitazioni alle lavorazioni in quota e soltanto in epoca successiva all'infortunio il Di GI aveva espressamente richiesto di essere esentato dalla mansione di coordinatore delle squadre in ragione della impossibilità di svolgere correttamente il proprio incarico. La censura, pertanto, da un lato non affronta gli argomenti con i quali i giudici di appello hanno ravvisato la responsabilità del Di GI per la morte del lavoratore precipitato dall'albero (erronea prescrizione lavorativa a un lavoratore che non poteva salire in quota, mancata vigilanza sulla presenza sul luogo di lavoro di adeguati strumenti di lavoro e di dispositivi di sicurezza individuali e del loro corretto utilizzo) e, dall'altro, assume di avere assolto all'obbligo di segnalazione previsto dal legislatore laddove i giudici di merito avevano rappresentato come la segnalazione operata dal Di GI fosse inconferente, incompleta e comunque postuma.
2.2. A tale proposito va evidenziato come l'assolvimento degli obblighi di segnalazione ai superiori delle criticità riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro non esaurisce certamente il contenuto della posizione di garanzia ad esso attribuita. Anche a volere prescindere dal limitato contenuto delle segnalazioni effettuate dal ricorrente, aventi ad oggetto la mera richiesta di chiarimenti sulle tipologie di esenzione dei lavoratori delle squadre da lui coordinate come spiegato dalla Corte territoriale, dunque senza che venissero segnalate deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione e, più in generale, situazioni di pericolo di cui fosse venuto a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, al preposto competono anche compiti di vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle loro norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, completamente disattesi nel caso di specie malgrado
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l'assenza di qualsivoglia precauzione volta a scongiurare il pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Come esplicitato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente l'obbligo di segnalazione, che viene richiamato in ricorso vale anche per le condotte poste in essere anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n.215 del 17.12.2021 che, intervenendo in maniera significativa sulla figura del preposto, hanno ulteriormente valorizzato e specificato le funzioni di vigilanza e intervento di tale figura, rafforzandone il ruolo nell'ambito del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, giungendo ad attribuirgli il potere interrompere l'attività e informare i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza (art. 19, comma 1, lett. f bis). Tali modifiche, pur non applicabili ratione temporis al caso di specie, si pongono in linea di continuità con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata circa il ruolo e le responsabilità del preposto, confermando la centralità della funzione di vigilanza e segnalazione già sussistente nell'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti, su cui si fonda la pronuncia di condanna (Sez. 4, n. 14915, [...], del 19/02/2019, Rv. 275577 01; sez. 4, n. 1096 del 08/10/2020, [...], Rv. 280188 soprattutto in presenza di prassi elusive nell'utilizzo di strumenti di lavoro e di misure di protezione individuali di cui il Di GI aveva avuto conoscenza diretta.
2.3. Pertanto, nella specie, nessuna illegittima equiparazione del preposto alla veste e alle responsabilità del datore di lavoro è stata operata dai giudici di merito, i quali hanno ricondotto la responsabilità del ricorrente ad un difetto di vigilanza sulla prestazione lavorativa e a una omessa sorveglianza sul pericolo della instaurarsi di prassi del tutto abdicative al rispetto di sicurezza sul luogo di lavoro, come del resto si era verificato nella specie, atteso che il giudice di appello, nel valorizzare la testimonianza del lavoratore EN, ma anche quella dei colleghi di lavoro RN, CA, EL e SS, ha evidenziato come le illegittime prassi lavorative erano risalenti a molti anni addietro.
01),
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ripropositivo di identica censura già esaminata dal giudice di appello e disattesa con argomenti logici e privi di contraddittorietà e volto a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti, dal momento che gli accertamenti degli organi ispettivi avevano consentito di appurare che il lavoratore era precipitato da un'altezza di circa quattro metri mentre si trovava a lavorare sulla sommità di un ramo di un leccio ed era privo di strumenti di protezione individuale mentre, in relazione alla doglianza concernente l'interruzione del rapporto di causalità, i giudici di merito hanno logicamente rappresentato come l'infortunio non sia stata la conseguenza di una autonoma e improvvida iniziativa del lavoratore in dispregio degli ordini impartiti, ma sia
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Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL ER Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: GO IN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
conseguita ad un espressa disposizione di servizio proveniente dal preposto, come aveva avuto modo di testimoniare il compagno di lavoro. Il terzo motivo, collegato al precedente, è inammissibile in base al consolidato principio secondo cui "la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Sez.2, n.52517 del 03/11/2016, Rv.268815; Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936-01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri Rv. 287734-01).
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Nel caso di specie, le prove emerse e la loro univoca convergenza nella valutazione giudiziale forniscono conto sulla base della logica trama argomentativa della sentenza impugnata della inutilità della perizia, atteso che la Corte di appello ha, da un lato, operato una corretta interpretazione delle prove e degli elementi di fatto sopra evidenziati e, dall'altra, ha rappresentato l'assenza di decisività del mezzo tecnico richiesto dalla difesa dell'imputato.
4. Infondato è anche il ricorso avanzato dalla difesa di ZI ID, datore di lavoro della persona offesa. Il primo motivo di ricorso si fonda sul paradigma di una diversa ricostruzione delle fasi precedenti all'infortunio e ribadisce l'assunto del rispetto da parte del datore di lavoro della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Assume il ricorrente di avere operato, anche attraverso la vigilanza del preposto, affinchè l'infortunato, che era soggetto a limitazioni sanitarie nella prestazione lavorativa, non fosse adibito ad attività da svolgersi in quota, nonché fornendo ai dipendenti dispositivi individuali di protezione e strumenti adeguati di lavoro;
si assume ancora che eventuali prassi elusive erano confinate al passato, quando la gestione della manutenzione del verde nel comune di Frascati era affidata ad altra ditta. A tale proposito il ricorrente richiama alcuni stralci di deposizioni testimoniali che conforterebbero la prospettazione difensiva, sebbene non venga denunciato un reale travisamento della prova ma, semmai una inadeguata selezione degli apporti dichiarativi da parte della Corte di appello che avrebbe trascurato decisivi apporti dichiarativi (RS e Dashi). Invero i giudici di merito, dopo avere passato in rassegna l'intero quadro dei contributi dichiarativi degli organi ispettivi, dei colleghi di lavoro dell'infortunato e degli altri soggetti che svolgevano diverse mansioni all'interno della società Multiservizi anche di natura direttiva (TR, RS, CA, IA, LO, EN, EL, RN, Pelo, Dashi), con argomenti del tutto lineari hanno concluso, a seguito di una puntuale valutazione del materiale istruttorio, che il CH veniva abitualmente adibito a lavori in quota, nonostante l'esenzione
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Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL ER Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: GO IN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
obbligatoria, in quanto numerosi dipendenti avevano riconosciuto che il CH era solito salire sugli alberi a quota (tre metri e oltre) superiore a quella consentita. I giudici di merito hanno inoltre accertato che il CH era precipitato da un'altezza di quattro metri (Ispettore Ausl TR), che si trovava a operare sulla sommità di un ramo, sebbene il responsabile della sicurezza RS avesse escluso che ai lavoratori fosse consentito di spostarsi tra i rami in assenza di uno strumento di lavoro che li sostenesse, che entrambi i componenti della squadra (EN e CH) erano sprovvisti di casco e di cintura di sicurezza prassi che, in relazione alla mancata adozione di imbragature, era confermata da altri dipendenti (RN, CA) in quanto di ostacolo ai movimenti sulla pianta. Era emerso altresì che gli attrezzi di lavoro impiegati erano insufficienti e inadeguati (venivano utilizzate scale a pioli appoggiate alla pianta), in quanto non erano stati forniti gli apparati indicati nel documento di valutazione dei rischi per le piante di alto fusto (carro ponte), ovvero gli strumenti indicati dal responsabile alla sicurezza RS (trabattelli, scale doppie agganciate alla pianta abbinate all'impiego di cinghie di trattenuta per piante meno impegnative). Al contempo il giudice distrettuale ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto di dare credito alle testimonianze RS e Dashi, nella parte in cui avevano affermato, con diverse sfumature, il pieno rispetto della disciplina antinfortunistica sul luogo di lavoro, nonché di non avere mai constatato che il CH, come altri lavoratori sottoposti a limitazioni lavorative, fossero impiegati per lavorazioni in quota, in quanto tali circostanze oltre a essere avversate dalle concrete modalità dell'infortunio (precipitazione da un'altezza di quattro metri) e dal fatto che entrambi i dipendenti nell'occasione non utilizzassero caschi e cinture di trattenuta, erano in contrasto, in termini più generali, con le ordinarie prassi lavorative riferite da plurimi testimoni (EN, RN e CA).
4.1. Del tutto logicamente il giudice di appello ha pertanto riconosciuto plurimi addebiti di colpa al datore di lavoro in violazione dell'art. 18 D.lgs 81/2008, per non avere fornito, o comunque curato, l'adozione da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale, per non avere controllato che il Di GI, anche in ragione delle segnalate difficoltà di utilizzare lavoratori soggetti a limitazioni lavorative, destinasse gli stessi a compiti che li esponevano a pericoli per la loro incolumità personale e comunque per non avere operato una effettiva vigilanza sull'adempimento degli obblighi incombenti sul preposto. Coerentemente a quanto sostenuto dal giudice di appello l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza a parte dei lavoratori delle prescrizioni dirette alla tutela della loro sicurezza può ritenersi assolto soltanto in caso della predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso
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concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore i lavoro sia a conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto intercettare con l'ordinaria diligenza (Sez.4, n.35858 el 14/09/2021, Tamellini, Rv.221855-01; n.20092 el 19/01/2021, Zanetti, Rv.281174-01; n. 45398 del 25/09/2024, Rv. 28736001). La Corte ha fornito evidenza di una prassi elusiva, risalente nel tempo, tollerata se non incentivata dal preposto e del tutto sottovalutata dal datore di lavoro, che pure era stato destinatario delle segnalazioni sulle difficoltà di comporre le squadre lavoro in ragione delle limitazioni all'impiego delle maestranze per ragioni sanitarie mentre, in relazione ai dispositivi di protezione e agli strumenti di lavoro, era emersa una palese divaricazione tra quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e il concreto atteggiarsi delle lavorazioni in virtù di prassi risalenti nel tempo derogatorie al rispetto degli standard di sicurezza. Parimenti infondato è il rilievo, sotteso al primo motivo di ricorso, che attiene alla interruzione del rapporto di causalità materiale tra la condotta gravemente trasgressiva e l'evento infortunistico occorso al lavoratore infortunato. Validata, in termini coerenti con le dichiarazioni degli altri dipendenti, la ricostruzione della dinamica dell'infortunio rappresentata dai giudici di merito, come riscontrata dagli elementi dichiarativi e logici sopra evidenziati, appare evidente che non ricorrono i presupposti, indicati dalla giurisprudenza di legittimità, per riconoscere l'interruzione del rapporto di causalità per un comportamento del lavoratore infortunato che la difesa assume autonomo e assorbente sotto il profilo causale, in quanto eccentrico, imprevedibile ed esorbitante, da solo sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art.41 comma 2 cod. pen. Sotto il profilo causale va riaffermato il principio secondo cui l'interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore neppure si prospetta quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, le quali si pongano in diretta relazione eziologica con l'evento infortunistico. Invero le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi, in quanto destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; n. 7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; n. 22044 del 2/05/2012, Goracci non massimata;
7/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; n. 21511 del 15/04/2010, Di Vita, n.m.). Prive di confronto risultano pertanto le argomentazioni anche in punto di causalità della colpa, avendo i giudici distrettuali fornito contezza delle ragioni per cui le specifiche regole cautelari indicate in imputazione attenevano all'area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare (organizzazione del lavoro e vigilanza sull'assolvimento dei compiti assegnati al preposto), e come
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dall'inosservanza di tale cautele avesse trovato concretizzazione il rischio che le norme violate erano tese a prevenire, in quanto il CH non doveva essere destinato a lavorare sopra le piante e in assenza di qualsiasi dispositivo di protezione, sulla base di prassi lavorative palesemente inosservanti della disciplina prevenzionale.
4.2. Devono ritenersi inammissibili anche i motivi concernenti la riconosciuta equivalenza tra circostanze di segno opposto e l'omesso riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale perché le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata dal giudice che, nel caso di specie, ha puntualmente dato conto delle ragioni delle proprie determinazioni, sull'essere il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. fondato sul principio dell"" emenda" perchè tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2 n. 16366 del 28/03/2019, v. 275813 - 01). Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al bilanciamento tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale. valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, [...], rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 del18./05/2017, Lamin, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. Il giudice di appello, nella specie, ai fini della esclusione del beneficio, ha valorizzato la gravità del reato, il grado della colpa e la sistematica e risalente inosservanza della disciplina infortunistica. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del giudizio di prevalenza del beneficio delle circostanze attenuanti generiche conseguentemente, nella dosimetria della pena, risulta congrua e priva di difetti
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logici ed espressione dell'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito che, congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente Salvatore Dovere
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