Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17876
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto provata la colpa del datore di lavoro per non aver fornito dispositivi di protezione individuale, per non aver controllato che il preposto destinasse i lavoratori a compiti sicuri e per non aver vigilato sull'adempimento degli obblighi del preposto.

  • Rigettato
    Interruzione del nesso di causalità

    La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse posto in essere un sistema di controllo effettivo e che le criticità del sistema di sicurezza fossero in diretta relazione eziologica con l'evento. La prassi elusiva era tollerata e sottovalutata.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto il preposto responsabile per aver impartito l'ordine di potatura a un lavoratore con limitazioni al lavoro in quota, per non aver vigilato sull'uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di sicurezza, e per non aver segnalato adeguatamente le criticità.

  • Rigettato
    Inesigibilità della condotta doverosa

    La Corte ha ritenuto che le segnalazioni del preposto fossero inconferenti, incomplete e postume, e che l'obbligo di segnalazione non esaurisse la posizione di garanzia. La vigilanza sulla sicurezza era un suo compito primario.

  • Inammissibile
    Mancata assunzione di prova decisiva

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di perizia, affermando che non rientra tra le prove decisive e che il diniego è insindacabile se motivato adeguatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17876
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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