Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2016, n. 16709
CASS
Sentenza 5 febbraio 2016

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Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta di contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali, consistente nel riprodurre gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, in modo tale da causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto con il prodotto originario, o comunque da ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto, anche laddove vi siano eventuali indicazioni di marchi validi e legittimi con i quali venga contrassegnato. (Fattispecie in tema di brevetti per modello ornamentale riferiti ad elettropompe, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di merito che non aveva operato una completa considerazione dell'insieme delle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati, ma aveva ritenuto insussistente il reato sul presupposto che fosse sufficiente che essi differissero tra loro per il colore e, in parte, per le sigle).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2016, n. 16709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16709
    Data del deposito : 5 febbraio 2016

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