Sentenza 5 febbraio 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta di contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali, consistente nel riprodurre gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, in modo tale da causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto con il prodotto originario, o comunque da ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto, anche laddove vi siano eventuali indicazioni di marchi validi e legittimi con i quali venga contrassegnato. (Fattispecie in tema di brevetti per modello ornamentale riferiti ad elettropompe, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di merito che non aveva operato una completa considerazione dell'insieme delle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati, ma aveva ritenuto insussistente il reato sul presupposto che fosse sufficiente che essi differissero tra loro per il colore e, in parte, per le sigle).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2016, n. 16709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16709 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2016 |
Testo completo
1 67 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . SENTENZA 377 Dott. PIERO SAVANI - Presidente - N. EDUARDO DE GREGORIO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30341/2015- Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ANGELO CAPUTODott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL S.P.A. nei confronti di: ZI MO N. IL 23/11/1966 avverso la sentenza n. 6781/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal . Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. au - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. - Udito, per l'imputato IO AS, l'avv. Riccardo Castiglioni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, in riforma di . quella emessa dal locale Tribunale, assolto IO AS dal reato di cui all'art. . 473, comma 2, a lui contestato, perché il fatto non sussiste. IO era accusato di avere, quale legale rappresentante della DR srl, prodotto e messo in vendita elettropompe costituenti riproduzione pressoché : integrale, nella forma e nella conformazione estetica, di modelli progettati e commercializzati da LL spa, coperti da brevetto industriale. Rileva la Corte di merito che, nel caso del modello ornamentale, sono le forme ed i colori del prodotto ad assumere rilevanza, sia perché ne accrescono la fruibilità sia perché ne individuano la specifica identità. Tuttavia, ai fini dell'art. 473 cod. pen. rileva solo l'idoneità del modello a indicare la provenienza del prodotto dall'impresa che lo ha brevettato;
e quindi la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori che possono indurre il pubblico a identificarlo come proveniente da una certa impresa. Nella specie, invece, le pompe prodotte dalla DR srl si distinguono nettamente da quelle prodotte dalla LL spa, sia per il colore che per le sigle, per cui non sono confondibili con quelle dell'impresa concorrente.
2. Ricorre per Cassazione la parte civile LL spa per violazione di legge e vizio di motivazione. erratoLamenta, sotto il primo profilo, che la Corte d'appello abbia nell'individuazione dell'oggetto della tutela, che non è dato dalla identificazione del produttore sul mercato (funzione specifica dei marchi), ma dalla protezione del produttore, nel senso di assicurargli la esclusività del modello ornamentale brevettato. Tanto è dimostrato dal fatto che, laddove la forma assuma anche la funzione di indicare la provenienza del prodotto, la sua protezione è assicurata dal marchio tridimensionale. Nella specie, il "modello" oggetto della privativa era riferito alla "forma" del prodotto, per cui non hanno rilievo contrariamente -- all'assunto del giudice di merito - né i colori né le sigle utilizzati. Sotto il profilo motivazionale lamenta che il giudice d'appello abbia sovvertito la decisione di primo grado senza un approfondito esame delle emergenze вини 2 probatorie e senza una esplicita confutazione degli argomenti utilizzati dal primo giudice per l'affermazione della responsabilità.
3. Con memoria del 18/1/2016, pervenuta a questa Corte dil 19/1/2016, l'imputato IO AS ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va, di conseguenza, accolto.
1. Va premesso che, nell'ipotesi dell'art. 473, comma 2, la contraffazione consiste nel dare al prodotto quelle caratteristiche particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato (Cass., Sez. II, 27.3.2003, n. 21162; Cass., Sez. V, 22.6.1999, n. 8758). In pratica, si ha contraffazione quando siano riprodotti gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, tali da causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto con il prodotto originario e/o idonei ad ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto (C., Sez. V, 22.6.1999, n. 8758; C., Sez. II, 25.9.1996, n. 10799).
2. La sentenza di primo grado dà atto, espressamente, che la LL spa era titolare di due brevetti per modello ornamentale, di cui all'art. 31 della legge 10 febbraio 2005, n. 30, riferiti ad "elettropompe", entrambi validi. La privativa industriale tutelava, in questo specifico caso, la forma e la configurazione estetica dei prodotti (contorni, forma e struttura); vale a dire, il particolare design industriale. La stessa sentenza informa che i prodotti della DR srl, oggetto di sequestro, erano praticamente sovrapponibili a parte che per il colore e per alcune caratteristiche marginali a quelli della LL spa, di cui costituivano una servile imitazione, sicché scaturiva da essi la chiara "impressione" che i due modelli non differissero minimamente, anche per l'utilizzatore informato (pagg. 4-5). La sentenza d'appello non contraddice i dati di fatto evidenziati dal giudice di primo grado e si limita ad affermare che i prodotti delle due imprese differivano per il colore e, parzialmente, per le sigle. Da qui la conclusione che non vi era "possibilità di confusione tra le pompe della LL e le pompe della DR". Tale motivazione è inidonea a risolvere, in senso favorevole all'imputato, la re- iudicanda, dal momento che non prende in considerazione l'insieme delle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati, dacché pone l'accento su una sola di esse (il colore) e attribuisce significato esorbitante alla parziale difformità delle sigle, che, anche per quanto riportato in sentenza, sono 3 ам composte in modo tale da rimandare, salvo che per la parte letterale, alle corrispondenti sigle del modello brevettato. In sostanza, la sentenza impugnata ha omesso prendere in considerazione "l'aspetto dell'intero prodotto" (art. 31 I. 30/2005) e di considerare che un disegno o modello rappresenta imitazione servile di altri tutelati da brevetto se tenuto conto del margine di libertà di cui - l'autore ha beneficiato nel realizzare il prodotto riproduce il "quid" oggetto di protezione. Ne consegue che il giudizio espresso dalla Corte d'appello - basato su un F esame parziale e riduttivo degli elementi rilevanti per la valutazione della "contraffazione" risulta formulato in modo erroneo, non avendo preso in - . considerazione la totalità degli elementi identificativi dei prodotti confrontati ed avendo omesso di valutare se le caratteristiche delle pompe DR siano tali - nel loro complesso da ingenerare confusione nei consumatori (perché confondibili con quelle della LL spa) e da nuocere al generale affidamento. La sentenza va pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, non essendovi stata impugnazione del Pubblico Ministero agli effetti penali, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso il 5/2/2016 Il Consigliere Estensore IT Presidente (AntonioAnton (Piero Şavani) DEPOSITATA IN CANCELLERA addi 21 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise мнou ju 4 L