CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20499 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. ?45- UP - 05/05/2026 R.G.N. 8959/2026 Depositata in Cancelleria Oggi, 0 4 6 I U. 202$ IL CANCELLIERE ESPERTO Doxs lisa a Arrabito Sui ricorsi proposti da: 1) EN IC, nato a [...] il [...] 2) BU ND, nata a [...] il 03/0€/1966 avverso la sentenza emessa il 15/10/2025 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2025, la Corte d'Appello di Roma ha riformato - dichiarando gli imputati non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in data 17/0 /2024, con la quale 1 t4 is Z.,,, EN IC e BU ND erano stati condannat rii reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (ritenuta l'ipotesi del comma 4 del predetto articolo). 2. Ricorrono per cassazione il EN e la BU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20499 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/05/2026 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla mancata considerazione, a fini liberatori, del carattere occasionale del trasporto. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto, applicata nonostante la sentenza oggetto di ricorso non sia di condanna. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ragioni della confisca, motivata sulla scorta della mancanza di istanze di restituzione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le censure devolute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, si deve anzitutto evidenziare il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato della doglianza volta a sostenere l'insussistenza del reato contestato agli imputati (alla BU, in qualità di legale rappresentante della ROMANA DEMOLIZIONI 2 s.r.l.; al EN, in qualità di conducente del mezzo), a seguito del controllo stradale da cui era emerso che la bisarca con il EN alla guida non era autorizzata al trasporto di veicoli fuori uso da rottamare (costituenti rifiuti speciali). Si è invero dinanzi, sul punto, ad una doppia conforme in cui entrambi i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto il mezzo appartenente alla società rappresentata dalla BU, e condotto dal EN era munito di autorizzazione al trasporto per conto terzi (ottenuta dal precedente proprietario), ma non anche al trasporto di veicoli da rottamare, attività che necessitava di uno specifico titolo abilitativo rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali: risultando quindi irrilevante il fatto che la società fosse autorizzata al trasporto di veicoli (cfr. sul punto pag. 3 della sentenza di primo grado, pag. 2 della sentenza impugnata). Altrettanto concordi sono stati, i giudici di merito, nel porre l'accento sulla natura contravvenzionale del reato ascritto, e quindi sulla sufficienza anche solo di un atteggiamento colposo. Tale percorso argomentativo è stato contestato, quanto all'elemento soggettivo, attraverso considerazioni reiterative e comunque volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite. Quanto poi alle residue doglianze, volte a contestare la configurabilità del reato sul piano oggettivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello, non essendo stato contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza 2 (cfr. in argomento Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627 — 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle censure relative alla confisca, che possono essere trattate congiuntamente. Invero, l'assunto difensivo secondo cui la confisca dovrebbe essere revocata, non essendosi più dinanzi ad una sentenza di condanna, risulta manifestamente infondato, dovendosi qui dar seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di gestione non autorizzata di rifiuti, l'annullamento senza rinvio;
della sentenza di condanna nell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 256 dello stesso decreto legislativo, atteso che per l'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e che l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 24974 del 10/07/2020, [...], Rv. 279872 — 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risulta del tutto ultroneo soffermarsi sul passaggio motivazionale censurato con l'ultimo motivo, imperniato sulla mancata richiesta di restituzione del mezzo. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2025, la Corte d'Appello di Roma ha riformato - dichiarando gli imputati non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in data 17/0 /2024, con la quale 1 t4 is Z.,,, EN IC e BU ND erano stati condannat rii reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (ritenuta l'ipotesi del comma 4 del predetto articolo). 2. Ricorrono per cassazione il EN e la BU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20499 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/05/2026 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla mancata considerazione, a fini liberatori, del carattere occasionale del trasporto. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto, applicata nonostante la sentenza oggetto di ricorso non sia di condanna. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ragioni della confisca, motivata sulla scorta della mancanza di istanze di restituzione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le censure devolute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, si deve anzitutto evidenziare il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato della doglianza volta a sostenere l'insussistenza del reato contestato agli imputati (alla BU, in qualità di legale rappresentante della ROMANA DEMOLIZIONI 2 s.r.l.; al EN, in qualità di conducente del mezzo), a seguito del controllo stradale da cui era emerso che la bisarca con il EN alla guida non era autorizzata al trasporto di veicoli fuori uso da rottamare (costituenti rifiuti speciali). Si è invero dinanzi, sul punto, ad una doppia conforme in cui entrambi i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto il mezzo appartenente alla società rappresentata dalla BU, e condotto dal EN era munito di autorizzazione al trasporto per conto terzi (ottenuta dal precedente proprietario), ma non anche al trasporto di veicoli da rottamare, attività che necessitava di uno specifico titolo abilitativo rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali: risultando quindi irrilevante il fatto che la società fosse autorizzata al trasporto di veicoli (cfr. sul punto pag. 3 della sentenza di primo grado, pag. 2 della sentenza impugnata). Altrettanto concordi sono stati, i giudici di merito, nel porre l'accento sulla natura contravvenzionale del reato ascritto, e quindi sulla sufficienza anche solo di un atteggiamento colposo. Tale percorso argomentativo è stato contestato, quanto all'elemento soggettivo, attraverso considerazioni reiterative e comunque volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite. Quanto poi alle residue doglianze, volte a contestare la configurabilità del reato sul piano oggettivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello, non essendo stato contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza 2 (cfr. in argomento Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627 — 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle censure relative alla confisca, che possono essere trattate congiuntamente. Invero, l'assunto difensivo secondo cui la confisca dovrebbe essere revocata, non essendosi più dinanzi ad una sentenza di condanna, risulta manifestamente infondato, dovendosi qui dar seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di gestione non autorizzata di rifiuti, l'annullamento senza rinvio;
della sentenza di condanna nell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 256 dello stesso decreto legislativo, atteso che per l'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e che l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 24974 del 10/07/2020, [...], Rv. 279872 — 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risulta del tutto ultroneo soffermarsi sul passaggio motivazionale censurato con l'ultimo motivo, imperniato sulla mancata richiesta di restituzione del mezzo. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5